Trib. Minorenni Trieste, sentenza 02/08/2024, n. 28
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Testo completo
n. 97/2024 MIN.;
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. M S Presidente;
Dott. A G Giudice relatore;
Dott. E D Giudice onorario;
Dott. A A C Giudice onorario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso di cui in epigrafe, depositato in data 17/1/2024 dal P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni in sede (parte ricorrente), a tutela della minore Persona_1 nata il 30/12/2018, nei confronti dei genitori della stesse minore, signori e Controparte_1
(parti resistenti);
Controparte_2 richiamati i decreti emesso in data 22/1/2024 e 6/3/2024;
acquisite le richieste informazioni dall'Ufficio G.I.P. G.U.P. di Udine e dalla Compagnia dei
Carabinieri di Palmanova, da cui si evince che la signora e la figlia minore Controparte_2 sin dal 12/1/2024 hanno fatto rientro presso l'abitazione familiare nel Persona_1
Comune di Terme Vigliatore (ME) e che in data 24/1/2024 è stata eseguita misura cautelare a carico del signor ;
Controparte_1 acquisita altresì in data 15/4/2024 la successiva relazione richiesta al Servizio Sociale di
Pradamano (UD), in coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Terme Vigliatore (ME) sulla situazione psicofisica della predetta minore, sulle condizioni personali psicofisiche, familiari, abitative della minore;
sulla sua relazione con la genitrice;
sul rispetto della misura cautelare nei confronti della minore e della genitrice da parte del genitore, nonché in ordine alla situazione psicofisica, personale, familiare, sociale dei signori e Controparte_1 Controparte_2 la quale ultima ha provveduto a costituirsi in giudizio a mezzo difensore fiduciario, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale per i minorenni di Trieste;
esaminati i verbali delle separate udienze di prima comparazione del 18/4/2024, in cui è stata liberamente sentita la signora , e del 20/6/2024, in cui è stato liberamente sentito Controparte_2 il signor , rimasto contumace, e la causa trattenuta in decisione ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c.;
dato atto che all'udienza del 18/4/2024 la difesa dell'unica parte resistente costituita, signora rinunziava alla fissazione di udienza ad hoc per le conclusioni, insistendo in Controparte_2 quelle già rassegnate in comparsa di costituzione e, in particolare, nell'eccepito rilievo preliminare di
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. M S Presidente;
Dott. A G Giudice relatore;
Dott. E D Giudice onorario;
Dott. A A C Giudice onorario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso di cui in epigrafe, depositato in data 17/1/2024 dal P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni in sede (parte ricorrente), a tutela della minore Persona_1 nata il 30/12/2018, nei confronti dei genitori della stesse minore, signori e Controparte_1
(parti resistenti);
Controparte_2 richiamati i decreti emesso in data 22/1/2024 e 6/3/2024;
acquisite le richieste informazioni dall'Ufficio G.I.P. G.U.P. di Udine e dalla Compagnia dei
Carabinieri di Palmanova, da cui si evince che la signora e la figlia minore Controparte_2 sin dal 12/1/2024 hanno fatto rientro presso l'abitazione familiare nel Persona_1
Comune di Terme Vigliatore (ME) e che in data 24/1/2024 è stata eseguita misura cautelare a carico del signor ;
Controparte_1 acquisita altresì in data 15/4/2024 la successiva relazione richiesta al Servizio Sociale di
Pradamano (UD), in coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di Terme Vigliatore (ME) sulla situazione psicofisica della predetta minore, sulle condizioni personali psicofisiche, familiari, abitative della minore;
sulla sua relazione con la genitrice;
sul rispetto della misura cautelare nei confronti della minore e della genitrice da parte del genitore, nonché in ordine alla situazione psicofisica, personale, familiare, sociale dei signori e Controparte_1 Controparte_2 la quale ultima ha provveduto a costituirsi in giudizio a mezzo difensore fiduciario, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale per i minorenni di Trieste;
esaminati i verbali delle separate udienze di prima comparazione del 18/4/2024, in cui è stata liberamente sentita la signora , e del 20/6/2024, in cui è stato liberamente sentito Controparte_2 il signor , rimasto contumace, e la causa trattenuta in decisione ai sensi e per Controparte_1 gli effetti di cui all'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c.;
dato atto che all'udienza del 18/4/2024 la difesa dell'unica parte resistente costituita, signora rinunziava alla fissazione di udienza ad hoc per le conclusioni, insistendo in Controparte_2 quelle già rassegnate in comparsa di costituzione e, in particolare, nell'eccepito rilievo preliminare di
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