Trib. Minorenni Milano, sentenza 02/01/2025, n. 7
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Testo completo
N 278/23 RG MIN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori: Dr. Elly Marino Presidente Rel
Dr. Francesca Iaquinta Giudice
Dr. Giulia Matilde Rollier Giudice Onorario
Dr. Andrea Redaelli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero con ricorso iscritto in data 21.7.2023 nell'interesse della minore
nata a [...] il [...] Persona_1 cittadinanza italiana
Residente a Varese, via Dandolo n.31
con l'assistenza e rappresentanza del curatore speciale/difensore Avv.to Francesca Urru del Foro di Varese
figlia di nato a [...] il [...] Persona_2
CITTADINANZA: italiana CODICE FISCALE: CodiceFiscale_1
RESIDENZA: Varese, via Dandolo n.31
CONTUMACE
e di nata a [...] il [...] Parte_1
CITTADINANZA: italiana
CODICE FISCALE: CodiceFiscale_2
RESIDENZA: Genova via Vianson 7
CONTUMACE
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI DELLE PARTI
IL CURATORE SPECIALE/DIFENSORE: chiede che in vista del compimento della maggiore età venga dato mandato al servizio di proseguire gli interventi, valutando una eventuale apertura di prosieguo amministrativo;
chiede la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale e la conferma dell'affido all'Ente territoriale
Il P.M. sede si è espresso in senso favorevole alla prosecuzione dei sostegni attivati e dell'affido della minore all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale in attesa di un eventuale apertura di prosieguo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Il P.M. sede con ricorso iscritto in data 21.7.2023 ha richiesto che il Tribunale per i Minorenni disponga tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della minore e, in particolare:
• la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
• l'affido della minore all'Ente con collocamento presso l'abitazione del padre;
• regolamentare i rapporti con la madre in Spazio Neutro, con possibilità di sospensione ove si rivelino pregiudizievoli per la minore;
• impartirsi le opportune prescrizioni ai genitori (in particolare, per entrambi intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
presa in carico presso il CPS per la madre e sostegno psicologico per il padre);
• adottare ogni opportuno intervento in favore della minore (in particolare, avvio del percorso psicologico interrotto al fine di mantenere uno spazio personale in cui rielaborare le vicende familiari e il rapporto con la madre
[2] Con decreto n. cron. 1332/23 del 6.11.2023 sono stati emessi dal Giudice Delegato i seguenti provvedimenti indifferibili a tutela della minore ex art. 473 bis. 15 c.p.c. :
1. è stato disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente in base alla residenza allo stato Comune di Barasso o nel diverso comune in cui dovesse in futuro essere trasferita la residenza
2. è stato limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di collocamento (questione demandata al Servizio Sociale in base alle disposizioni di questa autorità giudiziaria), nonché per le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute ed educazione (questioni da assumere sotto la direzione, la supervisione, il supporto anche pratico e il controllo del Servizio Sociale affidatario, sentita la madre e, in caso di dissenso demandate al servizio) altresì assegnando al Servizio Sociale gli ulteriori incarichi come sotto specificati;
3. è stato dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, in collaborazione con i servizi specialistici e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture
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specialistiche territorialmente competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di:
a. mantenere l'attuale collocamento presso il padre;
b. avviare la presa in carico URGENTE della madre presso il CPS territorialmente competente per gli accertamenti necessari e la predisposizione di un percorso di supporto;
c. fornire tutti i sostegni educativi/psicologici necessari di cui la minore possa necessitare;
d. regolamentare le visite con la madre secondo le modalità ed i tempi ritenuti confacenti al benessere della minore, sentita quest'ultima, inizialmente anche in luogo neutro ed alla presenza di operatori in grado di sostenere e mediare la relazione psicoaffettiva e con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio o di graduale ampliamento anche liberalizzandoli in base alle risultanze ed agli sviluppi della situazione 4. è stato nominato curatore speciale
[3] Si riportano integralmente le motivazioni:
Ritenuto che dagli atti allegati al ricorso del PM1 e dai fatti ivi illustrati emerge la necessità di affidare la minore al Servizio Sociale affinchè siano tempestivamente predisposti interventi di supporto e monitoraggio come di seguito precisati
Nello specifico emerge quanto segue:
i. In data 21.10.2021 tra i genitori della minore è intervenuta separazione consensuale omologata dal T.O. di Varese
ii. La minore è stata affidata congiuntamente con prevalente collocamento presso la madre;
iii. Dal luglio 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori: Dr. Elly Marino Presidente Rel
Dr. Francesca Iaquinta Giudice
Dr. Giulia Matilde Rollier Giudice Onorario
Dr. Andrea Redaelli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero con ricorso iscritto in data 21.7.2023 nell'interesse della minore
nata a [...] il [...] Persona_1 cittadinanza italiana
Residente a Varese, via Dandolo n.31
con l'assistenza e rappresentanza del curatore speciale/difensore Avv.to Francesca Urru del Foro di Varese
figlia di nato a [...] il [...] Persona_2
CITTADINANZA: italiana CODICE FISCALE: CodiceFiscale_1
RESIDENZA: Varese, via Dandolo n.31
CONTUMACE
e di nata a [...] il [...] Parte_1
CITTADINANZA: italiana
CODICE FISCALE: CodiceFiscale_2
RESIDENZA: Genova via Vianson 7
CONTUMACE
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
IL CURATORE SPECIALE/DIFENSORE: chiede che in vista del compimento della maggiore età venga dato mandato al servizio di proseguire gli interventi, valutando una eventuale apertura di prosieguo amministrativo;
chiede la conferma della limitazione della responsabilità genitoriale e la conferma dell'affido all'Ente territoriale
Il P.M. sede si è espresso in senso favorevole alla prosecuzione dei sostegni attivati e dell'affido della minore all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale in attesa di un eventuale apertura di prosieguo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Il P.M. sede con ricorso iscritto in data 21.7.2023 ha richiesto che il Tribunale per i Minorenni disponga tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della minore e, in particolare:
• la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
• l'affido della minore all'Ente con collocamento presso l'abitazione del padre;
• regolamentare i rapporti con la madre in Spazio Neutro, con possibilità di sospensione ove si rivelino pregiudizievoli per la minore;
• impartirsi le opportune prescrizioni ai genitori (in particolare, per entrambi intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
presa in carico presso il CPS per la madre e sostegno psicologico per il padre);
• adottare ogni opportuno intervento in favore della minore (in particolare, avvio del percorso psicologico interrotto al fine di mantenere uno spazio personale in cui rielaborare le vicende familiari e il rapporto con la madre
[2] Con decreto n. cron. 1332/23 del 6.11.2023 sono stati emessi dal Giudice Delegato i seguenti provvedimenti indifferibili a tutela della minore ex art. 473 bis. 15 c.p.c. :
1. è stato disposto l'affidamento della minore al Servizio Sociale competente in base alla residenza allo stato Comune di Barasso o nel diverso comune in cui dovesse in futuro essere trasferita la residenza
2. è stato limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni in materia di collocamento (questione demandata al Servizio Sociale in base alle disposizioni di questa autorità giudiziaria), nonché per le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute ed educazione (questioni da assumere sotto la direzione, la supervisione, il supporto anche pratico e il controllo del Servizio Sociale affidatario, sentita la madre e, in caso di dissenso demandate al servizio) altresì assegnando al Servizio Sociale gli ulteriori incarichi come sotto specificati;
3. è stato dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, in collaborazione con i servizi specialistici e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture
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specialistiche territorialmente competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di:
a. mantenere l'attuale collocamento presso il padre;
b. avviare la presa in carico URGENTE della madre presso il CPS territorialmente competente per gli accertamenti necessari e la predisposizione di un percorso di supporto;
c. fornire tutti i sostegni educativi/psicologici necessari di cui la minore possa necessitare;
d. regolamentare le visite con la madre secondo le modalità ed i tempi ritenuti confacenti al benessere della minore, sentita quest'ultima, inizialmente anche in luogo neutro ed alla presenza di operatori in grado di sostenere e mediare la relazione psicoaffettiva e con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio o di graduale ampliamento anche liberalizzandoli in base alle risultanze ed agli sviluppi della situazione 4. è stato nominato curatore speciale
[3] Si riportano integralmente le motivazioni:
Ritenuto che dagli atti allegati al ricorso del PM1 e dai fatti ivi illustrati emerge la necessità di affidare la minore al Servizio Sociale affinchè siano tempestivamente predisposti interventi di supporto e monitoraggio come di seguito precisati
Nello specifico emerge quanto segue:
i. In data 21.10.2021 tra i genitori della minore è intervenuta separazione consensuale omologata dal T.O. di Varese
ii. La minore è stata affidata congiuntamente con prevalente collocamento presso la madre;
iii. Dal luglio 2021
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