Trib. Minorenni Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 287
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI
BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rg n. 2242/2024
Contenziosi
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sig.
Mariateresa Canzi Presidente relatrice
Dario Nardi Giudice
Giovanna Sartorio Giudice Onorario
Giudice Onorario Giancarlo Mensi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso da rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Vincenzo Coppola e dall'Avv. Roberta Pozzi, entrambi del Foro di Bergamo, nell'interesse del figlio
Persona 1
e di
oggetto: provvedimenti ex art.333 c.c. e urgenti.
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: in via d'urgenza:
- con decreto provvisoriamente esecutivo, ex art. 473bis.15 c.p.c., sospendere la potestà genitoriale materna, essendo evidente che la stessa abusa della disponibilità fisica del minore presso il proprio domicilio, e disporre il ripristino immediato delle visite tra padre e figlio adottando i provvedimenti necessari a tutelare il minore Persona 2 , disponendo che il padre possa tenere con sé il figlio presso la propria abitazione: o per almeno due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita dall'asilo al rientro dell'asilo al lunedì;
o per un altro giorno nel corso della settimana in cui il week end spetta al padre, dal ritiro presso l'asilo il martedì al ritorno all'asilo il mercoledì;
o per due giorni nel corso della settimana in cui il week end spetta ala madre, dal ritiro presso l'asilo il lunedì al ritorno all'asilo il martedì e dal ritiro dall'asilo il giovedì al ritorno all'asilo il venerdì;
o quattro settimane tra luglio
e agosto di ogni anno, non continuative tra loro;
o una settimana nelle vacanze di Natale dal 24 al 30 dicembre nel 2024 e dal 30 dicembre al 5 gennaio nel 2025/2026 nel merito:
- limitare la potestà genitoriale materna, disponendo che i rapporti tra padre e figlio ne prescindano,
e siano regolati dal Tribunale peri Minorenni secondo il calendario che si potrà formare e dettagliare nel corso del procedimento a definitivo;
- disporre che i Servizi Sociali competenti prendano in carico il nucleo familiare affinché valutino la capacità genitoriale di entrambi i genitori e favoriscano l'avvio di un percorso volto al componimento della conflittualità manifestata in larga parte dalla resistente, assegnando termine per il deposito di una relazione relativa al nucleo familiare;
- vinte le spese di lite.
In via istruttoria
Con espressa riserva di produrre ulteriore documentazione e capitolare le circostanze di fatto si indicano fin da ora a testimoni i signori Tes_1 via Alberto da Prezzate n.35 Bergamo;
Testimone 2 via Alberto da Prezzate n.35 Bergamo
CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la parte ricorrente ha esposto che in data 6.12.2021 contraeva matrimonio con la signora cittadina italiana, nata a [...] il Persona 3
17.6.2000 e residente in [...] optando per la separazione dei beni, avendo già generato, qualche mese prima, il