Trib. Minorenni Bologna, sentenza 15/03/2025, n. 45

TRIBMIN Bologna
Sentenza
15 marzo 2025
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TRIBMIN Bologna
Sentenza
15 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bologna, sentenza 15/03/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bologna
Numero : 45
Data del deposito : 15 marzo 2025

Testo completo

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA
Il Tribunale riunito in Camera di consiglio in persona dei signori:
Dr. Anna Filocamo Presidente Rel.
Dr. Francesca Salvatore Giudice
Dr. Federico Cioli Giudice On.
Dr. Daniela Di Fine Giudice On.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.8/22 R.G. MIN iniziatosi a seguito di ricorso proposto dal P.M. in data 3.3.2022, ai sensi dell'art. 9, comma 2, Legge 184/83 come modificata dalla Legge 149/01 e volto all'accertamento dell'eventuale stato di abbandono delle minori:
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
promosso da
Parte_3
nei confronti di
, madre, difesa dall'Avv. Pasqualino Miraglia e , padre, difeso CP_1 Controparte_2 dall'Avv. Katia Graziani
Rilevato che:
in data 20 giugno 2024 veniva celebrata udienza per la conclusione del procedimento alla quale partecipavano i genitori con i rispettivi difensori, il Tutore, il difensore delle minori e il Servizio sociale;

il difensore delle minori si riportava alla propria memoria conclusiva e a quanto riferito dal Tutore, con richiesta di concedere un ulteriore periodo di cinque mesi rispetto alla decisione per completare le valutazioni genitoriali, le relazioni familiari e l'andamento in ambito comunitario di madre e bambine;

le parti costituite si associavano a tale richiesta.
Il Collegio concedeva termine fino al 30 ottobre 2024 per il deposito della relazione di aggiornamento e delle memorie conclusive;

alla ricezione di tali atti il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVAZIONE
Rilevato che la situazione è stata inizialmente seguita nell'ambito del procedimento di controllo della responsabilità genitoriale n. 1864/15 Vol.;
che questo Tribunale, con decreto urgente e provvisorio emanato in data 21.12.2015 aveva disposto l'affidamento della primogenita della madre, nata a [...] il [...], figlia di Persona_1 Per_2
e , al Servizio sociale territorialmente;

[...] CP_1
che con il successivo provvedimento provvisorio del 23.3.2020 il Tribunale aveva disposto che il Servizio sociale già affidatario mantenesse collocata presso i nonni materni, anche senza la presenza della Per_1 madre, svolgendo in suo favore tutti gli interventi sanitari, educativi ed assistenziali necessari od opportuni e provvedendo a regolamentarne i rapporti, con determinazione di tempi e modalità e con facoltà di temporanea sospensione;

che con ulteriore decreto urgente e provvisorio emanato in data 6.8.2020 questo Tribunale ha disposto l'affidamento della secondogenita, , nata a [...] il [...], figlia di Parte_1 [...]
e di , al Servizio sociale territorialmente competente a scopo di assistenza, Persona_3 CP_1 vigilanza e prescrizioni e verifica delle condizioni di vita della stessa, con possibilità di collocarla in idoneo luogo protetto, eventualmente assieme alla madre, regolamentandone conseguentemente i rapporti;

la situazione era apparsa pregiudizievole in quanto alla nascita di era stata riscontrata positività ai Pt_1 cannabinoidi sia nella madre che nella minore;
la coppia genitoriale presentava una situazione di precarietà abitativa, economica e sociale;
la madre aveva riferito di un rapporto di coppia
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