Trib. Minorenni Genova, sentenza 08/11/2024, n. 191

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Genova, sentenza 08/11/2024, n. 191
Giurisdizione : Trib. Minorenni Genova
Numero : 191
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

riunito in camera di consiglio il 4.11.2024 nella persona dei signori:
Dott. Manuela Casella Presidente
Dott. Nadia Guerrieri Giudice estensore
Dott. Stefania Loprevite Giudice onorario
Dott. Giorgio Macario Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella procedura n. 11\24 MS a nome della minore
, nata a [...], il 5\1\2024, assistita dal curatore speciale avv. Alessandra Volpe del Persona_1 foro di Genova, di
, nato a [...], il 11\8\1995, residente a [...] unico, Parte_1 domiciliato a Genova via Lago Figoi 44 unico, rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. Tatiana Cuccarelli, del foro di Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, e di
nata a [...], il 19\9\1997, residente a [...] Dicembre 9/10, Parte_2 rappresentata e difesa di fiducia dall'avv. Andrea Campi e dall'avv. Giampaolo Dalessio Clementi, entrambi del foro di Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

CONCLUSIONI: Pubblico Ministero: parere favorevole alla dichiarazione dello stato di adottabilità per la minore, al fine di scongiurare la costruzione di relazioni confusive, esprime parere contrario all'istanza del sig. Per_ di procrastinare gli incontri con la minore. Curatore speciale della minore: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - disporre il divieto di Per_ incontri tra il signor e la minore;
- accertata la situazione di abbandono della minore , Persona_1 dichiararne lo stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 L. 184/83.
Difesa : tante la riserva di adire le vie giudiziarie presso il Tribunale Ordinario per Parte_1
l'impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c., o azione meglio vista, al fine di accertare la filiazione biologica e il difetto di veridicità dello stato civile, accertato il proficuo rapporto affettivo creatosi tra l'esponente e la bambina e comunque i positivi risvolti scaturenti dalla relazione, sia da un punto di vista morale che economico, per le ragioni sopra esposte si chiede al TM di non Per_ interrompere le visite tra e il sig. attivando un percorso di sostegno per la chiarezza dei Per_1 ruoli. Attesa la condotta processuale della sig.ra e l'assenza di istanza istruttoria Parte_2 in tal senso da parte del sig. si chiede di porre le spese della CTU anticipate dall'esponente Parte_1
a suo carico o a carico dello Stato, trattandosi di disposizione d'ufficio. Difesa di : richiamano tutte le difese contenute nella comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta depositata in data 01/02/2024, insistendo per l'accoglimentro delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI
La presente procedura veniva aperta su richiesta del PM con decreto di questo Tribunale del 5\1\2024 che disponeva l'affido della minore al Servizio Sociale del comune di Genova limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti agli incarichi affidati al S.S. e alle decisioni relative alla salute che sarebbero state assunte tenendo conto delle indicazioni della madre. Il ricorso del PM si basava sulla segnalata situazione di pregiudizio da parte dell' Controparte_2 di Genova, in quanto la minore era nata positiva alla cocaina e la madre aveva affermato di essersi accorta della gravidanza al quarto mese, negando di aver assunto stupefacenti;
la non CP_1 era stata in grado di fornire ulteriori informazioni rispetto all'identità paterna, riferendo soltanto di voler chiamare la neonata ;
la donna aveva effettuato un pregresso percorso presso il Serd Per_1 intrapreso nel corso del 2022 poi interrotto per abuso di sostanze nonché un percorso presso la salute mentale inizialmente accettato ma poi non intrapreso;
la referente del servizio sociale del territorio che seguiva il nucleo aveva riferito di non essere stata informata dalla donna dello stato di gravidanza. La situazione della madre era, infatti, già conosciuta dal Tribunale nell'ambito di procedimento Per_ relativo ad altri due figli e ), collocati presso i nonni materni, conclusosi con decreto del Per_2
10.1.2014 che disponeva la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l'affido ai nonni nonni materni e proc. 895/18 VG);
si era ritenuto che la donna Parte_3 Controparte_3 fosse totalmente inadeguata come figura genitoriale, tenuto conto che la stessa abusava di stupefacenti, aveva uno stile di vita deviante, aveva interrotto sia il percorso al Sert che alla salute mentale. Il servizio sociale comunicava che, dopo il parto, la madre della minore aveva raccontato di essere Per_ sola e di essere arrivata dalla Sicilia (Modica);
il servizio sociale che seguiva i minori e Per_2 riferiva che la signora, nel luglio 2021, aveva fatto accesso al pronto soccorso per percosse da parte del compagno e del di lui fratello;
effettivamente, dagli atti del fascicolo n. 895/18 risultava che la madre si era presentata in un'occasione dal padre dei minori con un labbro gonfio e segni sul volto, riferendo di essere stata picchiata, in presenza dei figli, dal compagno, , motivo per cui il Parte_1 padre aveva tenuto provvisoriamente i bambini con sé. La neonata veniva riconosciuta dal padre, ;
questi, nel corso del colloquio e con le assistenti Parte_1 sociali di aveva dichiarato che stava effettuando un corso di formazione da saldatore CP_2 subacqueo in Sicilia, che si sarebbe concluso il 25 gennaio 2024 (si era licenziato dall'azienda di famiglia dove lavorava come saldatore);
il suo progetto era che, dopo le dimissioni della CP_1 il nucleo si sarebbe trasferito dalla propria madre a Lerma, in attesa che lui terminasse il corso;
la coppia era disponibile alla presa in carico da parte del servizio sociale, la madre a effettuare l'esame delle urine in reparto e il padre a rivolgersi al
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