Trib. Minorenni Genova, sentenza 28/05/2024, n. 76

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Genova, sentenza 28/05/2024, n. 76
Giurisdizione : Trib. Minorenni Genova
Numero : 76
Data del deposito : 28 maggio 2024

Testo completo

N.121/23 AD R.Gen.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il

TRIBUNALE PER I MINORENNI
di GENOVA
riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:
Dr. L V Presidente relatore Dr.ssa M C Giudice Dr.ssa L C Giudice onorario Dr. E D G Giudice onorario
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella procedura ai sensi dell'art.44, lett. d), L.4/5/1983 n.184 nell'interesse del minore
nata a Genova il 14.4.2017 Persona_1 figlia di
nata a Genova il 28.5.1985, residente in Genova vico P. Maruffo n. Persona_2
1/6, assistita dall'avv I G del foro di Genova promossa da
nata a Genova il 2.10.1990, residente in Genova vico P. Maruffo Parte_1
n. 1/6, assistita dall'avv I G del foro di Genova
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente: chiede “- che codesto illustrissimo Tribunale per i minorenni di Genova, ai sensi dell'art 44 comma 1 lettera d della l 184/1983, sussistendo tutti i presupposti di legge, voglia disporre di farsi luogo all'adozione della minore nata a Persona_1
Genova il 14/04/2017;
con la conseguente assunzione da parte della minore anche del cognome dell'adottante. Posto che è già scolarizzata si chiede che la stessa possa anteporre il cognome della adottante al proprio. Che codesto tribunale per i minorenni voglia riconoscere gli effetti dell'adozione della minore da parte della Persona_1 signora anche nei confronti della famiglia di origine di quest'ultima, Parte_1

1 oltre al rapporto di fratria tra il figlio della signora , Parte_1 Persona_3
e l'odierna adottanda . Persona_1
Il Pubblico Ministero: “conclude perché, alla luce della relazione paragenitoriale instauratasi tra la richiedente e la minore, nel ricorrere dei presupposti di legge, si proceda all'adozione ex art. 44 lett. D L. 184/83,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.6.2023 ha chiesto l'adozione ai Parte_1 sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83, della minore , figlia naturale Persona_1 riconosciuta di . Persona_2
Al ricorso erano allegate le dichiarazioni di consenso all'adozione espresse dai parenti della ricorrente e della madre della minore. Sono state assunte informazioni e sono stati sentiti la ricorrente e la madre della minore. All'esito dell'udienza del 13 maggio 2024 la madre della minore ha espresso formale consenso all'adozione della figlia Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il procedimento è stato rimesso alla Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve permettersi che con contestuale ricorso la madre della minore ha chiesto l'adozione del figlio della ricorrente, nato il 30.6.2021, a conferma Persona_4 del progetto genitoriale e familiare della coppia omoaffettiva, unita civilmente il 18 Aprile 2016. Si deve premettere nella ricostruzione in fatto che il ricorso è stato depositato solamente nel 2023 in quanto in precedenza era stata chiesta la trascrizione diretta dell'atto di nascita in favore della ricorrente, tale richiesta era stata rigettata dall'ufficiale di Stato civile del in seguito accolta dal Tribunale di Org_1
Genova e quindi rigettata dalla Corte d'appello in ossequio della giurisprudenza nel frattempo sviluppatasi da parte delle sezioni unite della Cassazione che ha ritenuto che nelle fattispecie in esame l'istituto giuridico di riferimento sia proprio l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 lettera d) legge 184/1983. Dal ricorso emerge che le due donne, fin dal 2013 avevano iniziato una stabile relazione sentimentale, dando luogo ad una convivenza e maturando la scelta di costruire insieme una famiglia con dei figli;
il loro progetto è sfociato nel matrimonio, contratto a Copenaghen e convertito in unione civile in Italia. Il desiderio di avere un figlio è stato fin da subito condiviso tra le due donne, che hanno deciso di comune accordo di intraprendere un percorso di inseminazione artificiale a Copenaghen e che fosse la signora a portare avanti la gravidanza Per_1
e il 14.04.2017 è nata a Genova la piccola . Successivamente, le due donne si sono rivolte ad una clinica di Barcellona al fine di intraprendere una seconda inseminazione, decidendo che questa volta fosse la signora a portare avanti la gravidanza ed il 30.6.2021 è nato il piccolo . Parte_1 Per_3
2
Fin dall'inizio della loro unione di fatto, il nucleo familiare è stato composto da entrambe le figure genitoriali, così come riconosciuto dagli stessi minori i quali chiamano entrambe “mamma” (nello specifico Mamma e . I due Per_5 Per_6 bambini, che condividono il donatore oltre a crescere nella stessa famiglia, si riconoscono a tutti gli effetti come fratelli, sono bambini sani, socievoli e ben integrati nel contesto sociale. I genitori della signora vivono a Masone e sono presenti nella vita dei Per_1 bambini, di cui si occupano una volta alla settimana quando le mamme lavorano. La madre della signora abita a Genova ed è parimenti presente nella vita dei Parte_1 bambini, mentre il padre abita a Firenze e viene a trovarli più o meno ogni due settimane. Le informazioni di PG (cfr nota Questura di Genova 25.8.2023) non hanno riportato note negative, riferendo di un appartamento condotto dalla coppia in ottime condizioni e dell'assenza di segnalazioni al loro carico.
Su richiesta del Tribunale, l' , ha svolto accertamenti (cfr Controparte_1 Org_2 rel. 3.4.2023) circa l'attitudine di e ad educare Parte_1 Persona_2
i minori, tramite visita domiciliare nonché osservazione psicologica e comportamentale dei bambini e colloqui riguardanti la storia individuale delle due donne, la loro storia di coppia e vita familiare, la motivazione all'adozione e la loro situazione sociale. Gli operatori evidenziavano come la coppia sia stabile e solida, e come il rapporto di e con i bambini sia intenso e ricco di scambi affettivi. Le due donne sono solite Pt_1 suddividersi i compiti da svolgere con i bambini;
sul piano affettivo, entrambe sono presenti nella vita dei bambini con pari intensità. Il Servizio ha espresso parere favorevole all'adozione, al fine di tutelare il diritto dei bambini al riconoscimento della loro famiglia di fatto;
tale diritto include anche il rapporto tra e , che devono Per_3 essere ritenuti fratelli anche attraverso un vincolo formale. Il 13 maggio 2024 sono comparse dinanzi al giudice onorario ed , le Pt_1 quali hanno confermato la volontà di riconoscere anche formalmente la loro bigenitorialità, evidenziando il fortissimo legame dei bambini con entrambe, che costituiscono sia per che per figure imprescindibili dal punto di vista Per_3 affettivo ed educativo. Per conservare al meglio il legame di fratria ritengono opportuno che i due bambini abbiano lo stessa sequenza dei cognomi: “P Guzzonato”.
Sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 44 lett. d) L.184/83, realizzando l'adozione di da parte della ricorrente il preminente interesse della Persona_1 minore. Deve premettersi che la discussione giurisprudenziale circa la legittimità dell'adozione ex art 44 lett d) l. 184783 da partner del partner omogenitoriale (c.d. stepchild adoption) deve ritenersi conclusa a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite n. 12193/19 del 6.11.2018 (dep 8.5.2019). Pur riguardando tale sentenza una fattispecie diversa - ovvero la possibilità di trascrivere direttamente in Italia un atto di nascita formatosi all'estero, relativa ad un
3
coppia di uomini e ad una paternità ottenuta con una gestazione per altri (il c.d. utero in affitto) e quindi con una filiazione naturale indifferente per entrambi i genitori (mentre per il genitore di intenzione si tratta di genitorialità non conforme al dato biologico), la Corte è esplicita, e non si tratta di un mero obiter dictum trattandosi di principio oggetto di espressa massimazione, nell'affermare la possibilità di ricorrere in ogni caso all'adozione in casi particolari ex art 44 lett d) l. 184/83. Principio così massimato: «Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione;
la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983.
». Si deve peraltro puntualizzare che il caso in esame non interessa minimamente la questione della maternità surrogata, e la relativa contrarietà all'ordine pubblico, trattandosi di maternità ottenuta con inseminazione di un donatore maschio anonimo, mentre la gestazione è stata portata avanti dalla madre biologica che ha effettuato pertanto regolare riconoscimento del figlio. La pronuncia è però rilevante perché conferma la correttezza dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza della stessa Corte a sezione semplice (Cass Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 22/06/2016, Rv. 640133 - 01) che aveva ritenuto che l'adozione ex art 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, costituisca «una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio "partner"». A tale pronunce è seguito peraltro un contrasto a livello giurisprudenziale di merito1, che ora si deve ritenere risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite nell'ambito della tipica funzione di nomofiliachia. 1 Conforme alla sentenza della Corte di Cassazione cfr Trib Minorenni di Milano Camera di Consiglio del 13 luglio 2018;
contra Trib. Minorenni di Milano 13.9.2016. 4
Ciò premesso, nel caso di specie, l'affidamento preadottivo del minore non può avere luogo in quanto del tutto assente il requisito dell'abbandono morale e materiale dello stesso. Dalle indagini esperite è chiaramente emerso che la ricorrente è certamente legata alla minore da “preesistente rapporto stabile e duraturo” tanto che considera la ricorrente come sua madre, al pari del fratello e della coppia genitoriale senza differenza alcuna. Questo Tribunale nell'assumere tali decisioni deve considerare preminente l'interesse dei minori e che, nel caso di specie, l'interesse superiore della minore e del fratello sia quello di vedere consolidata la situazione familiare che conoscono e vivono fin dalla nascita. La sig.ra è realmente legata alLA minore e pienamente adeguata nella Parte_1 sua cura e crescita.
Quanto alla richiesta di dichiarare l'estensione degli effetti giuridici dell'adozione ai rispettivi nuclei parentali si tratta di aspetto che è stato superato dalla Corte Costituzionale proprio nel senso prospettato dalla ricorrente e la pronuncia, avendo efficacia ex lege ed era omnes, comporta tale estensione di diritto a seguito dell'accoglimento del ricorso. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 79 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all' art. 300, comma 2, c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, poiché il mancato riconoscimento di tale rapporto determinava un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello status di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status il sorgere dei rapporti parentali2.
Per quanto attiene alla questione del cognome, poiché l'art. 55 L.184/83 richiama la disciplina dell'art.299 c.c., l'adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori dovrebbe anteporre tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del menzionato art.299 (regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti 2 Con questi lapidari e inequivocabili paragrafi si conclude la citata sentenza: “La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale non fa che rimuovere l'ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all'art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari. Tale esito consente, pertanto, l'espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo – grazie alla definizione adamantina dell'art. 74 cod. civ. – la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica. La chiarezza del meccanismo disegnato dall'art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicché potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l'esistenza di rapporti civili fra l'adottato e i parenti dell'adottante.” 5
dall'art.44 cit., secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine). Nel caso di specie la pedissequa applicazione della norma avrebbe l'effetto paradossale, ed incomprensibile per i due minori (sul punto la presente pronuncia non può prescindere dalla decisione da assumere nel ricorso n. 122/23 per l'altro minore), di una pronuncia che da un lato riconosce la fratria e contestualmente li separa semanticamente con una diversa successione dei cognomi. Invero l'intera disciplina del cognome è stata oggetto di recenti importanti revisioni costituzionali se solo si pone mente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 dell'8.11.2016 (G.U. 052 del 28/12/2016), relativamente all'attribuzione del cognome paterno per i figli nati all'interno del matrimonio “nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre”. Nel motivare la sentenza si osserva infatti, richiamati i precedenti della stessa
Corte e della CEDU , che la «piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori». La portata espansiva di tale decisione è esplicitata dalla stessa Corte proprio con riferimento alla disciplina dell'adozione e infatti si è statuito altresì «Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione». Conseguentemente non vi è ragione per distinguere tra le varie forme di adozione e la pronuncia della Corte impone, con una interpretazione costituzionalmente orientata, ed in questo caso sostanzialmente “obbligata”, di assecondare la volontà dei due genitori, tanto più che gli stessi hanno chiesto unicamente di aggiungere il cognome dell'altro genitore, come previsto dal primo comma dell'art 299 cc e con ciò sancendo la doppia appartenenza, e chiedendo unicamente di avere per i due minori la medesima successione dei cognomi ( ”). Persona_7
Deve pertanto essere accolto il ricorso anche con riferimento a tale domanda.
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