Trib. Minorenni Trento, sentenza 13/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Trento, sentenza 13/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Minorenni Trento
Numero : 8
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


Tribunale per i Minorenni di Trento
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di : Dr Giuseppe Spadaro Presidente
Dr Giuseppe Pietrapiana Giudice rel.
Dr.sa Erika Vinco Giudice on.
Dr. Gianbattista Meggetto Giudice on.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di adottabilità N. 27/23 MIN a favore del minore nato a Persona_1
Rovereto l'11.04.2016;
promosso
da
PUBBLICO MINISTERO Dott. M. Crepaz
nei confronti della madre , rappresentata dall'avv. Stefano Pedrini del foro di Trento, Controparte_1 difensore d'ufficio presso cui ha eletto domicilio;

e del padre , rappresentato dall'avv. Elisabetta Cescatti del foro di Persona_2
Rovereto, difensore di fiducia presso cui ha eletto domicilio;
con l'intervento di
AVV. GIOVANNA FRIZZI, difensore e Tutrice del minore
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
Con decreto emesso in data 27.08.2019 nel procedimento di responsabilità genitoriale n. 39/2019
V.G., confermato dalla Corte di Appello di Trento con decreto emesso in data 31 luglio 2020, nei confronti del minore e dei fratelli e questo TM disponeva: l'affidamento Persona_1 Per_3 Per_4
educativo assistenziale dei minori al Servizio Sociale territoriale, con il mandato di attivare ogni intervento opportuno nel loro interesse, e per l'eventuale supporto di una famiglia accogliente Per_1
a sostegno della signora la quale all'epoca era collocataria del minore;
la decadenza Parte_1
dei genitori e sul figlio Controparte_1 Persona_2 Per_1
In tale provvedimento si dava atto: che i genitori di si separavano nel 2018 quando, con Per_1
sentenza di omologa consensuale e quindi recependo l'accordo delle parti, il Tribunale di Rovereto
disponeva l'affidamento condiviso del minore e il suo collocamento presso il padre e l'allora Per_1
compagna di lui, con diritto di visita per la madre, la quale si dichiarava in difficoltà personale di gravità tale da non potere provvedere all'accudimento del figlio presso di sé;
che nel 2019, un anno dopo la separazione, il padre veniva indagato per reati di abuso sessuale a danno delle due figlie della compagna e che per tali fatti veniva applicata a carico di lui la misura cautelare della custodia in carcere.
Tale procedimento si concludeva con una sentenza di patteggiamento per una pena di due anni di reclusione;
che, parallelamente al suddetto procedimento penale se ne istauravano due ulteriori a carico del padre, il primo per maltrattamenti a danno del figlio concluso con sospensione Per_1
condizionale della pena;
il secondo per maltrattamenti a danno della compagna di allora concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste.
A seguito dell'avvenuta carcerazione del padre nel 2019, il S.S. aveva ripetutamente tentato di contattare la madre di per valutare il collocamento del minore presso di lei. Tuttavia, la signora Per_1
si è sempre resa irreperibile e, per ciò, il bambino rimaneva temporaneamente presso la compagna del padre, signora insieme alle figlie della stessa. Parte_1
Successivamente, in data 27 agosto 2020, veniva inserito provvisoriamente presso il Centro Per_1
per l'Infanzia ove rimaneva fino al 17 giugno 2021, data a partire dalla quale veniva affidato alla famiglia individuata da presso la quale è attualmente collocato. Per_5
Con ricorso proposto dal PMM in data 26 luglio 2023 si domandava che questo T.M. disponesse
l'apertura del procedimento di adottabilità del minore, confermando allo stato il suo collocamento presso la famiglia affidataria.
Il suddetto ricorso veniva motivato, oltreché dai trascorsi penali del padre e dalle vicende che hanno portato alla pronuncia di decadenza di lui e della madre, dalla perdurante assenza di contatti dei genitori con il figlio circostanza che emerge anche dalla relazione clinica della U.O. di Per_1
Neuropsichiatria del 15 giugno 2023 e dalla relazione del SS del 5 luglio 2023. Invero, dalla documentazione emerge come, seppur siano stati intrapresi una serie di tentativi per agevolare i contatti con i genitori biologici, quest'ultimi non hanno mai avuto costanza nel mantenere i rapporti con i Servizi adducendo motivazioni che spesso sono parse “di comodo”.
In particolare, la madre, nonostante la dichiarata disponibilità, non ha mai concretamente intrapreso alcun programma propostole e finalizzato al riavvicinamento con il figlio.
Dal suo canto il padre non ha tentato alcun contatto con il SS e non ha mai manifestato volontà e desiderio di rivedere il figlio;
dall'avvenuta scarcerazione egli ha intrapreso una nuova relazione da cui nasceva un figlio nel marzo 2023.
Con riferimento a l'Assistente sociale di o descrive come un bimbo angosciato, con Per_1 Per_5
agiti talvolta violenti e con seria difficoltà ad avere stima di sé, al contempo, però, emerge un progressivo miglioramento stimolato anche dalla famiglia affidataria che gli fornisce sicurezza e stabilità emotiva.
Questo TM, dunque, con decreto del 22 agosto 2023, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 184/83 disponeva l'apertura del procedimento finalizzato a verificare lo stato di abbandono, approntando le difese tecniche previste dalla legge e la convocazione degli interessati;
confermava, nelle more del procedimento, il collocamento del minore presso il nucleo affidatario individuato da (con Per_5
secretazione degli atti contenenti il loro nominativo).
La curatrice, i genitori biologici e l'assistente sociale venivano sentiti davanti al Giudice in data 2 novembre 2023.
La curatrice si associava alle richieste del PMM;
i genitori biologici di invece, si opponevano Per_1
dichiarando di aver sempre avuto intenzione e desiderio di vedere il figlio.
La madre sosteneva di aver mantenuto rapporti con il SS e che l'organizzazione degli incontri non è mai avvenuta a causa di una mancanza da ascrivere agli assistenti sociali.
Il padre dichiarava di avere visto l'ultima volta è stato quando egli venne arrestato, in quel Per_1
momento il bambino aveva solo tre anni;
egli usciva dal carcere a settembre 2020, all'epoca il bambino era al CPI e il padre era stata dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Con la madre di signora , è intervenuto il divorzio nel 2022. Per_1 Parte_2
Il sig. ha avuto due figli dalla successiva relazione con la sig.ra che vive con la Per_1 Pt_1 Per_4
madre a Verona, che
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