Trib. Minorenni Lecce, sentenza 21/11/2024, n. 136

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Lecce, sentenza 21/11/2024, n. 136
Giurisdizione : Trib. Minorenni Lecce
Numero : 136
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

n. 3/2023 RG
TRIBUNALE per i MINORENNI di LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composto dai Sigg.
Dott.ssa B S PRESIDENTE
Dott.ssa M C M GIUDICE RELATORE
Dott.ssa L P GIUDICE ONORARIO
Dott. P B GIUDICE ONORARIO
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della camera di consiglio celebrata in data 14.11.2024, nel procedimento civile n. 3/2023 rg introdotto con ricorso proposto in data 06.03.2023 da
e , difesi e rappresentati dall'avv. M Z. Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
, rappresentata e difesa dall'avv. M P Controparte_1
Resistente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. V Z, CP_2
Interventore
Relativo al minore , nel cui interesse è stato nominato curatore speciale l'avv. M Persona_1
Marangio
Oggetto: tutela del diritto ex art. 317 bis c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06/03/2023, i sig.ri e , difesi e Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'avv. M Z, adivano questo Tribunale ex art. 317 bis c.c., e chiedevano disporsi l'accertamento della condotta della sig.ra madre del minore , Controparte_1 Persona_1
diretta ad impedire rapporti significativi tra lo stesso e i nonni paterni;
adottarsi i provvedimenti più opportuni;
inoltre, chiedevano stabilirsi che i ricorrenti potessero avere rapporti significativi con il nipote minore secondo le modalità stabilite dal Tribunale. Persona_1
Successivamente, con decreto emesso in data 09.03.2023, il Giudice delegato fissava udienza del
06.06.2023 ore 9:30 per la prima comparizione personale delle parti, concedendo termine alla parte ricorrente per la notificazione alle controparti di ricorso e decreto fino al 04.04.2023.
Con memoria di costituzione del 03.05.2023, si costituiva il curatore speciale del minore, avv.
[...]
con la quale chiedeva di adottare ogni ulteriore provvedimento volto a tutelare . Per_2 Per_1
Con memoria di costituzione del 02.05.2023, si costituiva l'avv. M P, difensore di
[...]
, con la quale formulava richiesta di rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto oltre che carente dei presupposti per il suo accoglimento.
Con decreto dell'11.05.2023, il Giudice delegato nominava curatore speciale del minore l'avv.
Maurilio Marangio in sostituzione dell'avv. e fissava termine fino a dieci giorni Persona_2
prima della udienza di merito per eventuale deposito di memoria di costituzione.
Con memoria di costituzione del 05.06.2023, prima dell'udienza del 06.06.2023, si costituiva il padre del minore, sig. , a mezzo del rispetto difensore – avv. V Z – con deposito di rituale CP_2
mandato, chiedendo la riconnessione del minore ai nonni paterni ed auspicando ripresa della relazione anche tra ed il padre. Per_1
All'esito dell'udienza svolta, il Tribunale, in data 06.06.2023, riservava di provvedere sulle richieste formulate.
Successivamente, con decreto del 19.06.2023, il Giudice delegato ammetteva la prova testimoniale chiesta dalla parte resistente nella memoria depositata in data 04.05.2023;
onerava la parte convenuta di produrre i provvedimenti emessi con riguardo al minore nel procedimento civile pendente innanzi
a questo TM e instaurato ai sensi dell'art. 336 c.c., fissando termine entro il 06.09.2023;
disponeva che il SS territorialmente competente in relazione alla residenza dei ricorrenti trasmettesse relazione elaborata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 473 bis 27 comma 2 c.p.c. e che descrivesse il contesto socio ambientale e le condizioni esistenziali di lavoro, abitative dei ricorrenti, il rapporto con il minore e con ciascuno dei genitori, entro il 06.09.2023;
disponeva che i SS territorialmente competenti in relazione alla residenza della madre e del padre e il CpF – che ha preso in carico il caso nel procedimento RVG 207/2021 – trasmettessero relazione elaborata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 473 bis 27 comma 2 c.p.c. e che descrivesse il contesto socio ambientale e le condizioni esistenziali di lavoro, abitative della madre e del padre, gli interventi attuati in favore del minore anche nell'ambito del procedimento RVG 207/2021, la relazione tra minore e padre, entro il
06.09.2023.
All'esito dell'udienza del 12.09.2023, condotto l'interrogatorio dei testimoni sig.ri Testimone_1
e , il Giudice riservava di provvedere. In data 19.09.2023, il Giudice delegato – in Testimone_2 relazione alle descritte risultanze e considerato l'oggetto del presente procedimento – disponeva che
il SS e il CF ovvero il CpF territorialmente competente provvedessero alla redazione di progetto della durata di sei mesi che prevedesse: ripresa graduale della relazione tra minore e nonni paterni in ambiente protetto previa preparazione del minore, da declinarsi prevedendo preparazione mediante uno/due incontri conoscitivi del bambino presso il servizio specialistico officiato e avvio – ove possibile già in detti incontri – di contatto telefonico e/o con videochiamata con i nonni paterni nonché successiva calendarizzazione di incontri in spazio neutro con cadenza bimensile, ove possibile anche all'aperto e/o in contesti ludici al fine di favorire distensione del bambino anche tenuto conto dell'età;
al contempo, disponeva avvio di percorso di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei genitori e dei nonni paterni onde favorire acquisizione di consapevolezza della necessità di mettere da parte le proprie personali divergenze al fine di favorire progressiva acquisizione di serenità da parte del minore.
All'esito dell'udienza del 07.11.2023, condotto l'interrogatorio libero dei genitori, il Giudice – preso atto della documentazione acquisita e della relazione pervenuta in data 28.10.2023 – disponeva
l'avvio di percorso di supporto anche psicologico alla genitorialità in favore della madre e del padre
a cura del CF territorialmente competente in relazione alla residenza del nucleo;
richiamava integralmente quanto stabilito con il decreto collegiale del 04.10.2023 e, pertanto, disponeva avvio di monitoraggio mediante educativa domiciliare al fine di monitorare la condizione del minore in ambito familiare, le relazioni intrafamiliari nonché fornire supporto e indirizzo nell'esercizio delle funzioni accuditiva ed educativa in favore di ciascun genitore per un periodo di sei mesi;
riservava di valutare eventuale avvio di mediazione familiare all'esito dell'acquisizione delle relazioni del servizio ade e del CF.
Dopodichè, con decreto del 29.12.2023, il Giudice delegato fissava udienza per il prosieguo in data
16.01.2024 alle
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