Trib. Minorenni Bolzano, sentenza 29/10/2024, n. 175
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Testo completo
Repertorio N. Fascicolo N. 184/24 MIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLZANO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
Dott. B B Presidente
Dott.ssa L G Giudice relatore
Dott.ssa M V Aate Giudice onorario
Dott. F C Giudice onorario
ha pronunciato nel procedimento RG 184/24 MIN riguardante la minore
, nata il 25/05/2008 in CAMERUN, con il curatore speciale Persona_1
Avv. S Z;
fra le parti
Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
-ricorrente
e
e , rappresentati e difesi dall'Avv. A R, CP_1 Parte_1
presso il cui studio hanno eletto domicilio, giusta delega e procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta di data 24.07.2024;
-convenuti la seguente
S E N T E N Z A
Motivazione della decisione
1. Con ricorso di data 23.04.2024 il P.M.M. ha esposto che la situazione della minore di cui in epigrafe è stata segnalata per ben tre volte dal centro di formazione professionale Zuegg di Merano,
a partire dalla fine di marzo c.a., per riferiti maltrattamenti in ambito familiare.
La ragazza, arrivata dal meno di due anni fa per ricongiungersi alla madre - che vive a Per_2
Merano con un compagno dal quale ha avuto altri 3 figli -, manifesta a scuola un grave malessere
e racconta di una pesantissima situazione di maltrattamenti subiti, sia ad opera della madre stessa che da parte del patrigno.
La minore ha riferito di percosse, privazioni di cibo, sfruttamento in ambito domestico, sveglie notturne per effettuare lavori e continua a ripetere di essere triste e stanca (“I am so sad and tired”).
Sentita da un ufficiale di P.G., nonché psicologa, nell'ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura ordinaria, la minore ha confermato il quadro di gravi maltrattamenti in ambito familiare già descritto agli insegnanti.
In data 23.04.2024 l'ufficiale di P.G., incaricato dell'audizione, ha pertanto valutato, unitamente all'assistente sociale, la necessità urgente di mettere in sicurezza la ragazza collocandola ex art.
403 C.C. in un luogo sicuro.
Un tanto esposto, il P.M.M. ha chiesto la convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità, oltre che la nomina di un curatore speciale.
2. Il giudice delegato, con decreto di data 24.04.2024, visto il provvedimento di collocamento della minore effettuato dalle Forze dell'Ordine in data 23.04.2024 e la richiesta di convalida presentata dal Pubblico Ministero, ha convalidato il provvedimento di collocamento della minore, nominato quale curatore speciale della minore l'avv. S Z e fissato per l'audizione della minore e della madre due separate udienze il giorno 03.05.2024.
Il Servizio Sociale è stato incaricato di trasmettere, entro il giorno prima dell'udienza, una relazione di aggiornamento.
3. Dagli atti e dall'espletata istruttoria è emerso che il collocamento della minore è avvenuto in quanto la stessa ha riferito, in modo apparentemente credibile, di una serie di pesanti maltrattamenti cui sarebbe sottoposta in famiglia.
In comunità la minore pareva si trovasse abbastanza bene, anche se sin dal principio è emerso che non le è sempre facile rispettare alcune regole e che ha bisogno di molte attenzioni.
Poiché gli altri ospiti della comunità sono a scuola o impegnati la mattina, era da sola con Per_1
gli educatori e avrebbe avuto presto bisogno di nuovo di una routine quotidiana più strutturata.
La minore ha riferito al giudice delegato di stare bene e di non desiderare contatti con la madre, anche se ha dichiarato che le mancava. Quando le è stato fatto presente che ci sarebbe stata la possibilità di organizzare dei contatti in forma accompagnata, ha affermato che “è una bella cosa” ma che comunque per ora intendeva concentrarsi su di sé e sullo studio.
La madre, sentita a lungo in udienza, ha negato di aver mai maltrattato la figlia ed ha spiegato che
i problemi sarebbero nati dal fatto che , dopo essere vissuta in presso parenti, è Per_1 Per_2
arrivata in Italia con diverse convinzioni (ad es. che qui non occorre fare pulizie, lavare, che c'è abbondanza di soldi, ecc.) e che si è ritrovata in tutt'altra realtà, con conseguente grande delusione
e insofferenza rispetto alle regole e richieste di collaborare alle faccende domestiche. La madre ha descritto la figlia come una ragazza con difficoltà a fare amicizie e ad integrarsi, al punto che le aveva proposto un supporto psicologico, che la minore ha però rifiutato.
Nel complesso la madre della minore si è mostrata assolutamente disponibile e collaborativa.
All'esito il curatore speciale si è associato alle richieste del P.M.M..
Il P.M.M. in data 07.05.2024 ha chiesto la conferma del provvedimento urgente e di incaricare i servizi di valutare la possibilità di un graduale riavvicinamento di Beauty alla madre, ma solo in forma accompagnata e solo se la minore esprime una tale volontà.
Ha inoltre chiesto di trasmettere i verbali di audizione della madre e della minore stessa alla
Procura ordinaria, ove pende il procedimento penale e di incaricare il Servizio Sociale di Merano di approfondire l'indagine psico-sociale e di disporre una valutazione delle capacità educative della madre e di suo marito.
4. Con decreto di data 09.05.2024 le richieste del P.M.M. sono state accolte nei termini che seguono.
Si è evidenziato come la minore esprimesse un forte disagio, indipendentemente da quale ne fosse la causa. non intendeva inoltre tornare a casa, né avere contatti con la madre. Per_1
Allo stato, dunque, un rientro in famiglia non era assolutamente possibile.
Non risultando esservi parenti in grado di accogliere la minore, l'unica soluzione possibile era quella di un collocamento eterofamiliare.
La minore è stata quindi affidata al Servizio Sociale territorialmente competente al fine del suo collocamento presso idonea struttura, valutando anche la possibilità di farle proseguire il percorso di formazione.
Il Servizio Sociale è stato incaricato di organizzare un supporto psicologico per la
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