Trib. Minorenni Torino, sentenza 29/10/2024, n. 502
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
Riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa I T
GIUDICE REL. dr.ssa G P
GIUDICE ONORARIO dr. M R
GIUDICE ONORARIO dr.ssa M A O
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 650/2024 Reg. Cont. promosso dal PM sede nell'interesse della minore , nata a Borgomanero il Persona_1
06.06.2019, figlia di e di , Persona_2 Persona_3
causa passata in decisione nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 sulle richieste delle parti:
Curatore Speciale della minore, avv.to L A:
“…chiede la revoca del divieto di espatrio richiamando la precisazione di parte ricorrente, nulla oppone alla rinuncia alla domanda di limitazione/decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e chiede disporsi la prosecuzione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale”
Difensore del padre, avv.to M M:
“…rinuncia alla domanda di limitazione/decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della madre purché la madre sia disponibile a continuare a fare incontrare la minore al padre e purché la madre si impegni a non mutare l'attuale collocazione della minore senza il consenso del padre;
rappresenta altresì la propria disponibilità ad accettare il monitoraggio del Servizio Sociale per il tempo ritenuto necessario”
Difensore della madre, avv.to Monica Grosso:
“…accetta la rinuncia e chiede revocarsi il divieto di espatrio per la minore;
rappresenta altresì la disponibilità ad accettare il monitoraggio del Servizio Sociale”
Pubblico Ministero:
1
non pervenute conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che questo Tribunale per i minorenni si era già occupato della situazione della minore nell'ambito del procedimento n. 1144/2020 Reg. V.G. incardinato con Per_1
ricorso depositato in data 16.07.2020 nel quale la Procura sede chiedeva l'immediata presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile, anche per la valutazione delle capacità genitoriali, con prescrizione ai genitori di collaborare, il collocamento della minore in comunità mamma-bambino, il divieto di incontri padre-figlia e la nomina di un Curatore
Speciale per la minore;
chiedeva da ultimo di valutare l'opportunità di un provvedimento di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
A sostegno del ricorso veniva rappresentato che, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art.
609 decies c.p. da parte della Procura di Novara in merito alla pendenza di un procedimento a carico del padre della minore per maltrattamenti a danno della moglie e della figlia, veniva disposta un'indagine sociale dalla quale emergeva che in data 8 maggio 2020 la sig.ra si era allontanata Per_3 dalla casa familiare con la minore dopo un intervento delle Forze dell'Ordine, trovando ospitalità presso la sorella;
il giorno successivo la madre aveva denunciato il marito per maltrattamenti e in data
29.05.2020 veniva inserita dal Centro Antiviolenza in una struttura segreta insieme alla figlia.
Dai colloqui con la madre si evinceva una situazione di elevata conflittualità intra-familiare;
peraltro la donna dichiarava di ricevere messaggi minatori da parte del marito al punto tale da decidere di cambiare il numero di telefono.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 21.07.2020 questo Tribunale disponeva il collocamento della minore unitamente alla madre presso la zia materna resasi disponibile ad accogliere la diade, l'allontanamento del padre dal luogo di collocamento di madre e minore e la presa in carico sociale e psicologica del nucleo per le necessarie valutazioni e gli
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