Trib. Minorenni Trento, sentenza 09/05/2024, n. 43
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Trento riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:
Dott. Giuseppe SPADARO Presidente Relatore
Dott. Giovanni GALLO Giudice
Dott.ssa Mariangela SIMONCINI Giudice Onorario Dott. Nicola GUBERT Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 114/2024 MIN. relativo al minore nato a [...] Persona_1
(Marocco), il 29.01.2012 (cittadina marocchina), figlio di e di Persona_2 Persona_3
, a seguito del ricorso proposto dal P.M.M. in sede (dd. 28.02.2024) ai sensi dell'art. 33 della
[...]
Convenzione dell'Aja concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione
e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
vista la richiesta di cooperazione da parte del Regno del Marocco, al fine di Controparte_1
autorizzare il collocamento mediante kafala giudiziale del minore presso la zia materna Per_4
nata in [...] l'[...] e residente a [...];
[...]
considerato che:
- con nota n. 1441-2023 l'Autorità Centrale designata per il Regno del Marocco trasmetteva al
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – una missiva con cui chiedeva Org_1
di attivarsi con urgenza affinché, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 in materia di protezione dei minori, venisse dato il consenso all'affidamento ( ) del minore Per_5 Per_1
alla zia materna residente stabilmente in Italia e cittadina italiana;
[...] Persona_4
- in piena conformità al dettato convenzionale l'Autorità marocchina, attraverso la documentazione inoltrata, sottolineava l'estrema delicatezza del caso concreto. In particolare il minore, trovandosi in una condizione per lei pregiudizievole in ragione dello stato di indigenza in cui versava la sua famiglia, era stato dichiarato in stato di abbandono ai sensi del R. D. 13.06.2002 con sentenza n. 4445 del 5.06.2023 dal Tribunale Sociale di prima istanza di LA;
i genitori biologici del minore non erano infatti in grado di mantenere e di assicurargli un'adeguata tutela, atteso lo stato di disoccupazione del Per_1 padre e il trasferimento dell'intero nucleo presso i genitori della madre, malati e bisognosi di assistenza, in un'abitazione non sufficientemente grande per il neocostituito nucleo familiare allargato. Pertanto,
1
essi avevano manifestato la volontà di affidare il figlio alla sorella della madre, la Persona_4
quale presentava una richiesta in tal senso al suddetto Tribunale;
- l'istante da lungo tempo provvedeva al sostentamento del minore, inviando denaro ai genitori biologici
e rappresentando già un'importante figura nella vita del minore;
- dalle indagini esperite nello Stato richiedente emergeva che la richiedente risultava in possesso di tutti
i requisiti di idoneità richiesti dalla legge marocchina al fine di garantire al minore un'adeguata tutela e cura e che la medesima era disposta ad accoglierlo in Italia ove risiedeva (Cfr. relazione del 28.07.2023
a firma del vice capo cancelliere presso il Tribunale di prima istanza sociale di LA in atti);
- il minore stesso manifestava dinanzi alle competenti Autorità il proprio desiderio di vivere in Italia unitamente all'istante (Cfr. relazioni sociali del Servizio sociale territoriale – Comunità della Valle di
Sole – del 14.11.2023 e 27.02.2024);
- in data 11.08.2023 il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, incaricato dal Segretario
Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Trento riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:
Dott. Giuseppe SPADARO Presidente Relatore
Dott. Giovanni GALLO Giudice
Dott.ssa Mariangela SIMONCINI Giudice Onorario Dott. Nicola GUBERT Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 114/2024 MIN. relativo al minore nato a [...] Persona_1
(Marocco), il 29.01.2012 (cittadina marocchina), figlio di e di Persona_2 Persona_3
, a seguito del ricorso proposto dal P.M.M. in sede (dd. 28.02.2024) ai sensi dell'art. 33 della
[...]
Convenzione dell'Aja concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione
e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;
vista la richiesta di cooperazione da parte del Regno del Marocco, al fine di Controparte_1
autorizzare il collocamento mediante kafala giudiziale del minore presso la zia materna Per_4
nata in [...] l'[...] e residente a [...];
[...]
considerato che:
- con nota n. 1441-2023 l'Autorità Centrale designata per il Regno del Marocco trasmetteva al
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – una missiva con cui chiedeva Org_1
di attivarsi con urgenza affinché, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 in materia di protezione dei minori, venisse dato il consenso all'affidamento ( ) del minore Per_5 Per_1
alla zia materna residente stabilmente in Italia e cittadina italiana;
[...] Persona_4
- in piena conformità al dettato convenzionale l'Autorità marocchina, attraverso la documentazione inoltrata, sottolineava l'estrema delicatezza del caso concreto. In particolare il minore, trovandosi in una condizione per lei pregiudizievole in ragione dello stato di indigenza in cui versava la sua famiglia, era stato dichiarato in stato di abbandono ai sensi del R. D. 13.06.2002 con sentenza n. 4445 del 5.06.2023 dal Tribunale Sociale di prima istanza di LA;
i genitori biologici del minore non erano infatti in grado di mantenere e di assicurargli un'adeguata tutela, atteso lo stato di disoccupazione del Per_1 padre e il trasferimento dell'intero nucleo presso i genitori della madre, malati e bisognosi di assistenza, in un'abitazione non sufficientemente grande per il neocostituito nucleo familiare allargato. Pertanto,
1
essi avevano manifestato la volontà di affidare il figlio alla sorella della madre, la Persona_4
quale presentava una richiesta in tal senso al suddetto Tribunale;
- l'istante da lungo tempo provvedeva al sostentamento del minore, inviando denaro ai genitori biologici
e rappresentando già un'importante figura nella vita del minore;
- dalle indagini esperite nello Stato richiedente emergeva che la richiedente risultava in possesso di tutti
i requisiti di idoneità richiesti dalla legge marocchina al fine di garantire al minore un'adeguata tutela e cura e che la medesima era disposta ad accoglierlo in Italia ove risiedeva (Cfr. relazione del 28.07.2023
a firma del vice capo cancelliere presso il Tribunale di prima istanza sociale di LA in atti);
- il minore stesso manifestava dinanzi alle competenti Autorità il proprio desiderio di vivere in Italia unitamente all'istante (Cfr. relazioni sociali del Servizio sociale territoriale – Comunità della Valle di
Sole – del 14.11.2023 e 27.02.2024);
- in data 11.08.2023 il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, incaricato dal Segretario
Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
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