Trib. Minorenni Bari, sentenza 07/12/2024, n. 401

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bari, sentenza 07/12/2024, n. 401
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bari
Numero : 401
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 240/23 cont. N. Cron.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio e composto da:
1) Dott.ssa Valeria Montaruli Presidente
2) Dott.ssa Antonia Salamida Giudice relatore
3) Dott.ssa Valentina Stallone Giudice onorario
4) Dott. Daniele Martinelli Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 240/23 contenzioso, promosso dal PM in sede con ricorso depositato il
05.06.2023 in favore dei minori , nato a [...] il [...], e nata a [...]_2
Barletta l'11.03.2015, di e rappresentati dal curatore avv.to Saverio Catalano e e Per_3 Persona_4 assistiti in giudizio dal difensore avv.to Olga Milone

Contro

:
, non costituito in giudizio tramite un difensore Controparte_1
costituita in giudizio tramite l'avv. Elena Mennitto Persona_4
Conclusioni: come da atti e verbali di causa;

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 05.06.2023 il pubblico ministero ha esposto che in data 02.06.2023 la Questura di
Foggia aveva provveduto – in via d'urgenza – a collocare i minori unitamente alla genitrice presso una ER


casa rifugio, in quanto vittime di maltrattamenti fisici e psicologici ad opera dell'ex compagno della madre, sig. . Il PM, quindi, ha chiesto disporsi il collocamento dei minori in comunità in ragione del Controparte_2 grave pregiudizio derivante da un loro rientro nell'ambiente familiare nonchè il loro affidamento al servizio sociale per una azione di sostegno, coordinata con gli altri servizi territoriali.
Con decreto emanato in data 07.06.2023 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per i minori.
Con decreto emesso in pari data si provvedeva in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis n. 15
c.p.c.
in tal senso disponendo:
“letta la richiesta del P.M. depositata in data 5.6.2023 e avanzata ai sensi degli art. 330-336 cc nell'interesse dei minori ER
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] l'[...] di e
[...] Persona_2 Per_3 Persona_4 rilevato che non ricorrono i presupposti per la convalida del collocamento eseguito dalla pubblica autorità in quanto non operato
- come evidenziato dal PMM che, in effetti, non ne chiede la convalida – ai sensi dell'art. 403 c.c. e nel rispetto dei relativi presupposti formali;

che con decreto del 5 giugno 2023 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore
e il curatore speciale per il minore;

che nelle more della comparizione delle parti ricorre la necessità di adottare provvedimenti indifferibili, in ragione di quanto allegato dalla Questura di Foggia e del collocamento dei minori unitamente alla genitrice presso una struttura protetta a cagione
dei maltrattamenti allegati dalla stessa a carico del compagno convivente sig. ;
Controparte_2 che, prevista normativamente la possibilità di emettere provvedimenti indifferibili in capo al Presidente o al giudice da costui delegato, analoga potestà va riconosciuta al collegio quale organo decidente, ai sensi dell'art. 473bis n. 1 c.p.c.;
che, assunto dal collegio il decreto indifferibile, non ricorre la necessità di conferma e la revisione della presente pronuncia, oltre che ai casi di modifica per sopravvenute circostanze ai sensi dell'art. 473bis n. 23 c.p.c., va riservata al reclamo dinnanzi alla
Corte d'Appello ai sensi dell'art. 473bis n. 24, co.2 c.p.c.;

Visto l'art. 473bis n. 15 c.p.c., così provvede in via provvisoria e urgente: affida i minori al servizio sociale del comune di Foggia perché, mantenendoli collocati unitamente alla genitrice nella casa protetta
individuata, predisponga, di concerto con il competente consultorio territoriale, ogni utile intervento di monitoraggio e sostegno,
ove occorra, anche psicologico in loro favore e della genitrice;
incarica il servizio sociale di assicurare lo svolgimento della relazione dei minori con il padre, sig. , attraverso Controparte_1 la calendarizzazione di incontri da realizzarsi in spazio neutro;
pone, allo stato, divieto di contatti dei minori con il sig. ;
Controparte_2 richiede ai CC di Foggia di inviare informativa sul conto di , nato a [...] il [...], ivi domiciliato al Controparte_2
Tratturo Camporeale al km 1+300;

Conferma l'invito ai genitori alla nomina di un difensore, rappresentando che, ricorrendone i presupposti potranno accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Conferma la nomina del curatore speciale;

Rimette le parti per la comparizione all'udienza del 05.10.23 già indicata con decreto presidenziale del 5.6.2023 disponendo che
l'ascolto della genitrice presso la struttura protetta si svolga da remoto su piattaforma microsft teams, con invito alla struttura a comunicare un indirizzo PEO valido per il collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Dispone che il presente decreto sia comunicato al P.M., al curatore, al Servizio sociale e al CF nonché alla struttura protetta e al sig. . Controparte_2
Manda al P.M. per la notifica ai genitori.
Camera di consiglio del 07.6.2023”.
All'udienza di trattazione del 05.10.2023 il Giudice delegato, preso atto della regolare comparizione e costituzione delle parti, in tal senso disponeva:
“Il Giudice Delegato, visto l'art. 473 bis 22 cpc, ritenuto, all'esito della complessiva istruttoria svolta, che l'attuale condizione dei minori, collocati unitamente alla genitrice - la quale è emerso non godere attualmente di una sistemazione abitativa alternativa a quella che condivideva con il sig. - CP_2 giustifica l'adozione di interventi a tutela del nucleo, così provvede: rigetta
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