Trib. Minorenni Milano, decreto 10/03/2025

TRIBMIN Milano
Decreto
10 marzo 2025
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Decreto
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, decreto 10/03/2025
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero :
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

N. 218/2024 R.G. MIN.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott.ssa Elly Marino Presidente
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice Relatore
Dott.ssa Paola Penati Giudice Onorario
Dott. Andrea De Liberto Giudice Onorario
nel procedimento promosso ex art. 31 D.Lgs. 286/1998 relativo al minore: nata a [...] il [...] Parte_1

figlia di nata in [...] il [...] domiciliata a Rho via Sant'Agostino 4 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avvocato D'APRUZZO Marina presso il cui studio in San
Donato Milanese via di Vittorio 30 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso ha pronunciato il seguente
DECRETO DEFINITIVO letto il ricorso, depositato in data 27/12/2023, iscritto a ruolo il 12/01/2024, con cui la madre della minore chiedeva l'autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 D.lgs.
286/1998
;
pagina 1 di 5 rilevato che dai documenti allegati al ricorso e dall'assunzione delle informazioni prescritte sono emerse le seguenti circostanze:
- la ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel dicembre 2021;
- la ricorrente ha avuto la bambina che il padre non ha riconosciuto e si sta occupando della stessa da sola attivandosi per la ricerca di un lavoro che potrà regolarizzare ottenuto il permesso di soggiorno;

- dispone di un alloggio risultato adeguato come emerso in sede di sopralluogo della
Polizia Locale (confr. nota del 22.1.2025);
- non sussistono precedenti penali e giudiziari a carico della ricorrente (confr. nota della
Questura di Milano del 21.1.2025 e Certificato casellario giudiziale prodotti);
- in data 13/14.2.2025 il Pubblico Mistero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
rilevato che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente
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