Trib. Minorenni Milano, sentenza 10/01/2024, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 10/01/2024, n. 8
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 8
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

N. 60000108/2022 R.G. ADS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa M S C Presidente
Dott.ssa P O Giudice Relatore
Dott.ssa L R Giudice Onorario
Dott. C L Pe Giudice Onorario
nel procedimento n. 108/2022 R.G. ADS ex artt. 8 e ss. della legge n. 184/1983 relativo al minore:
nato a Lecco, il 23/04/2022 Parte_1
Assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. S L, del foro di Lecco, attualmente collocato in famiglia avente i requisiti per l'adottabilità, figlio di:
nata in Portogallo, il 26/11/1991 Parte_2
Residente a Longone Al Segrino (CO), Via Fontanella, 48, di fatto irreperibile,
Assistita e difesa, d'ufficio, dall'avv. G B, del foro di Milano,
e di
nato a Milano, il 01/07/1994 Persona_1
Residente a Magreglio (CO), Via Don. E. Viganò, 21
Assistito e difeso, d'ufficio, dall'avv. M A B, del foro di Milano,
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con l'intervento volontario del nonno paterno:
Parte_3 assistito e difeso, di fiducia, dagli avv. M P e J D, presso il cui studio in Erba, via Leopardi 7/D è elettivamente domiciliato;

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
C O N C L U S I O N I: per il curatore speciale del minore: accertato lo stato di abbandono materiale e morale del minore, dichiararsi lo stato di adottabilità del minore Parte_1 regolamentare gli incontri con i nonni paterni qualora ne facciano richiesta, con calendario
e modalità a cura del servizio sociale;

per il difensore della madre: in via principale: stante l'intervento volontario del nonno paterno nella presente procedura, dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore e alla dichiarazione di adottabilità;
disporre il collocamento del minore con e presso il nonno paterno, qualora richiesto o, in subordine presso una famiglia affidataria, con possibilità da parte dei nonni paterni ed in ogni caso della sign.ra di vedere il figlio e seguirlo nella crescita, Parte_2 regolamentando tempistiche e modalità di visita, eventualmente disponendo gli opportuni interventi a supporto della genitorialità a favore della sign.ra Ciò prima di Pt_1 assumere più drastici e definitivi provvedimenti rescissori;
- in via subordinata: disporre ogni e più opportuno provvedimento a tutela del minore e del di lui rapporto con la madre e la famiglia di origine ed ogni più opportuno intervento a sostegno del genitore, ad esclusione della adottabilità;
per il difensore del padre: nessuna conclusione presentata;

per il difensore del nonno paterno: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: 1) nell'ipotesi in cui la coppia genitoriale oggi individuata dovesse essere ritenuta idonea dall'intestato tribunale, disporre l'adozione di tipo mite del minore consentendo al Parte_1
Sig. di mantenere i rapporti con il nipote ed esercitare il diritto di Parte_3 visita mensile;
in subordine: 2) nell'ipotesi in cui la coppia genitoriale oggi individuata dovesse non essere ritenuta idonea dall'intestato tribunale, disporre l'affidamento ed il collocamento del minore presso il nonno paterno Parte_1 [...]
;
Parte_3
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P A R E R I:
P.M.: “esprime parere favorevole sulla richiesta di adottabilità del minore”
Tutore provvisorio, Servizi Sociali del Comune di Longone a S (CO): …parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità del minore in oggetto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
[1] visto e richiamato il Decreto Provvisorio n. 7109/2022, con il quale questo Tribunale così disponeva:
“Visto e richiamato il precedente D.P. n. 5181/22 del 3/06/2022 (dep. 15/06/2022) nell'ambito del proc. RG 1195/22 V.G,, con il quale questo Tribunale così disponeva: Visto il ricorso del 01/06/2022 (dep. il 03/06/2022) con cui il P.M., in considerazione della grave situazione di pregiudizio per il minore, chiedeva:
- la limitazione della responsabilità genitoriale e l'affido del minore all'Ente;

- disporsi il collocamento in comunità madre-minore, ovvero solo per il minore ove la madre non sia disponibile al collocamento;

- nomina di un curatore speciale;

- disporsi urgentemente indagine psico-sociale estesa al nucleo familiare allargato;

- esami tossicologici al per entrambi i genitori;
CP_1
- attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la coppia genitoriale;

- attivare una valutazione psicodiagnostica per entrambi i genitori;

- attivare ogni altro intervento ritenuto necessario nell'interesse del minore. Premesso che:
- dalla relazione dei Servizi sociali del 13/05/2022 emergeva che:
o per complicanze di gestazione, il bambino nasceva prematuro;

o tali complicanze rendevano necessario il ricovero del bambino in Ospedale di Lecco nel reparto di patologia neonatale;

o i genitori, a causa della crisi del loro rapporto affettivo, non vivevano più insieme da mesi;
entrambi riferivano agli operatori di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in passato;

o la madre dichiarava di avere un altro figlio minore , nato da una Persona_2 relazione precedente e che viveva con il padre a Canzo e che vedeva poco frequentemente;
manifestava la necessità per sé di un supporto psicologico, poiché priva di una rete parentale, “fragile e con diverse incertezze, sia in ambito personale che lavorativo”;
nel corso dei colloqui raccontava la sua storia difficile: la madre era morta di overdose quando lei era piccola e il padre non l'aveva mai riconosciuta di quando;
da ragazza era giunta in Italia e veniva inserita in una famiglia affidataria insieme alle altre due sorelle, una delle quali veniva a mancare qualche anno fa, l'altra viveva a Sondrio e intratteneva un rapporto superficiale;
ammetteva di aver fatto uso di cannabis e, durante la frequentazione del compagno (il padre di ) anche di cocaina;
dichiarava Parte_1 di non farne uso da gennaio, tuttavia gli esami tossicologici davano esiti positivi;

o la madre si rendeva disponibile a collaborare con i Servizi per dare vita ad un progetto per migliorare le competenze genitoriali e per un sostegno;
riferiva di non avere un alloggio e di essere costretta a dormire in auto;
in passato era stata sottoposta a TSO e risultava un percorso psicologico in corso;

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o il padre andava a trovare in ospedale il bambino, che aveva riconosciuto;
anche lui si dichiarava disponibile a collaborare con i Servizi;
svolgeva un'attività lavorativa a tempo indeterminato e poteva contare su una rete familiare presente;
era in carico al Consultorio Familiare di Erba, per un supporto psicologico;
manifestava infine preoccupazione per il neonato, atteso che la madre era “emotivamente labile, con frequenti sbalzi di umore, causa del fallimento del loro rapporto”;

- dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 19/05/2022 emergeva che:
o sentiti dagli operatori, i genitori comunicavano la loro intenzione di ricomporre il nucleo familiare;
in particolare, il padre manifestava la volontà di recuperare la relazione sentimentale con la compagna e riferiva di essere alla ricerca di un alloggio per poter vivere con l'intera famiglia;

o il neonato doveva rimanere in ospedale ancora per altri due mesi.

Ritenuto che:


✓ dalle relazioni dei Servizi emerge una situazione di pregiudizio del minore per i seri elementi di criticità, ravvisati nell'uso di sostanze stupefacenti di entrambi i genitori e nelle gravi fragilità emotive della madre, dovute ad un passato difficile: la morte della madre per overdose e l'inserimento in una famiglia affidataria con le sorelle, la necessità di sostegno psicologico, dalla stessa manifestato;

✓ le fragilità delle competenze genitoriali appaiono allo stato evidenti e da valutare nella loro reversibilità in tempi compatibili con la crescita del bambino;

✓ le poche notizie circa le rispettive famiglie di origine e l'inesplorata capacità di prendersi cura del neonato da parte dei genitori alimentano le preoccupazioni rispetto al benessere del minore al momento delle dimissioni ospedaliere, per cui si impone l'adozione di provvedimenti con contenuto di alta protezione nei confronti del minore (meglio precisati in dispositivo), che prevedano – almeno in un primo momento e per valutare in modo più approfondito la qualità della relazione madre-figlio e – un collocamento comunitario mamma-bambino;
Persona_3
✓ qualora la madre non accetti il suddetto collocamento o qualora vengano tenuti comportamenti incompatibili con l'esperienza comunitaria, si prevede sin d'ora che il minore venga inserito da solo in un'idonea famiglia di tipo professionale o in comunità di tipo familiare;

✓ in ogni caso, dovranno essere regolamentati gli incontri del minore con il padre (o con i genitori in caso di rifiuto o allontanamento della madre) e gli eventuali familiari richiedenti, con modalità protette ed osservate;

✓ i Servizi Sociali avranno inoltre cura di svolgere urgenti indagini valutative, in dispositivo indicate, attivando ogni intervento ritenuto opportuno ad assicurare il benessere psicofisico del minore, supportando i genitori, aggiornando le loro valutazioni presso il CPS e la loro presa in carico presso i Servizi territoriali specialistici competenti, qualora risultasse necessario all'esito delle valutazioni;

✓ è necessario altresì agganciare i genitori al e mantenere per entrambi il sostegno psicologico CP_1 in corso;

✓ è altresì necessario nominare un curatore speciale che rappresenti e assista il minore nella presente procedura, visto il conflitto di interessi con i genitori;

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