Trib. Minorenni Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 38
Sentenza
7 marzo 2025
Sentenza
7 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
n. 350/2024 MS
TRIBUNALE per i MINORENNI di LECCE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dr.ssa Bombina Santella Presidente Estensore
dr.ssa Ida Cubicciotti Giudice
dr.ssa Alessia Mitaritonna Giudice onorario dr. Pietro Barba Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA per la minore nata a [...] il [...], figlia di , dichiarata Persona_1 Persona_2 decaduta dalla responsabilità genitoriale, difesa d'ufficio dall'Avv. Antonella Borrelli. A seguito dell'esame del DNA, si esclude la paternità di già dichiarato decaduto dalla Persona_3 responsabilità genitoriale, difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Tarantino. La minore è in affidamento eterofamiliare disposto con provvedimento collegiale del 17.4.2024 nel procedimento di VG. n.
125/2023.
Tutore legale è l'avv. Maria Viviana Garrisi (già curatore speciale nel proc. Reg. V.G.).
Esaminati gli esiti istruttori ex art. 12 legge n. 183/1984, le relazioni redatte dal SS di Cutrofiano e dal Servizio Affidi e Adozioni, e dalla Comunità educativa “La ”, i verbali di ascolto. Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il tutore legale chiede al T.M. di adottare i provvedimenti più opportuni a tutela della minore.
Il difensore di fiducia della madre ed il difensore di fiducia di concludono Persona_3 rimettendosi al TM.
Il P.M.M. conclude chiedendo la declaratoria di adottabilità della minore con conferma dell'affidamento alla coppia individuata.
OSSERVA
A tutela della minore veniva aperto procedimento di VG. n. 125/2023 in quanto segnalata alla nascita dal presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce perché presentava crisi di astinenza e tracce di cocaina nelle urine, essendo la madre assuntore di sostanze stupefacenti. Dall'istruttoria svolta nell'ambito di
1
quel procedimento è emerso che né i genitori né altri parenti di entrambe le reti familiari abbiano mai contattato, direttamente o per il tramite di terzi, gli operatori della comunità in cui la bambina è stata collocata subito dopo la sua nascita per chiedere di vederla o avere notizie in merito alla sua condizione psicofisica. La comunità ha anche tentato più volte di comunicare con i genitori della minore, i quali però sono risultati sempre irreperibili. Inoltre, i nonni paterni non risultavano in grado di prestare idonea cura ed attenzione alla piccola, con il rischio anzi di inserirla in un contesto per lei pregiudizievole e privo di stimoli.
Nell'ambito del procedimento di VG, definito con provvedimento collegiale del 17.4.2024, veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, disposte le dimissioni della minore dalla comunità ospitante e l'affidamento etero - familiare per anni due ad una coppia già precedentemente individuata con cui aveva avviato un percorso di conoscenza all'interno ER della comunità.
Con decreto del 5.4.2024 veniva disposta l'apertura della procedura di adottabilità, su ricorso del
P.M.M. ex art. 9 Legge n. 184/1983.
Dalle prime risultanze istruttorie emergeva che la Polizia locale di Aradeo comunicava l'irreperibilità della madre della minore in quel comune, nonostante la sua dichiarazione di domicilio presso l'abitazione sita alla Via Bari n. 17. Tale circostanza veniva confermata anche dai nonni della minore, residenti nello stesso immobile.
All'udienza dell'11.7.2024 sono risultati assenti entrambi i genitori, sebbene regolarmente convocati.
Il difensore d'ufficio della madre riferiva di essere riuscita a contattare la sua assistita della quale, in ogni caso, non riusciva a fornire l'indirizzo, perché non in suo possesso. Dal contatto telefonico con la predetta apprendeva che la donna viveva a Lecce, ma in una condizione di precarietà perché, a causa della mancanza di reddito, non riusciva a prendere una casa in locazione. Per quanto a lei riferito, la svolgeva lavori di pulizia per qualche ora al giorno senza contratto. Per_2
Anche il tutore della minore riferiva di aver contatto via social la madre e confermava le informazioni fornite dall'avv. Borrelli, e di non essere in grado di fornire un indirizzo perché la rifiutava Per_2 di comunicarlo.
Riferiva inoltre il tutore che da notizie apprese dalla donna, sembrava aver iniziato una convivenza con il padre biologico della minore che non era il , il quale avrebbe ER Persona_3 riconosciuto all'anagrafe la minore pur non essendo sua figlia biologica. La donna riferiva che al momento dell'inizio della relazione sentimentale tra lei e il era già al quinto mese di R_ gravidanza, circostanza conosciuta dall'uomo. La non manifestava il desiderio di occuparsi Persona_2 della