Trib. Minorenni Taranto, sentenza 21/06/2024, n. 39
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, riunito in Camera di Consiglio il 21.6.2024 con la partecipazione dei seguenti Magistrati:
PATRIZIA FAMA' PRESIDENTE
PAOLA MORELLI GIUDICE EST
MARIDA GIULIANI GIUDICE ONORARIO
FRANCESCO MATICHECCHIA GIUDICE ONORARIO
Ha emesso ai sensi dell'art. 317 bis cc e 473 bis cpc e ss la seguente
SENTENZA
Nel procedimento instaurato da
e e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'Avv D R
Ricorrenti nei confronti di
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. C A
Resistente
nell'interesse dei minori nato a Martina Franca il 25.11.2016 e Parte_1 Persona_1
,nata a Martina Franca il di 8.11.2019 figli di ,nata in Romana il 23 Controparte_2 aprile 1987 e nato a Martina Franca il 4 settembre 1983 residenti in Martina Franca CP_3
1
conclusioni delle parti
Avv D R: accoglimento del ricorso
Avv C A : rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Con ricorso depositato il 15.12.2023 a mezzo loro difensore i sig e Parte_1 [...]
in qualità di nonni paterni e i sig e in qualità di Parte_4 Parte_2 Parte_3 zii paterni dei minori e proponevano ricorso a questo TM ex Parte_1 Persona_1 art 317 bis cc esponendo che a seguito di “vicessitudini familiari” per le quali venivano interrotti i rapporti personali tra la signora madre dei detti minori e e Controparte_2 CP_3 quest'ultimo arrestato il 27.11.2023 con pendenza presso il Tribunale di Taranto di procedimento penale e conduzione della e dei figli in località protetta chiedevano Parte_5 congiuntamente non avendo più notizie da allora dei nipoti di poter incontrare questi ultimi anche in modalità protetta
Si costituiva la madre dei minori con memoria di comparsa corredata di allegati con la quale chiedendo il rigetto della richiesta di incontri fra i minori ed i nonni paterni e gli zii paterni esponeva che le vicessitudini accennate nel ricorso erano quelle descritte nella denuncia e nelle dichiarazioni accusatorie della e che avevano determinato la emissione della misura cautelare carceraria CP_2 da parte del Gip e del decreto di giudizio immediato nei confronti del con imputazioni CP_3 per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza privata lesioni, indebito utilizzo di carta di pagamento;che la convivenza fra la sig.ra ed il Sig. era iniziata nell'anno 2015 presso CP_2 Pt_1
l'immobile sito in Martina Franca alla via Malva n. 2, di proprietà dei genitori del , costituito da Pt_1 un gruppo di trulli adiacenti all'immobile in cui vivevano i nonni paterni dei minori e la zia
[...]
che sin dall'inizio della convivenza la madre e la sorella di avevano Parte_2 CP_3 manifestato di non gradire che la sig.ra fosse la compagna del congiunto e che si erano CP_2 CP_3 intromesse nella vita della coppia imponendo la loro volontà comandando di fatto su tutto e impedendole la relazione con il figlio che le sottraevano dopo pochi giorni impedendole Pt_1
l'allattamento, portandolo presso la loro casa e consentendo durante la giornata solo pochi momenti di unione;che il padre dei minori aveva posto in essere condotte fisiche e verbali gravemente maltrattanti sotto assunzione di cocaina e che per anni mentre egli era detenuto in carcere (per altra causa) ovvero dal mese di maggio 2017 al mese di ottobre 2019 i nonni ricorrenti avevano trattenuto indebitamente presso di sé il piccolo dopo averla cacciata da casa. Pt_1
In data 26.3.2024 venivano sentiti i ricorrenti i quali esplicitavano che la donna era sporca, incurante della casa e della famiglia priva di regole per la gestione del piccolo sicchè essi Pt_1 erano dovuti intervenire per allevare nei modi più consoni il bambino;che non corrispondeva al vero la circostanza di averla mandata via da casa ma che era vero il contrario e cioè che dopo essere stata da loro “scoperta” di tradimento con un altro uomo nativo di Crispiano la stessa si era volontariamente allontanata dal loro contesto lasciando il bambino;che anche durante la convivenza con il figlio
si era dimostrata inaffidabile portando con sé in Romania i due figli e che non aveva CP_3 CP_3 mai avuto condotte maltrattanti e piuttosto era stato vittima di menzogne non so (ndr sappiamo) cosa
2 abbia fatto nostro figlio per essere in carcere visto che lei con noi non si è mai lamentata di violenze fisiche o morali e visto che era lei a non sapersi comportare come madre e compagna…. All'esito della udienza il Giudice disponeva l'acquisizione degli atti della procedura civile pendente nello stesso ufficio e il certificato del casellario giudiziale del Pt_1
In data 10 aprile 2024 veniva sentita la madre: la donna confermava le accuse già rese in denuncia e precisava di essere stata di fatto espropriata del ruolo di madre da due donne invadenti e prive di scrupoli;che aveva trovato il coraggio di denunciare il compagno maltrattante solo grazie alla assistenza psicologica delle operatrici del CAV di Martina Franca frequentato dal mese di gennaio 2023 all'insaputa di lui;che di fatto da quando era stata allontanata dalla casa familiare aveva sempre cercato di riavvicinarsi al primogenito non riuscendovi per mancanza di risorse Pt_1 familiari e amicali sul territorio che potessero sostenerla nel vincere quella unanime volontà;
In pari data d'ufficio il Giudice disponeva l'audizione della assistente sociale della struttura la quale riferiva che i bambini non avevano mai espresso interesse a rivedere il padre i nonni o gli zii
e che anzi portava “dentro” l'immagine del padre che faceva uso di sostanze stupefacenti Pt_1 con una bottiglia;che il bambino frequentava la seconda elementare senza criticità e con un ottimo inserimento con i pari, che più volte alludendo alla struttura dichiarava apertamente di sentirsi al suo interno tranquillo e sicuro
In data 23 maggio 2024 si procedeva all'audizione del minore , per età anagrafica e Pt_1 per iniziata scolarizzazione dotato di certa capacità di discernimento, il quale dichiarava di non voler vedere i nonni né alcun altro della famiglia paterna evocando esperienze di violenza assistita e introduceva spontaneamente dati esperenziali di assunzione di droga da parte del padre “non vorrei vedere i miei nonni paterni perché sono stati monelli con mamma perché le alzavano le mani…tutti e due le alzavano le mani … si arrabbiavano perché la zia diceva che era mamma che Pt_2 fumava alla bottiglia ma non era vero perché era mio padre che faceva questo e io lo dicevo al nonno ma lui non ci credeva …………
In data 22 aprile 2024 il SS di Martina Franca trasmetteva la relazione della casa rifugio nella quale l'equipe dava atto della buona relazione accudente della donna che definiva presente e attenta con i figli e collaborativa con le figure di riferimento e che entrambi i bambini non apparivano raggiunti da criticità, entrambi inseriti con entusiasmo a scuola (la primaria l'uno e quella per
l'infanzia l'altra)
In data 12 giugno 2024 le parti precisavano le loro conclusioni e discutevano la causa riportandosi alle note scritte così di seguito il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione al collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso degli zii paterni non può trovare accoglimento per la preliminare ed assorbente ragione che essi sono carenti di legittimazione a far valere il diritto alla relazione affettiva con il nipote (cd legittimazione attiva) e in ogni caso per la infondatezza della domanda nel merito per quanto è a dirsi con riferimento ai nonni, in posizione e linea difensiva assolutamente sovrapponibile.
La lettera dell'art. 317 bis cc infatti legittima solo gli ascendenti ad azionare il diritto di mantenere significativi rapporti con i nipoti con esclusione di altri congiunti.
Si tratta peraltro di una interpretazione pacificamente confermata dalla giurisprudenza più recente di legittimità che spingendosi in una operazione estensiva analogica ha attribuito eguale diritto di azione solo ai soggetti che legati da rapporti di coniugio o di convivenza more uxorio a quelli in 3
linea retta ascendente, li “affiancano” nella quotidianità e vantano una relazione affettiva univoca con il minore (cfr Cassazione sez 1 ordinanza n. 19780 del 25.7.2018Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico).
Cionondimeno anche il diritto degli ascendenti a mantenere o a costruire i rapporti con i nipoti minorenni non ha carattere assoluto e incondizionato - come emerge dalla stessa lettura della norma citata che nel riconoscere ai nonni cui sia impedito l'esercizio del diritto di mantenere con i nipoti rapporti significativi la possibilità di ricorrere al Tribunale, prevede al contempo che quest'ultimo adotti i “provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore” - ma resta funzionale al benessere psico fisico della persona del minorenne che non può e non deve essere oggetto di desiderio personale e che a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari;è stato inoltre affermato in coerenza con la salvaguardia dell'equilibrio psicologico dei minori che essi, capaci di discernimento e che abbiano espresso una volontà contraria non possono subire un intervento coattivo da parte della autorità giudiziaria attraverso la imposizione di una relazione sgradita di talchè nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della loro volontà
e non spetta ad essi “accontentare” i desiderata dei nonni concedendosi agli incontri ma a costoro prestarsi a cooperare nella realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr Cassazione Sez. 1 -
Ordinanza n. 2881 del 31/01/2023 Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con
i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti cfr Cassazione Sez. 1 Ordinanza n. 19780 del 25/07/2018 "il diritto del nonno di instaurare un rapporto con le nipoti costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: è stato infatti precisato che tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo cfr Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 23 novembre 2022, n. 34566 il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo 4 esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore).
Fatte queste doverose premesse a dispetto di una introduzione da parte dei ricorrenti in linea paterna assai riduttiva vi è che l'atto di costituzione dei convenuti, i provvedimenti, gli atti acquisiti
e l'ascolto diretto delle parti hanno disvelato per come sopra riportati in tutta la sua drammatica evidenza un grave scenario di contrasto familiare che risale ai tempi della unione della con il CP_2
, pregiudicato per numerosi reati anche nel settore degli stupefacenti, si sviluppa con le Pt_1 ingerenze dei familiari di lui nella crescita e nella gestione del primogenito agevolate dalla Pt_1 promiscuità degli ambienti di vita e trova il suo apice nelle cristallizzazione delle gravi accuse nei confronti dell'uomo - che hanno determinato per lui l'attuale carcerazione, la pendenza del giudizio penale per reati di maltrattamento e violenza e la pendenza del giudizio civile per la sospensione dalla responsabilità genitoriale e per sé e per i bambini l'accoglienza in casa rifugio – e che vedono coinvolti anche gli attuali ricorrenti.
La donna accusa costoro della subdola espulsione dalla vita del bambino e di aver avallato, la
e sua figlia, il nell'uso della violenza morale e nel disprezzo intervenendo CP_1 Pt_1 personalmente con giudizi screditanti e a, loro volta, costoro la donna di aver trascurato il bambino sin dalla sia nascita per gravi limiti organizzativi e carenze igieniche personali (di talchè sarebbero intervenuti al suo accudimento nell'interesse del bimbo stesso) di averlo volontariamente lasciato alle loro cure per seguire un altro uomo e di avere calunniato il congiunto con accuse false e pretestuose: nello spazio tra due verità contrapposte che in questa sede accertativa, in attesa dell'esito del processo penale e di quello civile che riguarda il , sono sintomatiche di una terza, incontestabile, e, cioè Pt_1 che tra le parti non vi è alcun margine di collaborazione e di adesione ad un comune progetto educativo e formativo, si trovano il piccolo che oppone fermo il suo rifiuto a riagganciare Pt_1 la relazione con i nonni e gli zii di cui evoca ricordi solo negativi, e la piccola ,che invece Persona_1 con i ricorrenti, per unanime riconoscimento, non ha mai instaurato un legame significativo.
La difesa di questi ultimi invero bolla di mendacio le dichiarazioni della dimenticando CP_2 che flash per immagini fotografiche non valgono seriamente a dimostrare la “serenità” e la “salute” di un clima familiare, leso (quantomeno) da reciproci sentimenti di astio ed avversione tra i componenti della famiglia allargata e quello estraneo ad essa, che le accuse contro il hanno Pt_1 superato il vaglio della gravità indiziaria e delle indagini del PM e che piuttosto tutte le recriminazioni in replica consacrano l'estensione delle ostilità trascorse ed ancora accese ed attuali alla luce della pendenza del giudizio penale e civile, di cui in questa sede occorre tener conto in via prioritaria ed assorbente se vuol farsi applicazione dei principi sopra riportati.
Venendo al contenuto dell'ascolto di , comunque succinto in ragione della età del Pt_1 bambino e dei tempi di concentrazione, è certo che la sua coerenza nella “foga” di esprimere le ragioni della sua opposizione, è molto labile, compromessa da taluni passaggi assertivi non corrispondenti, in realtà, neppure al narrato della madre (la circostanza che il nonno la nonna e gli zii la picchiassero con spinte e schiaffi non è stata mai menzionata dalla che peraltro ha tratteggiato la figura del Pt_6 nonno paterno in termini benevoli quale unica persona della famiglia che le avrebbe mostrato accondiscendenza e offerto in qualche modo riparo dalle prepotenze esercitate su di lei dalle due donne) ma vi è che la necessità di enfatizzare, di sovra estendere il giudizio non esclude ed anzi 5
corrobora, a fronte di tratti espressivi più genuini (come quello evocativo dell'inalazione drogante della frustrazione di non essere stato creduto dal nonno o l'intuizione che tutti fossero “contro” la madre), l'ipotesi che il bambino, piuttosto che scientemente manipolato dalla , abbia assorbito CP_2 il disagio e la condizione materna di isolamento rispetto all'agire controllante ed espulsivo del gruppo familiare non solo antagonista ma solidale e coeso, negandosi recisamente alla apertura ad esso (..non voglio vedere la nonna e il nonno come ho detto perché sono stati monelli anzi neanche mio zio
e mia zia perché tutti sono stati monelli con mamma ) Parte_3 Pt_2
Anche a tale voce allo stato non può che darsi valore dirimente nella misura in cui essa emerge da una condizione di sostanziale equilibrio e serenità raggiunta all'interno del contesto protettivo della casa Rifugio e che non è nell'interesse del minore esporre a pericolo come avverrebbe plausibilmente ad opera di ascendenti che lungi dall'essere “distanti” dalle vicende paterne e dal riconoscere alla donna il suo ruolo materno sono, a torto o a ragione, profondamente invischiati e giudicanti.
Ogni minore è titolare del diritto di godere del legame relazionale ed affettivo con i propri ascendenti ma se l'avvio di tale relazione – anche se frutto di una decisione giudiziaria - costituisce prevedibile terreno di scontro fra adulti ovvero rievocativo di ostilità e rancori non mediabili il diritto speculare dell'ascendente è destinato a recedere
I ricorrenti in ragione della soccombenza e della comunanza di interessi vanno condannati in solido alle spese processuali sopportate da parte resistente
La liquidazione è quella del dispositivo in calce trascritto determinata alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) del valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, ridotto del 50% ai sensi dell'art 4 per la non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e la non necessità di provvedimenti incidentali di urgenza e/o indifferibili così pervenendo alla misura ritenuta congrua di euro 3.808,00
(euro 850,50 + euro 602,00 + euro 903,00 + euro 1.452,50) cui va aggiunta la somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ai sensi dell'art 2 e per IVA e CPA come per legge.
E' necessario che a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza sia apposta annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati in sentenza a tutela dei diritti o della dignità.
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