Trib. Minorenni Cagliari, sentenza 15/02/2025, n. 26
TRIBMIN Cagliari
Sentenza
15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 60000004 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE MINORENNI DI CAGLIARI
Il Tribunale, in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott Michela Capone Presidente
Dott Roberta Contu Giudice rel.
Dott Maria Grazia Cilio Giudice Onor.
Dott Paolo Damasco Giudice Onor. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Per_1
nata a [...] il [...] di e Per_2 Persona_3
promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Parte_1
questo Tribunale dott.ssa Anna Cau;
RICORRENTE
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contro
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Culeddu DO Per_2
Caterina, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Culeddu DO Caterina;
, nata a Campinas in [...] l'[...] con il patrocinio Persona_3
dell'Avv. Maurizio Mereu, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Mereu;
RESISTENTE
AVV. GIOVANNA CAPPAI quale tutore provvisorio della minore;
TUTORE
e
e , con il patrocinio degli Avv.ti LAURA CP_1 CP_2
FADDA E FRANCESCA CANCEDDA, elettivamente domiciliati presso il loro studio;
AFFIDATARI
La causa è stata rimessa al Collegio in data 23 gennaio 2025 per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Pubblico Ministero:
“Chiede la dichiarazione di adottabilità della minore con decadenza dei genitori e rapporti aperti”;
Tutore:
“la salvaguardia dei rapporti della stessa con la madre biologica, per l'effetto incaricare i servizi sociali territorialmente competenti di monitorare e sostenere la madre nel rapporto con la figlia eventualmente collocando gradatamente la stessa in un contesto di vita quotidiana diverso da quello vissuto fin ora;
in via subordinata: 2) disporsi adozione di tipo mite o aperta che salvaguardi i rapporti con i genitori biologici”; per la madre:
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“
1.Respingere la domanda di adottabilità della minore;
2. Incaricare i Servizi Sociali Per_1
competenti affinché proseguano il percorso di affiancamento della mamma biologica con la piccola in ambienti normali e non neutri, teso all'affidamento della minore alla mamma biologica presso il suo domicilio”; per il padre;
“Reintegrare nell'esercizio della responsabilità genitoriale”; Per_2
per gli affidatari:
“si associa al PM”;
MOTIVAZIONI
La procedura è stata aperta su ricorso del PM con decreto del 25.1.2018 essendo emersi elementi sintomatici di uno stato di abbandono della minore , figlia di Per_1
e ; Per_2 Controparte_3
la minore viveva con la madre e il padre presso la nonna paterna, , e il Persona_4
coniuge di questa, ; il contesto familiare presentava notevoli criticità Persona_5
(la e il erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale sui Per_5
propri figli minori, a loro volta allontanati dalla famiglia e dichiarati adottabili); anche , pregiudicato e già padre di altri due figli nati da un'altra relazione, Per_2
appariva gravemente incapace di svolgere adeguatamente il suo ruolo genitoriale in quanto, secondo le informazioni trasmesse CF di MA del 16.1.2018, era dedito all'abuso di sostanze alcoliche e teneva condotte violente sia nei confronti della DO che della propria madre;
la DO non sembrava disporre, invece, di risorse sufficienti per contrastare questi comportamenti e proteggere adeguatamente la piccola (di origine brasiliana, adottata all'età di nove anni, si era allontanata dai genitori adottivi, e aveva mantenuto rapporti solo con il padre che però non era in grado di sostenerla fattivamente); con l'apertura della procedura è stata disposta la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, la nomina di tutore provvisorio, l'affidamento del minore ai
Servizi sociali con inserimento in comunità, unitamente alla madre se consenziente;
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dopo un primo periodo di positiva permanenza in comunità della DO, che aveva dato prova di esser capace di accudire la bambina e aveva iniziato un percorso di psicoterapia, erano emersi segnali di insofferenza da parte della giovane sino alla sua uscita dalla comunità avvenuta il 22.2.2019 (cfr. relazioni 28/2, 2/3, 16.4.2019), insofferenza che aveva comportato anche violazioni assai gravi delle regole comunitarie;
a seguito di ciò, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'affidamento eterofamiliare della piccola, l'interruzione dei contatti con il padre e il mantenimento di contatti con la madre;
il Tribunale ha disposto l'affido eterofamiliare con mantenimento dei contatti tra la minore e i genitori biologici;
dopo l'uscita dalla comunità, la DO e il avevano iniziato la convivenza in
MA continuando a mantenere contatti con la bambina che però non si erano svolti con cadenza costante (relazione 4.9.2019); era stata disposta anche ctu sui resistenti e il perito aveva concluso per la sussistenza di lacune che compromettevano grandemente la loro capacità genitoriale e che avrebbero richiesto un percorso di psicoterapia individuale e di coppia, oltre a un percorso di sostegno;
secondo il ctu mancava nei due la consapevolezza di queste lacune e di ciò si trova conferma nelle difficoltà della coppia di accettare l'affido eterofamiliare della minore (cfr. relazione 24.11.2020); nel marzo 2020 la coppia si era definitivamente sciolta: il era rimasto a MA in una situazione assai precaria (viveva in affitto in una casa umida, non riscaldata, in cattive condizioni e lavorava come servo – pastore), la DO si era trasferita a
Barisardo dove aveva instaurato una nuova relazione e aveva iniziato a lavorare, intraprendendo anche un percorso psicologico individuale;
erano proseguiti i contatti tra i genitori biologici e la minore;
peraltro, i Servizi sociali del Comune di Domusnovas, che supportavano la coppia affidataria e la minore, avevano segnalato il rifiuto della bambina di incontrarsi e trattenersi con i genitori, ciò che aveva condotto i Servizi a diradare, fino ad interromperli, i contatti;
vi era stata la pagina 4 di 13
reazione della DO, la quale aveva anche segnalato elementi oggettivi che facevano dubitare della imparzialità di quegli operatori rispetto al caso;
disposta la comparizione degli affidatari che si sono costituiti, questo Tribunale con decreto 7.5.2021, ha ritenuto di dover sostituire i Servizi con il CF di Per_6
nell'incarico di seguire il percorso d'affido con attento monitoraggio sull'andamento deli incontri e la condizione della minore e verifica della condizione della stessa presso gli affidatari;
sono ripresi gli incontri tra la minore e i genitori rispetto ai quali la bambina ha reagito positivamente, mostrandosi intelligente, assai matura e capace di rapportarsi con gli adulti;
sono anche cessate le sue manifestazioni di disagio segnalate dagli affidatari;
quanto ai genitori, la figura paterna ha mostrato aspetti deficitari, ha disatteso qualche appuntamento, mantenendo un ruolo marginale e senza offrire alcuna garanzia di poter esercitare un ruolo genitoriale;
la DO, invece, pur puntuale ha manifestato alcune criticità quali la perdita di controllo con la bambina a seguito dell'appellativo “mamma” rivolto dalla bambina all'affidataria (v. relazione
26.10.2021);
a seguito di udienza collegiale del
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