Trib. Minorenni Palermo, sentenza 16/07/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Palermo, sentenza 16/07/2024
Giurisdizione : Trib. Minorenni Palermo
Numero :
Data del deposito : 16 luglio 2024

Testo completo


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, composto dai signori:
1) dott. Valeria Spatafora Presidente
2) dott. Cintia Emanuela Nicoletti Giudice
3) dott. Ivana Caruso Giudice onorario
4) dott. Francesco Tusa Giudice onorario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di Parte_1
PALERMO
RICORRENTE contro
nata a Pascani, in [...] il [...], Controparte_1
domiciliata a Burgio, in via Virgadamu n. 61 (C.F. ), C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Salvago, del Foro di Agrigento;

nato a Padureni, in [...] il [...], residente in Parte_2
Spagna a Torrente, via Santa Teresita n. 60 (C. identificativo spagnolo X7406120M), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Barranco;

RESISTENTI
e nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
1, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Tortorici
INTERVENIENTE
a tutela della minore
, nata a [...] il [...], Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Quartuccio, nominata curatore speciale
****
CONCLUSIONI DEL P.M. RICORRENTE
Voglia il Tribunale per i Minorenni, visti gli art. 330, 333 c.c.:
- confermare il collocamento in comunità della minore, con divieto di prelievo da parte di alcuno, dando incarico al competente servizio sociale per il monitoraggio
e sostegno della stessa minore e della madre;

- che sia dato incarico al Consultorio Familiare per il monitoraggio e la valutazione delle capacità genitoriali della madre;

- Con avviso alla madre che in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni che le verranno impartite potranno essere adottati nei suoi confronti provvedimenti ablativi e/o limitativi della potestà genitoriale.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_1
Piaccia al Tribunale per i Minorenni di Palermo: accogliere l'eccezione rilevata circa il difetto di giurisdizione del Tribunale per i
Minorenni di Palermo. Dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Spagnolo compete per territorio ove la minore ha fissata la residenza ovvero, dell'omologo Tribunale romeno, Stato di cui la minore è cittadina;
rigettare la richiesta di intervento e tutte le richieste in essa formulate dal sig. Segreto per i motivi meglio esplicati nel corpo del presente atto.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE Pt_2
Chiede preliminarmente per le ragioni in premessa meglio esposte, in quanto la minore non vi risiede e non è cittadina, ritenere e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale dei minori di Palermo adito in favore dell'omologo Tribunale Spagnolo ovvero dell'omologo Tribunale Romeno, Stato di cui la minore è cittadina.
Conseguentemente la revoca di ogni provvedimento emesso nei confronti della minore (collocamento e permanenza in sicurezza della Persona_1
minore presso la comunità alloggio per minori di Montevago “il ”), Persona_2
2
autorizzando i genitori unitamente e/o disgiuntamente a prelevare la minore e far rientro in Romania nella Città di Targu Neamt (ove si trova il fratello minore ed i nonni).
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE
PIACCIA AL TRIBUINALE DEI MINORI
Previo accertamento del caso e manifestando ampia disponibilità alla propria audizione personale, chiede di intervenire nel presente procedimento e conseguentemente:
• ritenere che sia in forza della Convenzione dell'Aja del 1996 che in forza del Reg.
Bruxelles II bis, senza dubbio la competenza giurisdizionale è del Tribunale per i
Minorenni di Palermo.
• Autorizzare gli Assistenti Sociali che hanno in carico la minore Persona_1
nata a CI (Spagna) il [...] a [...] il Segreto Roberto
[...]
sulle condizioni della minore . Per_1
• Autorizzare il nella sopra spiegata qualità e/o il figlio Controparte_2
alla quale la minore era molto legata a fare visita alla minore Persona_3
o qualora possibile a tenerla con sé alle secondo le modalità, i gironi e Per_1
le ore che il Tribunale riterrà più opportune.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE
Chiede all'On.le Tribunale per i Minorenni di Palermo:
- di disporre l'acquisizione da parte dei paesi stranieri -Spagna e Romania- del certificato storico di residenza della minore , al fine di fugare ogni Persona_1
dubbio sul difetto di giurisdizione del Tribunale adito, rimettendosi alle determinazioni dell'On.le Trbunale per i Minorenni di Palermo con riguardo alla decisione sull'eventuale carenza di giurisdizione;

- di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'interveniente Controparte_2
atteso che non risulta che giudizialmente lo stesso sia stata riconosciuto padre della minore;

3
- di sollecitare il deposito delle relazioni sull'attività svolta dai relativi Servizi incaricati (Servizio Sociale, Consultorio Familiare, U.O. di N.P.I., D.S.M.);

- di emettere ogni altro provvedimento che verrà ritenuto opportuno nel precipuo interesse della minore.
****
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, il Pubblico Ministero presso questo
Tribunale chiedeva che fosse convalidato il collocamento in sicurezza presso la
Comunità alloggio per minori di Montevago “ ” eseguito, ai sensi Persona_4
dell'art. 403 co. 1 c.c., in data 30 gennaio 2024, alle ore 18:10, dalla pubblica autorità
(Servizio Sociale del Comune di Burgio), a tutela della minore Persona_1
sopra generalizzata e, al contempo, ex artt. 330 e 333 c.c., che fosse confermato
[...]
il collocamento in comunità della minore, con divieto di prelievo da parte di alcuno, che fosse conferito incarico al competente Servizio Sociale per il monitoraggio e sostegno della stessa minore e della madre, e che fosse Controparte_1
conferito incarico al Consultorio Familiare per il monitoraggio e la valutazione delle capacità genitoriali di quest'ultima.
Con decreto depositato in data 1 febbraio 2024, il Giudice delegato convalidava il collocamento in sicurezza eseguito a tutela della minore, procedeva alla nomina del curatore speciale e, ritenendo la minore esposta ad un pregiudizio imminente ed irreparabile a cagione delle condotte violente tenute dalla genitrice, adottava provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., ponendo generale divieto di prelevamento della minore, pur prevedendo gli incontri fra la madre e quest'ultima, almeno una volta alla settimana, secondo le modalità stabilite dalla Responsabile della
Comunità di alloggio, nonché l'immediato intervento dei servizi socio-sanitari del territorio – Servizio Sociale, Consultorio Familiare e U.O. di N.P.I. – affinché, integrando e coordinando gli interventi, svolgessero approfondita indagine socio- familiare nei confronti del nucleo, approfondita valutazione delle competenze genitoriali e, in via prioritaria, delle condizioni della minore, verificando l'eventuale
4
sua esposizione ad esperienze traumatiche;
demandava, infine, al D.S.M. territorialmente competente attività di valutazione delle condizioni psicofisiche di
Controparte_1
Con decreto collegiale dei giorni 13/14 febbraio 2024, emesso in seguito all'audizione delle parti, reputando tali dichiarazioni non tranquillizzanti, il Tribunale confermava il decreto di convalida.
Nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, nel quale si erano già costituiti il nominato curatore speciale della minore e padre legittimo Parte_2
della stessa, interveniva in giudizio con atto dei giorni 15/16 Controparte_2
febbraio 2024, assumendo di essere il padre naturale
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