Trib. Minorenni Trieste, sentenza 19/08/2024, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Trieste, sentenza 19/08/2024, n. 32
Giurisdizione : Trib. Minorenni Trieste
Numero : 32
Data del deposito : 19 agosto 2024

Testo completo

n.746/2023 MIN.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. M S Presidente;

Dott. A G Giudice relatore;

Dott. A C Giudice onorario;
Dott. E D Giudice onorario

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A visti ed esaminati gli atti del procedimento sopra enumerato;
visto in particolare il ricorso ex artt.330, 333, 336 cod. civ., depositato in data 4/10/2023, presentato dalla signora (parte ricorrente), nei confronti del signor Parte_1 CP_1 parte resistente), genitori del minore nato a Trieste il 28/7/2011;

[...] Persona_1 richiamato il provvedimento del giudice designato di data 25/10/2023, con cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c., veniva nominato curatore speciale al minore Persona_1 nella persona dell'avv. M Z del Foro di Trieste;
veniva inoltre conferito incarico al Servizio Sociale del Comune di Trieste, eventualmente in coordinamento con i Servizi Specialistici dell'ASUGI (N.P.I.;
Consultorio Familiare;
C.S.M. e/o eventuali ulteriori Servizi Sanitari Specialistici) di trasmettere una relazione sulla situazione psicofisica del predetto minore, nonché in ordine alla situazione personale, familiare, sociale del nucleo familiare dello stesso minore, in particolare alla relazione di con il padre, entro il 25 gennaio 2024;
si provvedeva altresì a Per_1 fissare ex art. 473 bis.14 c.p.c. udienza di prima comparizione personale dei signori Parte_1
e il giorno 1° febbraio 2024, previa assegnazione di termine alla parte resistente
[...] CP_1 per la costituzione fino a trenta giorni prima dell'udienza, con gli avvisi di legge;
esaminata la relazione trasmessa dal Servizio Sociale di Trieste del 19/1/2024;
dato atto che con comparsa di data 25/1/2024 provvedeva a costituirsi in giudizio la curatrice speciale del minore Persona_1 esaminati i verbali delle udienze dell'1/2/2024 e del 21/3/2024, in cui si è proceduto, rispettivamente, a sentire liberamente la ricorrente, unica parte comparsa, nonostante la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. al signor di cui è stata dichiarata la contumacia;
CP_1 all'audizione del minore ed all'esame testimoniale della signora affidataria diurna de CP_2 minore Persona_1 esaminate altresì le relazioni della scuola secondaria di primo grado e del ricreatorio frequentati dal minore, nonché la relazione del medico di base del medesimo minore, versate in atti dalla curatrice speciale in data 18/3/2024;
le pronunce emesse in sede penale nei confronti del resistente, depositate dalla difesa della parte ricorrente;

dato atto che con memoria autorizzata depositata in data 23/4/2024, cui si è richiamata all'udienza del 20/6/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la difesa della parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Per tali motivi, richiamandoci a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, ed ai documenti depositati, si chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.

1- In via principale: dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor

o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei CP_1 confronti del figlio minore anche previa CTU, che con il presente atto formalmente si Persona_1 richiede, atta a valutare gli atti commessi dal Sig. nei confronti del figlio e della CP_1 Per_1
Sig.ra e la reale capacità genitoriale dello stesso, nonché il pregiudizio reale Parte_1
(o futuro) patito dal minore a causa degli atteggiamenti paterni, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex am. 330, 333 e 336 c.c.;

2- In subordine: disporre che le visite ed i contatti del padre con il figlio avvengano, allo stato, esclusivamente in forma protetta secondo modalità e tempi da determinarsi da parte dei Servizi

Sociali in conformità alle esigenze del figlio minore e previa positiva valutazione dello stato del padre.
Disporre, altresì, il divieto per il padre di avvicinarsi alla madre ed al figlio, alla loro abitazione, ai luoghi da loro frequentati abitualmente e di contattarli in alcun modo anche indirettamente o a mezzo terzi, ad eccezione di quanto indicato dai Servizi Sociali
Con presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali della residenza del minore in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente per
l'avvio di un immediato supporto e sostegno di entrambi i genitori nelle reciproche funzioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”;
che con note conclusive di data 5/6/2024 la curatrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pronunciare la decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti CP_1 del figlio minore ex art. 330 c.c.;
Persona_1 per l'effetto disporre l'affido esclusivo del minore alla madre sig.ra Persona_1 [...]

e il suo collocamento presso la residenza materna;
Parte_1 disporre, in punto di modalità di visita del padre sig. con il figlio minore , CP_1 Per_1 che gli incontri avvengano solamente con modalità protetta e/o presenziata, secodno i tempi e le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale competente, previo avvio e conclusione di un percorso di sostegno del minore che porti ad un progressivo avvicinamento delle parti;
conferire all'uopo incarico al Servizio Sociale, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di monitorare il nucleo, al solo fine di valutare l'eventuale ripresa graduale degli incontri tra Per_1

e il padre sig. tenendo conto delle condizioni psichiche e della volontà del minore, e CP_1 secondo le modalità ritenute più consone al superiore interesse dello stesso.”;
che a tali conclusioni la curatrice speciale si è richiamata all'udienza del 20/6/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., integrandole con l'ulteriore richiesta di opposizione alla revoca del divieto di avvicinamento del padre e alla C.T.U. richiesta dalla difesa della madre;
in alternativa alla C.T.U. richiesta, rimettendosi alla decisione del giudice
”;
che il P.M. a sua volta così ha concluso:
il P.M., letti gli atti della istruttoria, si riporta al precedente parere.”;

osserva la compiuta istruttoria svolta, accurata e costituita da molteplici fonti probatorie di diverso segno tra loro e per questo di significativa pregnanza persuasiva probatoria, per un verso ha fornito piena conferma dell'assoluta, persistente assenza della figura paterna dalla vita del
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