Trib. Minorenni Bologna, sentenza 22/04/2024, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bologna, sentenza 22/04/2024, n. 94
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bologna
Numero : 94
Data del deposito : 22 aprile 2024

Testo completo

N. 169/2023 A.D.N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna in Bologna, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Giudici sottoindicati:
Dott.ssa G T Presidente
Dott.ssa E A I Giudice
Dott.ssa D D F Giudice Onorario
Dott. A B Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

Letto il ricorso presentato da nata a Castel San Pietro il 16.07.1969 e Parte_1 residente a Bologna (BO) in via Vittoria n.4, assistita dall'avv. C. La Torre e S. Gorini del Foro di
Bologna, avente ad oggetto ricorso ai sensi dell'art. 44 lett. b) L. 184/83 per l'adozione della minore Per_1
nata a Kiev (Ucraina) l'11.4.2019;

[...] sentita la ricorrente, la quale ha confermato la sua volontà di procedere all'adozione per dare riconoscimento giuridico al suo legame con la minore, offrendole così adeguata protezione anche dal punto di vista legale;
sentito il padre che ha prestato il suo consenso all'adozione;
Persona_2
acquisito il parere del P.M.;

[...]
e coniugati dall' 8.06.2018, in considerazione delle difficoltà Parte_2 Parte_1 procreative si rivolgevano alla “ di Kiev al fine di intraprendere una Org_1 Org_2 procreazione medicalmente assistita mediante gestazione per altri. All'esito del percorso, nasceva il 11.04.2019. Persona_1
Alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita ucraino, che riportava l'indicazione quali genitori del
e della , l'ufficiale di Stato civile del comune di Bologna rifiutava di procedere Per_1 Pt_1
limitatamente alla . Il diniego veniva confermato dalla pronuncia in data 29.1.2020 del Pt_1
Tribunale di Bologna adito in sede di impugnazione. La ricorre ora ai sensi dell'art 44 lett. Pt_1
b) della L 184/83 per l'adozione in casi particolari della figlia del coniuge.
1
La ricorrente ha dedotto che, fin dal primo memento della sua ideazione e concretizzazione, il nucleo familiare ha sempre ricompreso entrambi i coniugi e, pur in assenza di legami biologici, la. Pt_1
si occupa da sempre quotidianamente della minore. La bambina mantiene rapporti costanti e regolari con la rete parentale della coppia.
Dalla relazione psicosociale trasmessa dai servizi sociali di Bologna si evince come il rapporto tra la minore e la risponda pienamente ai bisogni della bambina. I servizi sociali sostengono la Pt_1
domanda di adozione, ritenendo che la stessa realizzi il preminente interesse della piccola e le garantisca la continuità affettiva.
In sede di udienza, l'adottante ha ribadito la volontà di adottare la minore, assolvendo già, di fatto, alle funzioni proprie della figura genitoriale. Anche il padre biologico ha prestato il suo consenso all'adozione del minore da parte della . Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio rileva come la richiesta di adozione avanzata dalla istante risponda pienamente al superiore interesse della minore, consentendole di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di una famiglia solida e stabile, nella quale ella sta costruendo la propria identità.
Nel caso di specie, l'adozione di da parte della produce come effetto l'espansione Per_1 Pt_1 del legame parentale tra il figlio adottivo e i familiari dell'adottante, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale 28 marzo 2022 , n 79, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.55 del L.184 del 1983 nella parte in cui, mediante rinvio all'art.300, secondo comma del codice civile, prevedeva che l'adozione in casi particolari non producesse alcun rapporto civile tra
l'adottato e i parenti dell'adottante, privando il minore della rete di tutele personali e patrimoniali derivanti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizione, di fatto realizzando un trattamento discriminatorio del minore adottato in casi particolari rispetto all'unicità dello status di figlio. Tanto premesso si verifica l'automatica espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite con la conseguenza che, trovando applicazione l'art.74 c.c., potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l'esistenza di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante.
Il Collegio ritiene, peraltro, alla luce dell'istruttoria svolta, di poter concludere per l'accoglimento del ricorso.
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