Trib. Minorenni Lecce, sentenza 26/02/2024, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Lecce, sentenza 26/02/2024, n. 14
Giurisdizione : Trib. Minorenni Lecce
Numero : 14
Data del deposito : 26 febbraio 2024

Testo completo

Proc. cont. n. 18 /2023

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lucia Rabboni Presidente
dott.ssa Paola Liaci Giudice
dott.ssa Fiammetta Perrone Giudice onorario
dott. Pietro Barba Giudice onorario
ha emesso la seguente:
SENTENZA
emessa nel giudizio civile promosso con ricorso del P.M.M. ex artt. 403 c.c. 330-333 c.c - 473 bis 15 c.p.c. - 473 bis 40 c.p.c., depositato in cancelleria in data 1/04/2023 nei confronti di
difeso di fiducia dall'avv. Maurilio Marangio Controparte_1
difesa di fiducia dall'avv.to Vita Calò CP_2
a tutela dei minori:
, , tutti rappresentati dal Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 curatore speciale avv.to Maria Antonella De Rubertis
Conclusioni: le conclusioni sono state precisate all'udienza del 12.12.2023, nel corso della quale le parti presenti si sono riportate alle memorie conclusive depositate entro i termini assegnati dal giudice relatore, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
In fatto
Il procedimento iniziava con ricorso, depositato in data 1/4/23, con il quale il P.M. chiedeva, nel merito, procedersi ex artt. 330-333 c.c. a tutela dei minori , ed Controparte_4 Per_1 previa convalida del provvedimento ex art. 403 c.c. adottato dal SS del Comune di Lecce;
Per_2 in via cautelare chiedeva adottarsi, previa nomina di un curatore speciale, provvedimenti ex art. 473 bis co. 15 e 473 bis co. 40 c.p.c. con sospensione della responsabilità genitoriale dello e CP_1 divieto di incontri con i figli. La , infatti, in data 29/3/23 era stata collocata con provvedimento adottato ex art. 403 CP_2
[.. c.c. dal SS di Lecce in comunità protetta con i figli avendo ella riferito agli operatori del CAV
” di avere, alfine, preso piena coscienza della gravità della situazione familiare. CP_6
La stessa in data 26/03/23 aveva presentato denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Lecce esponendo come sin dai primi momenti della convivenza lo avesse CP_1 manifestato nei suoi confronti morbosa gelosia ed ossessivo controllo, sottoponendola ad una serie di


vessazioni psicologiche ed imposizioni comportamentali, anche sessuali, a cui la stessa si era assoggettata al solo fine di non inasprire ulteriormente la relazione;
che, ciononostante, la situazione non era migliorata ed anzi lo sempre più aveva continuato ad avere reazioni incontrollate CP_1 sia di aggressività verbale nei suoi confronti - anche in presenza dei figli, giungendo persino in una circostanza a minacciarla con un coltello - sia di rabbia anticonservativa, avendo tentato, a dire della donna, il suicidio ed altre volte essendosi procurato tagli sul corpo;
che più di recente le condotte vessatorie dello sarebbero state perpetrate anche a mezzo di strumenti informatici CP_1 divulgando in una chat senza il suo consenso e usando un suo falso profilo foto personali e contenuti audio illecitamente sottrattile;
che l'uomo sarebbe affetto da “disturbo borderline di personalità” ed in carico al CSM di Campi Salentina, con prescrizione di terapia farmacologica e che lo stesso da circa un anno avrebbe ripreso l'assunzione di cannabis, talvolta anche alla presenza dei figli. Con decreto del 3/4/23 il G.D. convalidava il collocamento dei minori presso la comunità protetta individuata dal Servizio Sociale di Lecce ed adottava provvedimento indifferibile ed urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c. – risultando conseguentemente superfluo intervenire ex art. 473 bis co. 40 c.p.c - con il quale in via provvisoriamente esecutiva, ferma restando la permanenza in comunità dei minori insieme alla madre, i predetti venivano affidati al servizio sociale di Lecce incaricato di svolgere inchiesta psico sociale e di elaborare un progetto personalizzato redatto in collaborazione
[.. con l'equipe , con riferimento ai minori, e con il centro Antiviolenza Organizzazione_1
” , con riferimento alla madre, nonché in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria CP_6 infantile di zona con riferimento a ed e con il DSM di Campi S.na per la CP_4 CP_3 prosecuzione della presa in carico del padre;
veniva, altresì, nominato ai minori curatore speciale in persona dell'avv.to Antonella De Rubertis. All'udienza tenutasi ex art. 403 5° co. c.c. e 473 bis 15 c.p.c. l'11/04/23 si procedeva all'interrogatorio libero delle parti nonché all'ascolto dei minori ed CP_4 ON
, pur confermando il contenuto della denuncia depositata in data 26/3/23 dinanzi
[...] alla Procura della Repubblica di Lecce, precisava di non essere mai stata minacciata con un coltello dallo il quale invece aveva talvolta utilizzato tale strumento per autolesionarsi;
precisava, CP_1 anche, che la figlia aveva rinvenuto della sostanza stupefacente non nel suo giubbotto ma in CP_4 quello del padre. La predetta affermava, inoltre: che la causa principale del malessere familiare era da ricercarsi nelle problematiche di tipo psichiatrico del compagno - in carico al DSM di Campi s.na a suo dire per “bipolarismo” con un'adesione discontinua - che compromettevano la sua capacità di svolgere il ruolo genitoriale in maniera responsabile e che esponevano i figli ai suoi comportamenti disfunzionali, frutto del suo malessere;
che gli agiti autolesionistici del compagno, benchè non avvenuti alla presenza dei figli, erano stati ammessi dallo stesso alla presenza dei ragazzi in una seduta di terapia familiare;
che lo in alcune circostanze aveva utilizzato sue foto in atteggiamenti CP_1 privati e intimi e contenuti audio ambigui divulgandoli da un profilo Fb - a lei intestato e creato senza il suo consenso - ed in una chat whatsapp e che altro materiale fotografico dello stesso genere era stato trovato dalla figlia all'interno del computer utilizzato dal padre;
che, pertanto, era arrivata alla determinazione di mettere fine alla convivenza specialmente “per difendere i figli da una quotidianità divenuta intollerabile” e che a tal fine si era rivolta al centro antiviolenza accettando la proposta di allontanarsi in struttura protetta coi ragazzi;
che, tuttavia, era desiderio suo e dei ragazzi fare rientro
a casa e che, ove lo si fosse spontaneamente allontanato e avesse ripreso ad essere seguito CP_1 dal DSM che già lo aveva in carico - non avrebbe avuto timore a farvi rientro.
, sentito lo stesso giorno, rappresentava una situazione molto diversa: Controparte_1 riferiva, infatti, che la relazione con la si fondava su un sentimento di amore che nonostante CP_2 alcuni litigi - sostanzialmente dovuti alla insofferenza della compagna rispetto alla sua famiglia le cui manifestazioni di affetto venivano lette come interferenze – aveva permesso di costruire una bella famiglia arricchitasi nel 2017 dall'arrivo del terzo figlio;
negava di soffrire di bipolarismo, come invece ritenuto dalla compagna, e di autolesionarsi ma ammetteva di essersi rivolto al Org_2
per ricevere aiuto psicologico al fine di superare una sorta di dipendenza affettiva dalla
[...] compagna che, soprattutto quando quest'ultima minacciava di lasciarlo, lo gettava nello sconforto;

che aveva seguito le terapie prescrittegli, sostanzialmente a base di stabilizzatori dell'umore, sospendendole solo su indicazione del medico;
che, pur avendone fatto uso in passato come del resto anche la , non faceva più uso di sostanze psicoattive se non a scopo terapeutico regolarmente CP_2 prescrittegli per in suo problema di cefalea;
che, quanto ai lamentati episodi di divulgazione non autorizzata di foto e file audio della , il profilo fb sul quale erano stati pubblicati i contenuti in CP_2 questione era stato creato di comune accordo al fine di scambiare materiale fotografico intimo con altre persone nell'ambito di una modalità, fra essi condivisa, di vivere la loro sessualità;
che la CP_2 tante volte lo aveva aggredito con calci, schiaffi e graffi – solo raramente indirizzati anche nei confronti dei figli - ai quali non aveva mai reagito e che la stessa era solita avere sbalzi umorali per i Orga quali solo recentemente aveva deciso di rivolgersi al servizio specialistico della che il rapporto con i figli era sempre stato ottimo, specialmente con , solo con risultando CP_3 CP_4 un po' più difficile in ragione dell'età adolescenziale;
si diceva, infine, disponibile a lasciare la casa per permettere il rientro della compagna e dei figli. L'ascolto dei minori, avvenuto in pari data, evidenziava una situazione non serena dei minori consapevoli della conflittualità genitoriale ancorchè, a detta di entrambi, mai connotata da violenza né fra essi genitori né nei loro confronti. A differenza di , che ha espresso sentimenti di vicinanza e condivisione con il CP_3 padre, dichiarava di avere un rapporto migliore con la madre descrivendo come CP_4 superficiale quello con il padre del quale conosce le problematiche psicologiche per le quali talvolta si autolesiona o minaccia di farlo;
inoltre entrambi dichiaravano di avere visto il padre fumare erba e proprio per questa ragione era scoppiato il litigio fra i genitori cui era conseguito il collocamento in comunità. L'ascolto delle parti e dei minori aveva, dunque, evidenziato che la situazione di “grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psico-fisica” dei minori - prima facie ravvisato dal G.D. in sede di convalida del provvedimento di collocamento dei minori insieme alla madre ex art. 403 c.c.
– appariva ridimensionata, avendo unanimemente madre e figli escluso che lo avesse mai CP_1 agito comportamenti violenti nei loro confronti, pur permanendo altamente complessa la situazione ed ambigua la relazione fra i genitori.
Pertanto con provvedimento collegiale del 19/4/23 questo Tribunale non confermava il decreto di convalida del 3/4/23, conseguentemente dimettendo madre e minori dalla struttura che li ospitava ed autorizzando il loro rientro nell'abitazione familiare previo accertamento da parte del servizio sociale di Lecce dell'effettivo allontanamento dalla stessa dello
contestualmente, ai sensi 473 bis.15 c.p.c., confermava i provvedimenti indifferibili CP_1 adottati con il
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