Trib. Minorenni Messina, sentenza 26/11/2024, n. 114

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Messina, sentenza 26/11/2024, n. 114
Giurisdizione : Trib. Minorenni Messina
Numero : 114
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

N.427 /2024 MIN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA
Il Tribunale per i Minorenni di Messina composto da : Dott. ssa M F P Presidente Dott.ssa E Z Giudice Dott.ssa M C L G.O. Dott. S A G.O.
ha emesso la seguente SENTENZA
A tutela dei minori :
nata a [...] il [...] Parte_1
Residente a San Filippo del Mela contrada Gesita n. 1
Curatore speciale : avv. Parte_2
Nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Residente in pace del Mela (ME) via Romolo Murri n. 6 Assistito e difeso dall'avv. S D e
nata a [...] l'[...] Controparte_2
Residente a San Filippo del Mela contrada Gesita n. 1 assistita e difesa dall'avv. M C S
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Note conclusive del Pm in data 1 ottobre 2024 Note conclusive del curatore speciale in data 21 ottobre 2024 Note conclusive nell'interesse di in data 24 ottobre 2024 Parte_3
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 , il P.M.M. chiedeva intervenirsi a tutela della minore in via di urgenza ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. disponendo l'affido della minore al SS competente con mandato per attività di vigilanza e controllo e per attivare
le misure di sostegno di cui la minore necessita nonché al fine organizzare gli incontri con il padre in modo rispondente alle esigenze della minore. Emergeva invero dagli atti allegati che con provvedimento del 4 maggio 2023 il Tribunale di Barcellona PG disponeva l'affido condiviso della minore ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, regolando i tempi di frequentazione tra la minore e il padre e prescrivendo al SS e al CF di predisporre ogni forma di intervento e supporto della minore in ausilio alla genitorialità. Tuttavia già in data 31 maggio 2023 e dunque a brevissima distanza dal deposito del provvedimento del Tribunale, il padre della minore presentava denuncia querela nei confronti della ex compagna lamentando condotte Controparte_2 ostruzionistiche e impeditive della esplicazione del diritto di visita, così come regolamentato dal tribunale.
Stante la perdurante esistenza di elevata conflittualità genitoriale, il PMM sollecitava adeguata vigilanza da parte del Servizio Sociale. Dalla fitta corrispondenza tra i difensori dei genitori della minore emergeva chiaramente il perdurare di una elevata conflittualità e l'incapacità di instaurare una serena comunicazione nell'interesse della minore. Ancora dalla relazione di monitoraggio sul nucleo redatta dal SS di San Filippo del Mela del 27 luglio 2023 emergeva l'esistenza di contrasti e criticità nel rapporto tra la coppia genitoriale e risultava come i conflitti in ordine alla gestione della minore non si fossero in alcun modo affievoliti, ma anzi fossero aumentati , senza che i genitori siano stati in grado di mettere da parte le proprie personali esigenze nell'interesse superiore della minore. Venivano, invero, segnatati comportamenti scarsamente collaborativi , mancanza di capacità comunicativa e frequenti scontri e controversie relative, in particolare, al diritto di visita del genitore non collocatario. Perveniva poi relazione da parte del servizio di NPIA che ha preso in carico la minore dal 18.9.2023 nella quale si segnalava che, a parte una iniziale irritazione della bambina nei confronti del padre per il disaccordo da lui dimostrato in ordine alla partecipazione della bambina ad un corso di danza e a sfilate di moda, gli incontri monitorati tra la bambina e il padre hanno fatto emergere reciproco affetto, una condotta sintonica e disponibile del genitore nonchè la felicità della bambina nel trascorrere del tempo con il padre. Si concludeva dunque affermando come la minore intrattenga un significativo legame con il padre , mostrando gioia e serenità nello stare con lui , ma allo stesso tempo si rappresentava che la bambina ha mostrato paura di deludere la madre e pertanto, al fine di non far dispiacere la stessa, tendeva a reprimere le proprie emozioni. Veniva segnalato espressamente come in presenza di entrambi i genitori l'espressione corporea della bambina apparisse rigido e come la minore abbia manifestato disagio, cercando di evitare di far dispiacere qualcuno mostrando il proprio affetto verso il padre e i propri sentimenti.
Tale atteggiamento della minore appariva pertanto complementare ai bisogni della madre e non sintonico con i propri vissuti.
Pertanto, alla luce del complessivo quadro delineatosi, il tribunale riteneva opportuno un intervento in via di urgenza a tutela del minore ed emetteva provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis .15 c.p.c. in data 17 maggio 2024 con il quale disponeva l'affido della minore al SS competente al fine di tutelare la minore dalla elevata conflittualità genitoriale , evitando la condizione di pregiudizio e di costrizione emotiva rappresentata dal Servizio di Npia e consentire alla minore di costruire un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Veniva disposta altresì la prosecuzione della attività di presa in carico e di sostegno della minore già avviata da parte del Servizio di NPIA nonché l'avvio di entrambi i genitori ad un percorso di mediazione e di sostegno della genitorialità in collaborazione con il CF. In data 13 maggio 2024 la Corte di Appello di Messina rigettava il reclamo proposto dal avverso il decreto emesso dal Tribunale di Barcellona Pg del 4 Pt_1 maggio 2023 e per l'effetto confermava integralmente il suddetto provvedimento anche nella parte in cui prescriveva la predisposizione in favore delle parti e della minore di ogni forma di intervento e di supporto alla genitorialità. In data 21 maggio 2021 il PM trasmetteva per unione agli atti relazione aggiornata al 14 maggio 2024 redatta dal SS di Pace del Mela ove si dava atto della permanenza di una forte conflittualità genitoriale che si ripercuote in maniera negativa sul benessere della minore. Non emergevano segni di problematicità nel rapporto padre-figlia.
In un primo periodo si segnalava un atteggiamento funzionale dei genitori con conseguenti risvolti positivi sulla bambina, mentre nel periodo successivo si dava atto di una condotta ostativa o comunque non pienamente collaborativa della madre della minore. In data 28 maggio 2024 si costituiva il curatore della minore il quale, rilevando la sussistenza di incomprensioni e scarsa capacità comunicativa tra gli ex conviventi, con continue liti e controversie foriere di pregiudizio per la minore che appare fortemente condizionata, chiedeva la conferma del provvedimento indifferibile. In data 28 maggio 2024 la difesa di depositava Controparte_2 memoria difensiva nella quale contestava le scelte operate dai servizi Sociali e ribadiva la propria disponibilità nell'interesse della minore confutando le accuse di scarsa collaborazione. Allegava provvedimenti relativi ai procedimenti penali pendenti nei confronti del per i delitti di maltrattamenti in famiglia e per il delitto di cui all'art. 615 Pt_1 bis c.p.. e concludeva chiedendo la predisposizione di incontri protetti tra minore e padre. In data 29 maggio 2024 si svolgeva l'udienza per la conferma o modifica del provvedimento indifferibile emesso e si procedeva all'audizione dei genitori della minore. In tale sede la ha confermato i maltrattamenti subiti dal compagno CP_2 anche in presenza della minore e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi