Trib. Minorenni Roma, sentenza 03/12/2024, n. 719
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei Giudici:
dott. Donatella Formisano Presidente
dott. Adele Verde Giudice relatore
dott. Ottavia Pennisi Giudice onorario
dott. Roberto Saccomandi Giudice onorario
nel procedimento n. 80000637 2023 nell'interesse del minore , nato a [...] Persona_1
il10/05/2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 28 giugno 2023 i signori e , in qualità di nonni paterni Parte_1 Parte_2 della minore , esponevano che il figlio in data 7 11 2022 aveva presentato ricorso per la Persona_1 separazione giudiziale dalla moglie e successivamente la moglie aveva sporto querela per maltrattamenti. La conflittualità tra genitori aveva reso impossibile la frequentazione della minore con i nonni essendo la madre ostativa.
Deducevano che la condotta della madre era pregiudizievole nei confronti della minore in quanto lesiva del suo diritto di conservare i rapporti con gli ascendenti.
Chiedevano, pertanto, di poter vedere la nipote almeno due pomeriggi alla settimana o comunque nella misura stabilita dal giudice.
Alla udienza del 10 gennaio 2024 comparivano i ricorrenti i quali riferivano che precedentemente alla separazione tra i coniugi avevano frequentato la nipote in maniera stabile e di non essere stati messi a consocenza della crisi coniugale. Il Curatore speciale rappresentava che nel corso del giudizio per la separazione dinanzi al Tribunale ordinario era stata disposta una CTU ed erano stato sentiti i nonni.
La mamma della minore, regolarmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei Giudici:
dott. Donatella Formisano Presidente
dott. Adele Verde Giudice relatore
dott. Ottavia Pennisi Giudice onorario
dott. Roberto Saccomandi Giudice onorario
nel procedimento n. 80000637 2023 nell'interesse del minore , nato a [...] Persona_1
il10/05/2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 28 giugno 2023 i signori e , in qualità di nonni paterni Parte_1 Parte_2 della minore , esponevano che il figlio in data 7 11 2022 aveva presentato ricorso per la Persona_1 separazione giudiziale dalla moglie e successivamente la moglie aveva sporto querela per maltrattamenti. La conflittualità tra genitori aveva reso impossibile la frequentazione della minore con i nonni essendo la madre ostativa.
Deducevano che la condotta della madre era pregiudizievole nei confronti della minore in quanto lesiva del suo diritto di conservare i rapporti con gli ascendenti.
Chiedevano, pertanto, di poter vedere la nipote almeno due pomeriggi alla settimana o comunque nella misura stabilita dal giudice.
Alla udienza del 10 gennaio 2024 comparivano i ricorrenti i quali riferivano che precedentemente alla separazione tra i coniugi avevano frequentato la nipote in maniera stabile e di non essere stati messi a consocenza della crisi coniugale. Il Curatore speciale rappresentava che nel corso del giudizio per la separazione dinanzi al Tribunale ordinario era stata disposta una CTU ed erano stato sentiti i nonni.
La mamma della minore, regolarmente
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