Trib. Minorenni Napoli, sentenza 11/10/2024, n. 233
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Testo completo
REPUBBLICA ITALALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI
Riunito in Camera di Consiglio e composto da:
1) dr. G.Posteraro Presidente
2) dr. R.Bertolani Giudice
3) dr. Componente Privato CP_1
4) dr. Componente Privato Controparte_2 letti gli atti della procedura n. 1473/2023 ADS relativa ai minori n. Persona_1
Caserta il 10.12.2010 ;
nato a [...] il [...] ;
Controparte_3 CP_4
nata a [...] il [...];
di e;
e
[...] Controparte_5 Parte_1
Controparte_6
il tutore avv. , minori in casa famiglia presso “Arcobaleno” CP_7
All'udienza collegiale del 1.10.2024;
sentito il P.M.M. dott. R.Tedesco che ha espresso parere conforme
Ha pronunciato la seguente sentenza:
Fatto e Diritto:
La pronuncia di adottabilità è fondata.
Costituisce principio acquisito, in tema di adozione, che la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell'ambito della propria famiglia di origine può essere sacrificata in presenza di pregiudizio grave e non transeunte per un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva (Cass. Civ. Sez. I 12.12.17 n. 9372 ;
Cass. o r d
n . 1 9 0 1 2 / 2 0 2 2 ) e ciò anche quando, pur a fronte di una piena disponibilità e di un serio impegno per il figlio, i genitori non appaiano dotati di adeguate capacità del ruolo, nonostante lo sforzo profuso per superare le proprie problematiche personali e genitoriali (cfr. per tutte, Cass. Civ. Sez.
I, 21.6.18 n. 16357).
Va infatti preliminarmente osservato che già con provvedimento di questo TM, nel disporre la conferma del collocamento ex art 403 cc il 23.10.2023, dava atto delle numerose problematiche del nucleo familiare atteso che i minori, sulla scorta delle
relazioni e denunce in atti, vivevano in condizioni assolutamente inadeguate alla loro età ed in particolare erano vittime di comportamenti gravi ed irresponsabili dei genitori. Infatti , con provvedimento del sindaco di Caserta del 26.2023, i minori venivano collocati in una casa famiglia ed il PMM rappresentava : “ …. il padre dei minori risulta detenuto per estorsione;
il padre di , , risiede CP_3 Parte_2 Parte_1
altrove ed è stato denunciato per abbandono di minore ex art 591 cp nell'agosto del 2013 ;
la madre di tutti i minori versava in tato di alterazione psico-fisica tanto da rendere necessario un TSO….” dall'accesso dei SS di Caserta del 7.2.2023 emergeva che “I minori sono risultati ,privi di adeguato sostegno materiale affettivo, in quanto sono stati trovati in casa ove la porta era socchiusa con un catenaccio e si sentiva una forte puzza di gas ….si avvertiva dappertutto puzza di muffa ed un cattivo odore per le pessime condizioni igienico sanitarie “( cfr rel in atti)
I minori , venivano quindi collocati in CF ai sensi dell'art.403 “attesa la psicopatologia della madre e che ha assunto un comportamento poco tutelante e non idoneo a garantire ai figli una crescita serena ed un equilibrato sviluppo psico-affettivo. Il padre della che non si Pt_1 riconosce biologicamente tale ed il è detenuto.” ( decr. TpM del 23.10.2023) CP_3
Dall'espletata istruttoria , in particolare dalle relazioni dei SS, era poi emerso che “ la sig.ra non si è presentata agli incontri fissati per i percorsi disposti dal CP_6
Tribunale, dimostrando una scarsa consapevolezza. Con relazioni del 12.09.2023 il
Servizio Sociale di Caserta evidenziava , inoltre, la mancanza di consapevolezza della sig.ra la quale “non è ancora in grado di prendersi cura in Controparte_6
maniera adeguata dei figli e di garantirgli il giusto benessere ma, soprattutto, ancora incapace di comprendere i gravi motivi che hanno portato al loro allontanamento, sottovalutando la gravità di quanto accaduto e la situazione di pregiudizio in cui versano i minori”.
Appariva, quindi, del tutto evidente che i minori si trovavano in condizioni di abbandono affettivo ( in carcere ,la madre che non ha effettuato i Persona_2
percorsi già prescritti da questo TpM ed il che non si è mai presentato e Pt_1
costituito).
In considerazione di quanto sopra evidenziato, stante il comportamento pregiudizievole dei genitori e le notevoli criticità riscontrate nel rapporto con i minori, su richiesta del PMM, la procedura veniva modificata in procedura ex art
8/10 L184/83 e veniva disposta CTU al fine di esaminare le competenze genitoriali dei genitori, evidenziando tutte le criticità e suggerendo soluzioni migliori nell'interesse dei minori stessi.
Premesso che le la CTU rilevava che le operazioni peritali non si sono svolte con regolarità in quanto 4 accessi su 5 con la sig.ra madre dei Controparte_6
minori, sono andati deserti (4/03/2024, 11/03/2024, 18/03/2024 e 15/04/2024) nonostante la regolare convocazione a mezzo pec indirizzata al difensore d'ufficio,
Avv. De Nicolo e al Sig. , anch'esso regolarmente convocato a mezzo Parte_1
pec indirizzata al difensore d'ufficio, avv. Valeria Ferrigno, la quale comunicava alla
CTU l'irreperibilità del suo assistito (come da raccomandata a/r).
Dall'espletata CTU della dottoressa disposta dal tribunale all'udienza Persona_3
del 29.1.2024 e conclusasi con la relazione depositata agli atti il 12.7.2024 , di cui si condividono modalità di svolgimento e congruità di motivazioni , con riferimento alle dinamiche familiari e di coppia e sui danni patiti dai minori in relazione alla situazione di abbandono e deprivazione dei minori di cui sono stati , purtroppo , vittime, emerge per ciò che riguarda la sig.ra “…. la funzione genitoriale CP_6
- funzione che, come noto, dovrebbe essere caratterizzata da una buona capacità di prendersi cura dei propri figli, dal dargli sostegno e contenimento - essa non è stata riscontrata nella persona della la quale, in merito alla propria CP_6
genitorialità, risulta totalmente inconsapevole ed irresponsabile (così come emerge anche da una attenta lettura dei documenti in atti ma, soprattutto, dai racconti e dal vissuto dei figli). EL si descrive come una madre che si è sempre occupata della cura e della crescita dei figli e riferisce di vivere una condizione di sicurezza rispetto allo svolgimento del suo ruolo genitoriale che, a suo dire, è più che adeguato, non riconoscendo, quindi, di avere delle difficoltà o delle carenze;
questo perché la donna non ha mai messo in discussione il suo ruolo genitoriale e non ha mai provveduto a considerare in modo critico il proprio contributo causale all'attuale situazione. Il ruolo materno non appare un ambito della persona sufficientemente consolidato e sicuro. Le competenze genitoriali della donna si presentano
sostanzialmente inadeguate e si evidenzia in lei una scarsa consapevolezza dei bisogni reali (sia da un punto di vista emotivo sia da un punto di vista materiale) dei figli. EL non si è mostrata con i minori una madre attenta nell'assolvere le esigenze fondamentali di cura, di crescita ed educative, lasciando emergere, dunque, un debole senso di responsabilità per la propria funzione genitoriale. Nei suoi interventi non manifesta una reale preoccupazione per il futuro dei