Trib. Minorenni Roma, sentenza 03/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Roma, sentenza 03/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Minorenni Roma
Numero : 8
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di:
Dott.ssa Elisabetta Rispoli Presidente relatore
Dott. Francesco Cislaghi Giudice
Dott.ssa Antonella Galli Giudice Onorario
Dott. Luca Ansini Giudice Onorario
Nel procedimento nr. 1339/24/MIN per accertamento dello stato di abbandono nell'interesse di , nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Luzzasco Luzzaschi n. 15, figlio di , nato il [...] a [...] ed ivi Persona_1 residente in [...] e di , nata il Parte_2
06.10.1980 in Romania e residente a [...], ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 24/03/24 il P.M.M. in sede chiedeva, ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge n. 184/1983, l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore in epigrafe indicato. Dagli atti allegati al ricorso emergeva: che il nucleo era già noto a questo T.M. (proc. 1642/2018 VG, definito con n.l.p.);
che il presente fascicolo originava da una segnalazione dell'Istituto Comprensivo “W. A. Mozart” frequentato dal minore, in cui si rappresentava la situazione di grave disagio in cui quest'ultimo versava: rilevano le insegnanti che appariva abbandonato a se stesso;
continuava a _1 registrare numerose assenze e ritardi, a volte indossava abiti maleodoranti, mostrando di non avere molta cura dell'igiene personale (vi sono anche giorni in cui si presenta ordinato e vestito con cura);
alcune mattine si presentava a scuola molto stanco e riferiva ai docenti di aver dormito poco e di non aver fatto colazione;
spontaneamente aveva dichiarato che, quando il padre lavorava, gli capitava di dormire da solo, e che, da quando il suo cane era morto, non riusciva a dormire serenamente, perché aveva paura di stare da solo;
che la scuola aveva effettuato una prima convocazione dei genitori già nell'ottobre 2023 e in questa occasione si era presentato soltanto il padre che, messo al corrente della situazione, aveva garantito che si sarebbe occupato di più del figlio, rendendosi anche disponibile a prendere un tutor che seguisse il ragazzo nello svolgimento dei compiti;
che, in realtà, il tutor non è mai arrivato e per di più , invitato più volte a frequentare il _1 doposcuola come supporto allo studio, ne aveva beneficiato soltanto due volte, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti;
che i genitori erano stati convocati nuovamente dalla scuola nel febbraio del 2024, ma nessuno di loro si era presentato, sebbene la madre fosse stata convocata anche telefonicamente;
che il minore aveva espresso la volontà di aderire allo Sportello di ascolto attivato dalla scuola, ma alla data della segnalazione solo il padre aveva prestato il consenso, mancando quello della madre.
Il Tribunale, preso atto del ricorso del PMM, con il decreto del 28/03/24, procedeva secondo il disposto di cui all'art. 8 legge citata, informando i genitori dell'apertura della procedura per accertamento dello stato di abbandono del minore e invitava gli
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