Trib. Minorenni Roma, sentenza 15/11/2024, n. 685
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
In Nome Del popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione di :
Dr. E R Presidente relatore
Dr. F C Giudice
Dr. A G Giudice onorario
Dr. L A Giudice onorario
Nel procedimento n. 2429/24 aperto dal P.M.M. ex art. 8 L. nr. 184/83, nell'interesse del minore
nato in [...] il [...], domiciliato in Viterbo presso il CAS Hotel Persona_1
B sito in Via Vismara snc. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 31/06/24 il P.M.M. in sede chiedeva, ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge n. 184/1983, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore attesa l'inadeguatezza della madre del medesimo risultante dagli atti del procedimento nr. 1919/23 aperto per la decadenza della sua responsabilità genitoriale.
Appare opportuno, preliminarmente riportare gli atti più salienti del procedimento di volontaria giurisdizione aperto dal PMM per la verifica della responsabilità genitoriale della madre del minore,
, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio: Persona_2
- il decreto del 27/11/23 con il quale il giudice delegato - vista la richiesta del P.M.M. pervenuta il
27 novembre 2023, alle ore 12,05, di convalida del provvedimento assunto, ex art. 403 cod. civ., dal Servizio Sociale di Viterbo, con il quale era stato disposto, alle ore 15.30 del 24 novembre 2023, il collocamento del minore in una struttura di accoglienza, ai sensi dell'art. 403 c.c. e l'ulteriore richiesta del PMM di “conferma della sospensione della responsabilità genitoriale materna, nomina di un tutore, curatore speciale e verifica delle competenze genitoriali materne” - confermava il collocamento del minore in casa famiglia e, in via urgente ed indifferibile, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre del minore con conseguente nomina di un Tutore provvisorio essendo il minore privo di esercenti la responsabilità genitoriale sul territorio italiano (il padre era irreperibile sul territorio), veniva disposto un accertamento sulla situazione psico-fisica del minore, sulla qualità della relazione tra lo stesso e la madre, sulla personalità e sulla capacità genitoriale della madre, veniva stabilito che la madre potesse incontrare il minore, una volta alla settimana, in forma protetta alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il Tutore di sospendere gli incontri qualora gli stessi fossero contrari al benessere psico-fisico del minore o qualora la stessa si presentasse in condizioni non adeguate
a sostenere gli incontri, veniva incaricato il Servizio Sociale di Viterbo di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare del minore, veniva invitata la madre a prestare la massima collaborazione con gli operatori, a sottoporsi agli accertamenti prescritti, potendo il Tribunale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti, veniva nominato un curatore speciale per la rappresentanza processuale del minore, veniva incaricato il Tutore ed il predetto Servizio Sociale assistenziale di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e lo stato del minore, di segnalare tempestivamente qualsiasi episodio e/o
1
comportamento nocivo per il medesimo o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, e di segnalare la necessità di adottare eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o modificativi delle modalità di affidamento o collocamento del minore;
- 2) il verbale del 5/12/24 da cui è emerso: che la madre ha dichiarato di essere venuta in Italia da un anno e due mesi e di abitare presso il Cas Hotel B;
che il padre di suo figlio è morto;
che
è venuta in Italia con i barconi;
che il bambino è stato trovato da solo in strada;
che la madre aveva dichiarato che non riusciva a tenere il bambino che scappava sempre;
che la madre più volte, con la presenza del mediatore, ha dichiarato di non volere il bambino;
che il Servizio più volte aveva proposto anche una tutela mamma-bambino, ma la signora aveva rifiutato ed aveva chiesto che il Servizio portasse via il bambino;
che il bambino era stato collocato nella casa famiglia Piccola Comunità del Comune di Viterbo;
che il minore all'inizio reagiva a tutti i “no” in maniera aggressiva, ma adesso sta bene e si è ambientato;
che il minore andava a scuola, ma non era scolarizzato e non riusciva a stare in classe, aveva delle reazioni aggressive;
che, proprio il giorno in cui era stato trovato il bambino per strada, la scuola aveva telefonato al Cas per andare a prenderlo perché non riuscivamo a gestirlo;
che era andata un'amica della madre a prenderlo e lui nel tragitto era scappato ed era stato trovato dalla Guardia di finanza;
che non era la prima volta che il minore scappava;
che la scorsa estate ugualmente era scappato e l'avevano trovato nudo per strada;
che la madre si trovava in un altro caf a Montefiascone prima di venire a Viterbo;
che gli operatori del caf di Montefiascone avevano detto che il bambino aveva un padre ed un fratello di nove anni in Guinea;
che gli operatori della comunità avevano riferito che il bambino è pieno di cicatrici sul corpo;
che il minore parla bene l'italiano, cerca affetto, cerca di abbracciare gli operatori;
che lui non cerca la madre;
che anzi quando è stato fatto il collocamento ed il bambino ha visto la madre si voleva nascondere ed ha fatto due o tre passi indietro;
che il bambino stava tanto tempo solo per strada ed era stato anche avvicinato da una famiglia che aveva cercato di prendersene cura;
che la mare aveva negato che il bambino ha un padre ed aveva dichiarato di avere un altro figlio che vive con un membro della sua famiglia;
che il bambino era stato trovato nudo perché gli aveva fatto il bagno e sapeva che il bambino scappava appena vestito;
che lei non aveva mai picchiato il figlio;
che il bambino ogni tanto si menava con delle persone più grandi a scuola oppure al Cas;
che, secondo la madre, il bambino scappava perché nel Cas non c'era la televisione;
che la madre aveva dichiarato di aver rifiutato di andare in casa famiglia con il bambino perché i servizi le avevano detto che l'avrebbero portata in un altro campo;
- 3) il decreto del 14/12/23 con il quale il Tribunale – rilevato lo stato di grave incuria in cui era stato ritrovato per strada il minore che presentava varie cicatrici sul corpo - confermava il predetto decreto emesso e tutte le statuizioni ivi previsti.
Tanto posto, atteso il nuovo ricorso del PMM, il Tribunale, procedeva secondo il disposto di cui all'art. 8 legge nr. 184 del 1983 all'apertura della procedura sullo stato di abbandono del minore, informandone la madre ed invitava la stessa alla nomina di un difensore, in mancanza della quale nominava d'ufficio l'Avv.to A P S. Con il medesimo provvedimento, il Collegio confermava la sospensione della responsabilità genitoriale della madre del minore, il collocamento del minore nella casa famiglia in cui si trovava, la nomina del tutore provvisorio (Sindaco pro- tempore del Comune di Viterbo), e del curatore del minore, Avv.to L V, al fine della rappresentanza processuale del medesimo, le visite protette della madre con il minore, gli accertamenti di cui al decreto del 27/11/23 emesso nel procedimento nr. 1919/23. Ancora, con lo stesso provvedimento, il Tribunale incaricava il Servizio Sociale di Viterbo di relazionare sulla attuale situazione sociale, lavorativa ed abitativa della madre del minore, convocava la madre del minore dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 184/1983, nonché il tutore, il Servizio Sociale di Viterbo, il Curatore speciale, il responsabile della casa famiglia ove si trovava il minore, il Consultorio, il CSM ed il TSMREE della Asl di Viterbo. All'udienza ex art. 12 legge cit. comparivano il curatore speciale, avv.to C A in sostituzione dell'avv. L V, il tutore, dr.ssa , il servizio sociale del Persona_3 Comune di Viterbo, assistente sociale, dr.ssa che depositava copia di cortesia Persona_4 degli accertamenti inviati già in via telematica, la madre del minore, sig.ra , difesa di Parte_1 fiducia dall'avv. A P S, il mediatore culturale, nata in Controparte_1 Zaire l'1/04/1977, l'educatore della casa-famiglia e l'operatrice Persona_5 Controparte_2 del centro di accoglienza SAI dove è ospitata la madre, Alice Nova. Parte_2
2
La madre del minore dichiarava: che è in Italia dal 22 febbraio 2022;
che è venuta con il figlio con il barcone;
che il padre di suo figlio è morto;
che ha un altro figlio di 9 anni che sta con una signora che li aveva presi tutti con sé quando erano morti i suoi genitori;
che
In Nome Del popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione di :
Dr. E R Presidente relatore
Dr. F C Giudice
Dr. A G Giudice onorario
Dr. L A Giudice onorario
Nel procedimento n. 2429/24 aperto dal P.M.M. ex art. 8 L. nr. 184/83, nell'interesse del minore
nato in [...] il [...], domiciliato in Viterbo presso il CAS Hotel Persona_1
B sito in Via Vismara snc. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 31/06/24 il P.M.M. in sede chiedeva, ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge n. 184/1983, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore attesa l'inadeguatezza della madre del medesimo risultante dagli atti del procedimento nr. 1919/23 aperto per la decadenza della sua responsabilità genitoriale.
Appare opportuno, preliminarmente riportare gli atti più salienti del procedimento di volontaria giurisdizione aperto dal PMM per la verifica della responsabilità genitoriale della madre del minore,
, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio: Persona_2
- il decreto del 27/11/23 con il quale il giudice delegato - vista la richiesta del P.M.M. pervenuta il
27 novembre 2023, alle ore 12,05, di convalida del provvedimento assunto, ex art. 403 cod. civ., dal Servizio Sociale di Viterbo, con il quale era stato disposto, alle ore 15.30 del 24 novembre 2023, il collocamento del minore in una struttura di accoglienza, ai sensi dell'art. 403 c.c. e l'ulteriore richiesta del PMM di “conferma della sospensione della responsabilità genitoriale materna, nomina di un tutore, curatore speciale e verifica delle competenze genitoriali materne” - confermava il collocamento del minore in casa famiglia e, in via urgente ed indifferibile, sospendeva la responsabilità genitoriale della madre del minore con conseguente nomina di un Tutore provvisorio essendo il minore privo di esercenti la responsabilità genitoriale sul territorio italiano (il padre era irreperibile sul territorio), veniva disposto un accertamento sulla situazione psico-fisica del minore, sulla qualità della relazione tra lo stesso e la madre, sulla personalità e sulla capacità genitoriale della madre, veniva stabilito che la madre potesse incontrare il minore, una volta alla settimana, in forma protetta alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il Tutore di sospendere gli incontri qualora gli stessi fossero contrari al benessere psico-fisico del minore o qualora la stessa si presentasse in condizioni non adeguate
a sostenere gli incontri, veniva incaricato il Servizio Sociale di Viterbo di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare del minore, veniva invitata la madre a prestare la massima collaborazione con gli operatori, a sottoporsi agli accertamenti prescritti, potendo il Tribunale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti, veniva nominato un curatore speciale per la rappresentanza processuale del minore, veniva incaricato il Tutore ed il predetto Servizio Sociale assistenziale di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e lo stato del minore, di segnalare tempestivamente qualsiasi episodio e/o
1
comportamento nocivo per il medesimo o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del
Tribunale, e di segnalare la necessità di adottare eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o modificativi delle modalità di affidamento o collocamento del minore;
- 2) il verbale del 5/12/24 da cui è emerso: che la madre ha dichiarato di essere venuta in Italia da un anno e due mesi e di abitare presso il Cas Hotel B;
che il padre di suo figlio è morto;
che
è venuta in Italia con i barconi;
che il bambino è stato trovato da solo in strada;
che la madre aveva dichiarato che non riusciva a tenere il bambino che scappava sempre;
che la madre più volte, con la presenza del mediatore, ha dichiarato di non volere il bambino;
che il Servizio più volte aveva proposto anche una tutela mamma-bambino, ma la signora aveva rifiutato ed aveva chiesto che il Servizio portasse via il bambino;
che il bambino era stato collocato nella casa famiglia Piccola Comunità del Comune di Viterbo;
che il minore all'inizio reagiva a tutti i “no” in maniera aggressiva, ma adesso sta bene e si è ambientato;
che il minore andava a scuola, ma non era scolarizzato e non riusciva a stare in classe, aveva delle reazioni aggressive;
che, proprio il giorno in cui era stato trovato il bambino per strada, la scuola aveva telefonato al Cas per andare a prenderlo perché non riuscivamo a gestirlo;
che era andata un'amica della madre a prenderlo e lui nel tragitto era scappato ed era stato trovato dalla Guardia di finanza;
che non era la prima volta che il minore scappava;
che la scorsa estate ugualmente era scappato e l'avevano trovato nudo per strada;
che la madre si trovava in un altro caf a Montefiascone prima di venire a Viterbo;
che gli operatori del caf di Montefiascone avevano detto che il bambino aveva un padre ed un fratello di nove anni in Guinea;
che gli operatori della comunità avevano riferito che il bambino è pieno di cicatrici sul corpo;
che il minore parla bene l'italiano, cerca affetto, cerca di abbracciare gli operatori;
che lui non cerca la madre;
che anzi quando è stato fatto il collocamento ed il bambino ha visto la madre si voleva nascondere ed ha fatto due o tre passi indietro;
che il bambino stava tanto tempo solo per strada ed era stato anche avvicinato da una famiglia che aveva cercato di prendersene cura;
che la mare aveva negato che il bambino ha un padre ed aveva dichiarato di avere un altro figlio che vive con un membro della sua famiglia;
che il bambino era stato trovato nudo perché gli aveva fatto il bagno e sapeva che il bambino scappava appena vestito;
che lei non aveva mai picchiato il figlio;
che il bambino ogni tanto si menava con delle persone più grandi a scuola oppure al Cas;
che, secondo la madre, il bambino scappava perché nel Cas non c'era la televisione;
che la madre aveva dichiarato di aver rifiutato di andare in casa famiglia con il bambino perché i servizi le avevano detto che l'avrebbero portata in un altro campo;
- 3) il decreto del 14/12/23 con il quale il Tribunale – rilevato lo stato di grave incuria in cui era stato ritrovato per strada il minore che presentava varie cicatrici sul corpo - confermava il predetto decreto emesso e tutte le statuizioni ivi previsti.
Tanto posto, atteso il nuovo ricorso del PMM, il Tribunale, procedeva secondo il disposto di cui all'art. 8 legge nr. 184 del 1983 all'apertura della procedura sullo stato di abbandono del minore, informandone la madre ed invitava la stessa alla nomina di un difensore, in mancanza della quale nominava d'ufficio l'Avv.to A P S. Con il medesimo provvedimento, il Collegio confermava la sospensione della responsabilità genitoriale della madre del minore, il collocamento del minore nella casa famiglia in cui si trovava, la nomina del tutore provvisorio (Sindaco pro- tempore del Comune di Viterbo), e del curatore del minore, Avv.to L V, al fine della rappresentanza processuale del medesimo, le visite protette della madre con il minore, gli accertamenti di cui al decreto del 27/11/23 emesso nel procedimento nr. 1919/23. Ancora, con lo stesso provvedimento, il Tribunale incaricava il Servizio Sociale di Viterbo di relazionare sulla attuale situazione sociale, lavorativa ed abitativa della madre del minore, convocava la madre del minore dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 184/1983, nonché il tutore, il Servizio Sociale di Viterbo, il Curatore speciale, il responsabile della casa famiglia ove si trovava il minore, il Consultorio, il CSM ed il TSMREE della Asl di Viterbo. All'udienza ex art. 12 legge cit. comparivano il curatore speciale, avv.to C A in sostituzione dell'avv. L V, il tutore, dr.ssa , il servizio sociale del Persona_3 Comune di Viterbo, assistente sociale, dr.ssa che depositava copia di cortesia Persona_4 degli accertamenti inviati già in via telematica, la madre del minore, sig.ra , difesa di Parte_1 fiducia dall'avv. A P S, il mediatore culturale, nata in Controparte_1 Zaire l'1/04/1977, l'educatore della casa-famiglia e l'operatrice Persona_5 Controparte_2 del centro di accoglienza SAI dove è ospitata la madre, Alice Nova. Parte_2
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La madre del minore dichiarava: che è in Italia dal 22 febbraio 2022;
che è venuta con il figlio con il barcone;
che il padre di suo figlio è morto;
che ha un altro figlio di 9 anni che sta con una signora che li aveva presi tutti con sé quando erano morti i suoi genitori;
che
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