Trib. Minorenni Catania, sentenza 11/11/2024, n. 235

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Catania, sentenza 11/11/2024, n. 235
Giurisdizione : Trib. Minorenni Catania
Numero : 235
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Il Tribunale così composto:
dott. R D B Presidente
dott. R M Giudice rel.
dott. A R Giudice on.
dott G B Giudice on riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA
esaminati gli atti del proc n 60000088/2023 tutela del minore Pt_1
CATANIA 04/09/2006 Persona_1
promosso
dal P.M. in sede ex art 8, 9 11 comma 2 ° della L 184 /83 con ricorso del 7.12.2020 nei confronti di
nato a Riposto il 211.7.1965 Controparte_1
nata a Catania il 26.5.1974 Controparte_2
Tutore avv E P
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento è stato incardinato a seguito di ricorso del Pubblico con il quale CP_3
è stato chiesto dichiararsi lo stato di adottabilità del minore affetto da disabilità Persona_1
grave sia fisica che intellettiva. Invero, il Servizio sociale di , che già conosceva, il nucleo Per_2
familiare del minore a causa di varie segnalazioni dei vicini di casa per il disagio provocato dal cane di proprietà degli , che abbaiava in continuazione, aveva evidenziato la grave Per_1
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situazione di pregiudizio in cui versava il minore, soprattutto a seguito della separazione dei genitori. Inoltre la stessa madre del minore, , si era rivolta al Servizio Sociale Controparte_2
chiedendo sostegno in ragione di presunti maltrattamenti da parte del marito. A seguito di separazione dall'uomo però, la rimasta da sola non era riuscita ad occuparsi CP_2
adeguatamente del figlio. Sebbene il minore trascorresse buona parte della giornata presso
l'A.I.A.S. di Acireale, la donna non appariva neanche in grado di mantenere in buone condizioni igieniche l'abitazione, essendo impegnata nella difficile gestione del figlio. Dalla visita domiciliare effettuata dal servizio sociale, erano emerse condizioni abitative del tutto inadeguate ad accogliere il minore . Quanto al padre, questi era stato nominato tutore del minore a seguito di dichiarazione di interdizione dello stesso , e percepiva quindi la pensione di invalidità, l'indennità scolastica e di accompagnamento e anche l'assegno di cura regionale per disabili gravissimi , ma pare che non consegnasse le somme alla che si occupava quotidianamente del figlio. Per altro, la CP_2
madre non risultava essere in condizioni fisiche buone essendo affetta da una grave cifosi , non era in possesso di automobile, si spostava esclusivamente in bicicletta ed appariva una persona fragile e bisognosa di supporto sia dal punto di vista psicologico che materiale.
Per tali ragioni, con decreto del 21 giugno 2023, in accoglimento del ricorso del P.M. questo
Tribunale dichiarava aperto il procedimento per l'accertamento dello Stato di abbandono morale e materiale , sospendeva i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale affidava il minore al servizio sociale di er l'attività di vigilanza, assistenza e sostegno, comandava di attivare Per_3
immediatamente un servizio di educativa domiciliare e momenti di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, riservava di collocare il minore presso idonea
Parte_ struttura, nominava un tutore provvisorio e incaricava l' i valutare le capacità genitoriali .
Fissata udienza per le contestazioni ex art 12 L 184/83 si apprendeva che il minore si trovava da ultimo collocato presso il padre che, opponendosi al collocamento in struttura terapeutica residenziale del figlio, chiedeva di poter tenere il minore presso di sé e di potersene prendere cura usufruendo del regime semiresidenziale presso l'A.I.A.S.
Con decreto del 16.11.2023 questo Tribunale quindi ritenuto necessario verificare le condizioni di vita e socio-ambientali del minore presso l'abitazione del padre richiedeva al Servizio sociale di di svolgere, al più presto, una approfondita indagine socio ambientale circa le condizioni Per_2
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di vita del padre, attenzionando in particolare l' abitazione dove il minore si trovava collocato verificando se detta sistemazione apparisse rispondente alle esigenze particolari del minore .
Con nota del 24.09.2024 il tutore comunicava che la coppia genitoriale, nelle more del presente procedimento, si era adoperata con la mediazione dei legali nel procedimento separativo ed aveva trasformato la separazione giudiziale in separazione consensuale addivenendo ad una riduzione della conflittualità e ad una più agevole comunicazione tra i genitori.
Inoltre si dava atto che il minore era stato sottoposto ad un importante intervento chirurgico e ai relativi controlli presso la struttura sanitaria d'eccellenza in cui era seguito da anni, superando positivamente l'intervento e la convalescenza, nonostante alcune difficoltà. Aveva quindi ripreso il percorso presso l'A.I.A.S. di Acireale e la di . CP_4 Per_2
Dalle ultime relazioni in atti emerge inoltre che il minore sembra mantenere il rapporto con i genitori in termini adeguati e che entrambi, ciascuno, a modo proprio, in base alle risorse disponibili ed agli strumenti a disposizione, pare riescano a garantire al minore quanto a lui necessario per affrontare la quotidianità in maniera maggiormente serena e dignitosa.
Il Servizio Sociale di infine ha fatto presente che avrebbe attivato interventi amministrativi Per_2
a sostegno della diade padre-figlio in una progettualità orientata ad accompagnare il minore sino alla maggiore età e, chiaramente anche dopo, versando il giovane, comunque, in condizione di evidente fragilità e vulnerabilità
Va dato atto quindi che i genitori hanno dimostrato di riuscire a riorganizzarsi ed a superare le transitorie difficoltà in cui erano occorsi . Quanto alle fragilità e criticità di cui continuano ad essere portatori, queste potranno essere monitorate e supportate dal Servizi sociali di e Per_3
di che dovranno attivare ordinari interventi di tipo amministrativo che sono proprie del Per_2
servizio in questione.
Si rileva infine che in data 6.9.2024 ha raggiunto la maggiore età e quindi è Persona_1 intervenuta incompetenza di questo Tribunale rispetto all'assunzione, modifica o mantenimento di interventi , prescrizioni e disposizioni a sua tutela
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In ogni caso il tutore ha collaborato e facilitato il passaggio e l'iter di presa in carico di Per_1 dall' al D.S.M. di , al compimento della sua maggiore età CP_4 Per_2
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