Trib. Minorenni Catanzaro, sentenza 29/10/2024, n. 134
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 457/23 Min. – Rel. Fo
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa T C Presidente
Dott.ssa Emanuela Fo Giudice rel.
Dott.ssa R M Giudice On.
Dott. N G Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 457/23 Min. relativo alla minore
nata in Tunisia, il 09/03/2008, collocata presso Hub Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto;
Per_1
figlia di
(alias , nato in Tunisia, il 26.2.1985 Per_2 Per_3
e d i
, con generalità non note, irrintracciabile;
Persona_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il P.M.M.: “Rilevato come le risultanze assunte abbiano comprovato il quadro di grave pregiudizio connesso alle condotte paterne, avendo la minore confermato le dichiarazioni poste a base del ricorso introduttivo ed essendo emersa una assoluta minimizzazione ad opera del padre dei suoi agiti disfunzionali, a riprova della sua radicale inidoneità a fungere da modello di riferimento e tutela per la figlia minore,
p.q.m.
esprime parere favorevole all'accoglimento del promosso ricorso, con dichiarazione di decadenza paterna e adozione di tutti i richiesti presidi a tutela della minore”. Il difensore del padre, Avv. Pasquale Ribecco: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (…) voglia: accertare e dichiarare che alcun comportamento lesivo nei confronti della figlia (…) è stato mai compiuto dal sig. e pertanto si chiede di revocare il decreto Per_1 Parte_1 emesso da questo Ecc.mo Tribunale n. 3235/2023 del 23.10.2023 (…);
dichiarare improcedibile la richiesta del P.M. per carenza dei presupposti di cui all'art. 330 c.c. ed in ogni caso (…) rigettare la richiesta formulata dal P.M. di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del sig. Pt_1
.
[...]
Il Curatore speciale, Avv. E C: “si riporta ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede all'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che il signor decada dalla Parte_1 responsabilità genitoriale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento veniva instaurato con ricorso del P.M.M. del 5.10.2023, ai sensi degli artt.
330 c.c., 609 decies c.p., 473 bis.13, 473 bis.40 c.p.c., con contestuale richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ex art 473 bis.15 c.p.c.;
il PMM, in particolare, chiedeva che il Tribunale, previa nomina di un curatore speciale, volesse adottare provvedimenti indifferibili ed in particolare allontanare con urgenza la minore dal centro di accoglienza ove si trovava unitamente al padre maltrattante, collocando la medesima presso idoneo nucleo affidatario ovvero in adeguata struttura per minori, con affido della stessa ai servizi sociali del territorio, sospendendo il padre dalla responsabilità genitoriale ed interrompendo altresì ogni rapporto con lui, fino a quando non fosse emerso un diverso e più tutelante atteggiamento. All'esito dell'istruttoria, da svolgersi mediante audizione della minore e del padre e con acquisizione delle relazioni allegate al ricorso, del regional
Hub di Isola Capo Rizzuto e del Servizio Sociale comunale, chiedeva dichiararsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Le risultanze emergenti già dagli atti allegati al ricorso del P.M. apparivano significative della ricorrenza di una gravissima situazione di pregiudizio per la minore, emergendo in particolare come la medesima, collocata unitamente al padre presso il CARA di Isola Capo Rizzuto, oltre ad aver vissuto un difficile percorso migratorio, si trovasse esposta ad un contegno marcatamente maltrattante del genitore con il quale era entrata nel territorio nazionale, avendo la minore rappresentato agli operatori del centro prima ed ai servizi sociali poi, un quadro di sistematiche violenze alle quali
l'uomo la sottoponeva in continuità con agiti maltrattanti già assunti dal medesimo anche nel mentre vivevano in Tunisia. La minore infatti - che già all'osservazione degli operatori segnalanti era apparsa timorosa, ansiosa e diffidente nel corso dei colloqui effettuati alla presenza del genitore - una volta avuta la possibilità di relazionarsi liberamente con gli educatori medesimi, provvedeva a rappresentare come in data 27.9.2023 fosse stata brutalmente picchiata dal padre, al contempo rappresentando come quella condotta aggressiva, lungi dall'essere occasionale, fosse da iscrivere in un più ampio contesto di aggressività paterna anche correlato a forme di dipendenza dell'uomo da droghe ed alcool. Inoltre la stessa minore rappresentava di essere stata di fatto abbandonata dalla figura materna di cui non sapeva fornire generalità diverse dal solo nome e cognome, specificando come la madre vivesse in Tunisia con un altro uomo che non aveva accettato la presenza della minore nel nuovo nucleo così formatosi, tanto da avere la stessa minore iniziato a vivere in un contesto di marginalità e di abbandono trovando ospitalità provvisorie e pur connotate da violenze presso altri familiari, fino a quando il padre non decideva di portarla con sé in Italia, dove arrivava nel mese di luglio del 2023.
Rappresentava, inoltre, come il padre fosse stato uomo violento anche nel corso della convivenza con la madre in Tunisia, come fosse dedito al consumo di droga ed alcool e come questo stato condizionasse anche i suoi rapporti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi