Trib. Minorenni Messina, sentenza 12/02/2024, n.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Messina, sentenza 12/02/2024, n.
Giurisdizione : Trib. Minorenni Messina
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

N. 490/23 MIN N. 850/23 SE
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA
Il collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa M F P Presidente dott.ssa C B G rel. dott.ssa S V G on. dott. F D V G on. ha emesso la seguente ORDINANZA Letto il ricorso iscritto in data 23.12.2023, presentato dalla presso Parte_1 questo Tribunale per i Minorenni, per l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 330 c.c.

a tutela del minore:
, di C e di , nato a PATTI il 27/08/2015, Parte_2 Persona_1 cod. fisc. , residente in VIA INDUSTRIALE N. 68 FRAZIONE C.F._1
R, CAPRI LEONE (ME) Curatore speciale: Avv. L R
nei confronti del padre:
, nato a Messina il 18/04/1978, cod. fisc. , Persona_2 C.F._2 assistito e difeso dall'Avv. D L P. Residente VIA MARINA N. 5, BROLO (ME) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

Parte intervenuta:
nata a Messina il 09.04.1989, cod. fisc. , assistita Persona_1 C.F._3
e difesa dall' Avv. D L. Residente in via Industriale n. 68-fraz. Rocca del comune di Capri Leone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

Premesso che il P.M. ricorrente chiedeva adottarsi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473bis 15 c.p.c., provvedimenti a tutela del minore disponendo la sospensione del padre dalla responsabilità parentale, con regolamentazione in forma protetta degli incontri con lo stesso, da svolgersi alla presenza di operatori demandati a riferire sull'andamento degli incontri ed a sospenderli in presenza di condotte pregiudizievoli alla prole.
Parte_ A sostegno del ricorso, il rassegnava l'allarmante segnalazione, effettuata dal responsabile dell'associazione antiviolenza e trasmessa dai CC Organizzazione_1 della stazione di Rocca di Caprileone, ove si dava atto del rischio per l'incolumità personale


della madre del minore, , a motivo delle gravi condotte persecutorie poste in Persona_1 essere dal ai danni della stessa. Persona_2
Il PMM dava inoltre conto del fatto che, nel recente passato, erano stati iscritti presso la Procura in sede due procedimenti, entrambi su segnalazione del padre, che lamentava condotte inappropriate poste in essere dall'altro genitore. Entrambi i procedimenti erano stati peraltro archiviati senza formulazione di richieste al T.M., non essendosi ravvisate ragioni di pregiudizio a carico del minore e risultando dette segnalazioni “piuttosto il frutto dell'ostilità nutrita dall'uomo nei confronti della compagna (v. decreto di archiviazione datato 16.11.23, del proc. n. 756/23 A.C.)”. Rassegnava che, viceversa, proprio il risultava essere stato già sottoposto alla misura Pt_2 cautelare del divieto di avvicinamento a per il reato di cui all'art. 612 bis Persona_1
c.p., e che da ultimo era pervenuta c.n.r. della Stazione Carabinieri di Rocca di Capri Leone, redatta sulla base della denuncia-querela sporta dalla donna, volta ad evidenziare la reiterazione, da parte dell'uomo, di condotte persecutorie in violazione del citato provvedimento, “anche attraverso infondate segnalazioni relative a ventilati comportamenti inadeguati di costei, oltre che ponendo in essere azioni tese a triangolare e coinvolgere il minore nel conflitto di coppia, screditando la madre al cospetto del bambino ed utilizzando quest'ultimo come uno strumento per intentare un possibile riavvicinamento alla donna”. Il PM ricorrente dava quindi conto dei toni allarmanti utilizzati nella citata segnalazione della associazione antiviolenza, per rimarcare che, impregiudicate le determinazioni demandate alla competente AG penale, si imponeva un provvedimento urgente di tutela del minore, nei termini di cui alla domanda.

Rilevato che Con decreto emesso in via d'urgenza inaudita altera parte in data 27.12.2023, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il GD, previa nomina di curatore speciale, disponeva darsi seguito al ricorso. Si faceva richiamo al pregresso penale del per reati contestati in danno della compagna Pt_2
e madre del bambino, unitamente agli ulteriori elementi allegati dal PMM al ricorso, in quanto ritenuti atti a prefigurare la perdurante messa in atto di condotte persecutorie ai danni della donna, con l'indebito coinvolgimento del minore nel conflitto di coppia, al fine di triangolarlo e strumentalizzarlo nella relazione con costei, sì da fare ritenere indispensabile l'adozione di un provvedimento provvisorio ed urgente, finalizzato a dare pronta tutela al minore nelle more del decorso degli ulteriori interventi sollecitati alla competente AG penale. Era dunque disposta la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sul Persona_2 minore, con mandato al servizio sociale competente in relazione al luogo di residenza per la regolamentazione della frequentazione tra il genitore ed il figlio con modalità assistite, nei locali del servizio sociale o in altro luogo idoneo, alla presenza di un operatore del servizio e con facoltà di interromperli ove pregiudizievoli alla serenità del bambino. Ai fini istruttori, era disposta l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale nonché del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Patti ed altresì la trasmissione, a cura del servizio sociale dei comuni di B e di Caprileone, di eventuale documentazione afferente interventi già eseguiti nei confronti del nucleo e del minore, salva, in caso contrario, l'effettuazione di urgenti indagini socio-ambientali.
Sotto il profilo istruttorio, è stata nel prosieguo acquisita documentazione proveniente dai due citati servizi sociali e dalla Procura della Repubblica di Patti, nonché quella versata dalle parti in allegato alle rispettive comparse di costituzione.
Si è dato inoltre corso alla instaurazione del contraddittorio sul provvedimento urgente, mediante l'ascolto dei due genitori. è stato sentito all'udienza del 18.01.2024, Persona_2 mentre è stata sentita l'01.02.2024. Persona_1
Non si è dato corso all'ascolto del minore da parte di questa AG sia per l'età che per la necessità di preservarlo dallo stress connesso alla comparizione giudiziale, vieppiù avuto riguardo al recente ascolto in sede di sit e, più in generale, ai frequenti contatti con le istituzioni.
All'esito delle udienze ex art. 473bis.15 c.p.c., il procedimento è stato riservato alla decisione collegiale, che ha avuto luogo all'udienza in camera di consiglio del 07.02.2024.

Rilevato che Il servizio sociale di Caprileone, richiesto dell'inoltro di relazione, ha rappresentato l'impossibilità di esitare il mandato in quanto l'ass.sociale, a seguito di denuncia da parte del
, è divenuta incompatibile all'incarico;
sono state peraltro trasmesse relazioni effettuate Pt_2 nell'ambito del giudizio per l'affidamento/diritto di vista del minore, ivi compresa quella del C.F. sulle competenze di Anche il servizio sociale di B ha trasmesso Persona_1 documentazione inerente attività espletata nel citato giudizio, e rassegnato la disponibilità ad effettuare aggiornamento sulle condizioni del , previa autorizzazione del GIP stante il Pt_2 sopravvenuto status cautelare dell'uomo (frattanto ristretto agli arresti domiciliari in conseguenza di aggravamento). L'allegata documentazione dà conto di una vicenda civile alquanto complessa, nell'ambito della quale è stato disposto dal Tribunale di Patti (proc. n. 157/2020 RG), per un congruo periodo di tempo, un esercizio assistito del diritto di visita paterno, presso i locali e con l'assistenza del servizio sociale, e durante il quale, peraltro, si è assistito a ripetuti episodi di accesso comportamentale ed intemperanza da parte del (cfr. documentazione inoltrata dal SS Pt_2 del comune di Caprileone, con la nota del Sindaco del 12.08.2020, cui in particolare si rinvia, che dà conto della richiesta di sospendere l'utilizzo dei locali comunali alle visite assistite per le ripetute condotte inadeguate del genitore). Solo una rimodulazione dell'atteggiamento del
ha in seguito consentito un più sereno dispiegarsi delle visite e, all'esito, rassegnato la Pt_2 positiva valutazione del SS di B (divenuto competente alla gestione dello spazio neutro dopo l'astensione del SS di Caprileone per l'intervenuta denuncia) che ha giustificato la modifica del regime assistito degli incontri da parte della Corte d'Appello (Proc. n. 157/20 VG).
In data 19.01.2024 è pervenuta a cura della Procura della Repubblica di Patti:
- Ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di emessa in Persona_2 data 14.02.2023;

- Decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP di Patti in data 07.09.2023 innanzi al Tribunale monocratico di Patti, con istruttoria dibattimentale in corso. L'allegata documentazione è riferita al procedimento n. 2126/22 RGNR pendente presso il Tribunale di Patti a carico di per il delitto p. e p. dall'art. 612bis c.p. ai danni Persona_2 di contestato da agosto 2022 al 3 febbraio 2023. E' peraltro in atti, versata Persona_1 dalla difesa della un avviso conclusione indagini 415bis c.p. emesso in relazione ad Per_1 ulteriori condotte contestate dal 04 febbraio 2023 a maggio 2023 (proc. n. 668/23 RGNR). Ai fini che qui rilevano, va sin d'ora osservato che l'ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 14.02.2023 censura la messa in atto da parte del di stratagemmi volti ad integrare le CP_1 condotte persecutorie contestate, ed attuati anche mediante la strumentalizzazione del figlio - quali l'installazione di un sistema di localizzazione sul cellulare del minore al fine di esercitare
il controllo indiretto degli spostamenti della genitrice e la maliziosa allegazione di inesistenti malori del bambino
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