Trib. Minorenni Lecce, sentenza 21/11/2024, n. 135
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Testo completo
n. 335/2023 RG
TRIBUNALE per i MINORENNI di LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai Sigg.
Dott. B S PRESIDENTE
Dott. M C M GIUDICE est.
Dott. P B GIUDICE ONORARIO
Dott. L P GIUDICE ONORARIO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio celebrata in data 11.11.2024 nel procedimento civile n. 335/2023 rg introdotto con ricorso proposto in data 6.6.2023 dal PM
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. F. Gentile CP_1
Heroina rappresentata e difesa dall'avv. F. Gentile Parte_1
resistenti
relativo al minore , nato a [...] il [...], nel cui interesse è stato nominato Per_1 curatore speciale l'avv. C V
Oggetto: adozione provvedimenti artt. 473 bis 13 c.p.c. – 330 - 333 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/10/2023, il PM adiva questo Tribunale e chiedeva, ex art. 473 bis 13, 15 c.p.c. e 330 - 333 c.c., previa nomina di curatore speciale, affidarsi il minore ai servizi sociali territoriali e, in via di urgenza, sospendersi la relazione tra madre e minore ovvero disporne lo svolgimento alla presenza di adulti con funzioni di vigilanza, sospendersi la responsabilità genitoriale della madre e nominarsi curatore speciale;
nel merito, chiedeva disporsi ogni opportuno provvedimento di presa in carico, monitoraggio e sostegno da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, in collaborazione con locale Consultorio
Familiare, il Csm ed ogni altro servizio specialistico che si riterrà opportuno interessare, CP_2
nonché con altri enti eventualmente coinvolgibili nell'ambito di un articolato progetto che ponga
in essere tutti gli interventi di tipo amministrativo, psicologico, pedagogico, scolastico e sostegno alla genitorialità ritenuti utili, compresa l'attivazione del servizio di Educativa Domiciliare;
chiedeva altresì adottarsi all'esito della istruttoria i conseguenti provvedimenti in materia di limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale che dovessero risultare necessari nell'interesse del minore ove le situazioni di pregiudizio non rientrino per mancata adesione del genitore agli interventi di supporto dei servizi o comunque si palesino carenze genitoriali irrecuperabili.
Con decreto emesso in data 12.10.2023, il Giudice delegato – ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili, nominava curatore speciale nell'interesse del minore e fissava udienza per la prima comparizione personale delle parti innanzi a sé nella fase di merito, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nonché termine per la costituzione nel procedimento.
Con memoria depositata in data 24.1.2024 si costituivano nel procedimento i genitori del minore,
a mezzo dell'avv. F. Gentile, deducevano l'insussistenza nel contesto familiare di alcuna condizione di pregiudizio a carico del minore in considerazione della adeguatezza del contesto domestico, della capacità genitoriale del padre, in grado di occuparsi adeguatamente del minore sotto ogni profilo, e della condizione della madre che a seguito dell'episodio del 23.9.2023 continuava a permanere presso la CRAP “Minerva” di Turi, assumeva volontariamente le cure somministratele, desiderosa di ritornare alla quotidiana normalità. Quanto all'episodio del
23.9.2024 la difesa evidenziava che la madre aveva minacciato di porre in essere atti di autolesionismo alla presenza del minore, nei cui confronti non aveva invece rivolto alcuna minaccia. Rilevava come la madre fosse in grado di adempiere ai doveri genitoriali e concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso per insussistenza di condizioni di pregiudizio a carico del minore
e disporsi l'archiviazione del procedimento.
Con memoria depositata in data 14.12.2024 si costituiva nel procedimento il curatore speciale nominato nell'interesse del minore e chiedeva affidare il minore ai Servizi Sociali e disporre la Per_ presa incarico di al per una valutazione del trauma subito nonché della condizione CP_2
emotiva e psicologica;
disporre uno spazio neutro per gli incontri madre – figlio;
disporre
l'educativa domiciliare;
disporre la presa in carico della sig.ra Parte_2
da parte del CSM nonché la valutazione anche del padre, sig.
[...] CP_1
Nella udienza fissata ex art. 473 bis 14 c.p.c., in data 5.2.2024 sono comparsi i genitori del minore, il curatore, lo psicologo della CRAP ospitante la madre.
All'esito delle dichiarazioni compiute dalle parti, delle deduzioni e conclusioni formulate, con provvedimento reso ex art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice - invitate le parti a mantenere condotta
processuale improntata a correttezza e buona fede, anche nella relazione con gli operatori sociali,
e nella relazione con l'altrui figura genitoriale e avvertite ai sensi dell'art. 116 c.p.c., stabilita calendarizzazione del processo - disponeva che il SS territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori trasmettesse approfondita inchiesta psico-sociale in ordine alle condizioni esistenziali, abitative, lavorative, socio-familiari del padre, all'andamento scolastico del minore, al coinvolgimento del minore in attività extrascolastiche, all'esistenza di risorse endoparentali entro il IV grado che avessero con il minore legame significativo e fossero disponibili e idonee a intervenire in funzione integrativa e/o suppletiva della responsabilità genitoriale;
disponeva che il CSM territorialmente competente provvedesse – ove non già compiuta – a sollecita presa in carico della madre formulando diagnosi e indicando i trattamenti terapeutici necessari in relazione ad essa;
ove la presa in carico fosse stata già avviata il CSM avrebbe trasmesso la diagnosi formulata e i trattamenti terapeutici necessari rispetto ad essa.
Acquisiti aggiornamenti della CRAP ospitante la madre e del SS di Fasano, comparse le parti nella udienza del 14.5.2024, con provvedimento emesso fuori udienza ai sensi dell'art. 473 bis
23 c.p.c. il Giudice disponeva che il CSM officiato della presa in carico della madre avrebbe trasmesso relazione recante la diagnosi formulata, i trattamenti terapeutici prescritti, precisando se – in relazione all'adesione al percorso e agli obiettivi raggiunti – il percorso terapeutico in forma residenziale potesse ritenersi concluso, indicando altresì i trattamenti di terapeutico – farmacologici da attuare in favore della madre sul territorio;
disponeva – a modifica e integrazione della ordinanza del 5.2.2024 – che il SS officiato - d'intesa con il CF e/o CpF territorialmente competenti, con il
TRIBUNALE per i MINORENNI di LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai Sigg.
Dott. B S PRESIDENTE
Dott. M C M GIUDICE est.
Dott. P B GIUDICE ONORARIO
Dott. L P GIUDICE ONORARIO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio celebrata in data 11.11.2024 nel procedimento civile n. 335/2023 rg introdotto con ricorso proposto in data 6.6.2023 dal PM
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. F. Gentile CP_1
Heroina rappresentata e difesa dall'avv. F. Gentile Parte_1
resistenti
relativo al minore , nato a [...] il [...], nel cui interesse è stato nominato Per_1 curatore speciale l'avv. C V
Oggetto: adozione provvedimenti artt. 473 bis 13 c.p.c. – 330 - 333 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10/10/2023, il PM adiva questo Tribunale e chiedeva, ex art. 473 bis 13, 15 c.p.c. e 330 - 333 c.c., previa nomina di curatore speciale, affidarsi il minore ai servizi sociali territoriali e, in via di urgenza, sospendersi la relazione tra madre e minore ovvero disporne lo svolgimento alla presenza di adulti con funzioni di vigilanza, sospendersi la responsabilità genitoriale della madre e nominarsi curatore speciale;
nel merito, chiedeva disporsi ogni opportuno provvedimento di presa in carico, monitoraggio e sostegno da parte dei servizi sociali territorialmente competenti, in collaborazione con locale Consultorio
Familiare, il Csm ed ogni altro servizio specialistico che si riterrà opportuno interessare, CP_2
nonché con altri enti eventualmente coinvolgibili nell'ambito di un articolato progetto che ponga
in essere tutti gli interventi di tipo amministrativo, psicologico, pedagogico, scolastico e sostegno alla genitorialità ritenuti utili, compresa l'attivazione del servizio di Educativa Domiciliare;
chiedeva altresì adottarsi all'esito della istruttoria i conseguenti provvedimenti in materia di limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale che dovessero risultare necessari nell'interesse del minore ove le situazioni di pregiudizio non rientrino per mancata adesione del genitore agli interventi di supporto dei servizi o comunque si palesino carenze genitoriali irrecuperabili.
Con decreto emesso in data 12.10.2023, il Giudice delegato – ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili, nominava curatore speciale nell'interesse del minore e fissava udienza per la prima comparizione personale delle parti innanzi a sé nella fase di merito, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nonché termine per la costituzione nel procedimento.
Con memoria depositata in data 24.1.2024 si costituivano nel procedimento i genitori del minore,
a mezzo dell'avv. F. Gentile, deducevano l'insussistenza nel contesto familiare di alcuna condizione di pregiudizio a carico del minore in considerazione della adeguatezza del contesto domestico, della capacità genitoriale del padre, in grado di occuparsi adeguatamente del minore sotto ogni profilo, e della condizione della madre che a seguito dell'episodio del 23.9.2023 continuava a permanere presso la CRAP “Minerva” di Turi, assumeva volontariamente le cure somministratele, desiderosa di ritornare alla quotidiana normalità. Quanto all'episodio del
23.9.2024 la difesa evidenziava che la madre aveva minacciato di porre in essere atti di autolesionismo alla presenza del minore, nei cui confronti non aveva invece rivolto alcuna minaccia. Rilevava come la madre fosse in grado di adempiere ai doveri genitoriali e concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso per insussistenza di condizioni di pregiudizio a carico del minore
e disporsi l'archiviazione del procedimento.
Con memoria depositata in data 14.12.2024 si costituiva nel procedimento il curatore speciale nominato nell'interesse del minore e chiedeva affidare il minore ai Servizi Sociali e disporre la Per_ presa incarico di al per una valutazione del trauma subito nonché della condizione CP_2
emotiva e psicologica;
disporre uno spazio neutro per gli incontri madre – figlio;
disporre
l'educativa domiciliare;
disporre la presa in carico della sig.ra Parte_2
da parte del CSM nonché la valutazione anche del padre, sig.
[...] CP_1
Nella udienza fissata ex art. 473 bis 14 c.p.c., in data 5.2.2024 sono comparsi i genitori del minore, il curatore, lo psicologo della CRAP ospitante la madre.
All'esito delle dichiarazioni compiute dalle parti, delle deduzioni e conclusioni formulate, con provvedimento reso ex art. 473 bis 22 c.p.c. il Giudice - invitate le parti a mantenere condotta
processuale improntata a correttezza e buona fede, anche nella relazione con gli operatori sociali,
e nella relazione con l'altrui figura genitoriale e avvertite ai sensi dell'art. 116 c.p.c., stabilita calendarizzazione del processo - disponeva che il SS territorialmente competente in relazione alla residenza dei minori trasmettesse approfondita inchiesta psico-sociale in ordine alle condizioni esistenziali, abitative, lavorative, socio-familiari del padre, all'andamento scolastico del minore, al coinvolgimento del minore in attività extrascolastiche, all'esistenza di risorse endoparentali entro il IV grado che avessero con il minore legame significativo e fossero disponibili e idonee a intervenire in funzione integrativa e/o suppletiva della responsabilità genitoriale;
disponeva che il CSM territorialmente competente provvedesse – ove non già compiuta – a sollecita presa in carico della madre formulando diagnosi e indicando i trattamenti terapeutici necessari in relazione ad essa;
ove la presa in carico fosse stata già avviata il CSM avrebbe trasmesso la diagnosi formulata e i trattamenti terapeutici necessari rispetto ad essa.
Acquisiti aggiornamenti della CRAP ospitante la madre e del SS di Fasano, comparse le parti nella udienza del 14.5.2024, con provvedimento emesso fuori udienza ai sensi dell'art. 473 bis
23 c.p.c. il Giudice disponeva che il CSM officiato della presa in carico della madre avrebbe trasmesso relazione recante la diagnosi formulata, i trattamenti terapeutici prescritti, precisando se – in relazione all'adesione al percorso e agli obiettivi raggiunti – il percorso terapeutico in forma residenziale potesse ritenersi concluso, indicando altresì i trattamenti di terapeutico – farmacologici da attuare in favore della madre sul territorio;
disponeva – a modifica e integrazione della ordinanza del 5.2.2024 – che il SS officiato - d'intesa con il CF e/o CpF territorialmente competenti, con il
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