Trib. Minorenni Catania, sentenza 05/12/2024, n. 262
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Testo completo
Proc. n. 48/23 R. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Composto dai signori magistrati:
Presidente dott. R. Di Bella
dott. L.M. Bruno Giudice est.
dott. E. Pulvirenti Giudice onorario dott. M. Mangione Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 48/2023 Cont. nell'interesse dei minori Persona 1 nata
nato a [...] il [...], rappr.ti e difesi dal a Modica il 9.2.2016, e Persona 2
curatore speciale avv. Elisa Bruno, avente ad oggetto: < decadenza dalla responsabilità genitoriale
-> promossa, con ricorso depositato in data 18.4.2023,
da Parte 1 nata a [...]ta e difesa dall'avv. A. Rustico, presso il cui studio ha eletto domicilio;
ricorrente -
nei confronti di
CP 1 nato ad [...] il [...], residente a [...], circoscrizione La Valletta, città San Pawl Il-Bahar, Emerald Crt Triq Guzzep Calleja 5;
resistente contumace -
Conclusioni delle parti:
La ricorrente: < insiste in ricorso >>
Il curatore speciale: chiede che venga emesso provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli minori >>
Il P.M.: < esprime parere favorevole all'affidamento esclusivo dei minori alla madre in limitazione della responsabilità genitoriale del padre, senza divieto di contatti dovendosi rimettere alla genitrice le opportune valutazioni circa i rapporti padre/figli nell'interesse di questi ultimi >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 330 e 333 c.c, depositato in data 18.4.2023, Parte 1 chiedeva
decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Persona 1 e dichiararsi CP 1
Per_2 o, in subordine, adottarsi i provvedimenti limitativi di detta responsabilità ritenuti più
opportuni;
chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e disciplinarsi il diritto di visita del padre secondo modalità atte ad evitare pregiudizi in capo ai minori.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva: che la relazione di convivenza con il padre dei minori, avviata nel 2015, era cessata nel 2018 in conseguenza delle violenze fisiche e verbali perpetrate dal resistente nei riguardi della compagna;
che la ricorrente, stante il totale disinteresse verso i minori manifestato dal resistente, aveva dovuto ricorrere al sostegno morale e materiale della propria famiglia
d'origine;
che la stessa aveva adito il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere l'affidamento dei minori ma che il giudizio si era concluso con la ratifica dell'accordo raggiunto tra le parti circa l'affidamento condiviso dei bambini, la previsione di un assegno mensile di mantenimento dell'ammontare di euro
600,00 e del diritto del padre di incontrare i minori, due volte a settimana, in presenza della madre.
Con memoria depositata in data 8.9.2023 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori.
All'udienza del 15.9.2023, fissata per la comparizione delle parti, non compariva il resistente, nonostante vi fosse prova della regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto;
si procedeva, quindi, all'interrogatorio libero della ricorrente ed il giudice riservava la decisione sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza riservata, depositata in data 15.9.2023, veniva dato incarico al SNPI territorialmente competente di provvedere all'osservazione dei minori al fine di valutare le loro condizioni, il vissuto ed il rapporto con il padre ed all'esito, ove ritenuto necessario, di fornire agli stessi il sostengo necessario per la loro sana e corretta crescita;
veniva disposta, inoltre, l'acquisizione agli atti del procedimento dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al resistente.
Acquisite le relazioni richieste, compresa quella redatta dal Servizio Sociale maltese il 6.10.2023, inviata per il tramite dell'Autorità Centrale, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
15.11.2023 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria espletata mediante l'acquisizione della documentazione allegata al ricorso,
l'interrogatorio libero della ricorrente, lo svolgimento di indagini a cura dei servizi sociali del comune di Rosolini e dell'autorità maltese, l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al resistente nonché mediante gli accertamenti demandati al servizio di neuropsichiatria infantile territorialmente competente consentono di ritenere fondata la domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, essendo risultate ampiamente dimostrati le circostanze di fatto dedotte in ricorso.
Ed invero, dagli incombenti istruttori testé menzionati è emerso, in estrema sintesi, che il resistente il quale non ha inteso costituirsi in giudizio, né ha chiesto l'affidamento dei minori,
-
essendosi limitato a richiedere al servizio sociale maltese di poter continuare a sentire i figli tramite video chiamata, D incontrarli liberamente anche portandoli con sé a Malata - ha posto in essere reiterati comportamenti violenti ai danni della madre dei minori, non ha adempiuto puntualmente all'obbligo di
contribuzione al mantenimento dei figli, ha disatteso le condizioni concordate con la madre dei minori in sede di giudizio