Trib. Minorenni Trieste, sentenza 26/11/2024, n. 48
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Testo completo
Proc. n 8/2020 R.G. ADS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE
Il Collegio composto da:
dott. Silvia Balbi Presidente
dott. Mauro Sonego Giudice Relatore
dott. Barbara Santagata Giudice Onorario
dott. Vincenzo Dell'Erba Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n 8/2020 R.G. ADS concernente IL MINORE NATO A UDINE IL Persona_1
19.7.2014.
CONCLUSIONI DA PARTE DELL'AVVOCATO CP_1 Controparte_2
, come da foglio depositato il 2.10.2024:
[...]
NEL MERITO: Rigettare la richiesta di declaratoria dello stato di adottabilità del figlio minore
;
Persona_1 disporre il ripristino della responsabilità genitoriale della madre e l'affidamento alla medesima disporre il ripristino di contatti e visite madre figlio
IN VIA ISTRUTTORIA: come da richiamato foglio depositato il 2.10.2024:
CONCLUSIONI DA PARTE DELL'AVVOCATO FRANCESCA MORETTI, DIFENSORE DEL MINORE
[...]
MANDATO DEL TUTORE AVVOCATO , come da foglio depositato il Persona_2 Persona_3
7.10.2024:
- dichiararsi il non luogo a provvedere sulla messa in stato di adottabilità di ;
Persona_1
- dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SI (o CP [...]
);
Persona_4
1
- confermarsi l'affidamento al servizio sociale di , per sostegno dello stesso e degli Per_1
affidatari nonché per controllo periodico sulle nuove condizioni di affido;
- collocarsi in affido presso la famiglia della SI , che gli garantirà Per_1 Parte_1
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, secondo le specifiche esigenze del minore;
- disporre la sostituzione della persona del tutore del minore, anche in via provvisoria, con persona idonea e territorialmente più prossima al nuovo domicilio, previa revoca dell'attuale tutore, avv. ;
Persona_3
- pronunciarsi il divieto di espatrio o rimpatrio di con la SI (o Per_1 CP [...]
);
Persona_4
- confermarsi il divieto di avvicinamento al minore della madre naturale (o CP [...]
), al fine di tutelare il minore nella sua nuova collocazione. Persona_4
CONCLUSIONI DA PARTE DELL'AVVOCATO , INTERVENUTI CP_3 Controparte_4
, E , come da Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
memoria conclusiva autorizzata del 17.2.2023:
Si oppongono alla dichiarazione dello stato di abbandono e alla dichiarazione di adottabilità del minore . Persona_1
Formulano istanza di affidamento, anche di lunga durata, del minore in Persona_1
principalità alla zia SI , e chiedono che, in alternativa della Controparte_5
dichiarazione dello stato di adottabilità, valuti ed accolga la formulata istanza di affidamento.
CONCLUSIONI DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO, come da foglio del 14.10.2024: Parere favorevole conforme alle conclusioni del curatore.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.2.2017 il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Trieste chiedeva che a tutela del minore fosse disposto il suo affidamento Persona_1 all'Ente Locale con suo collocamento extrafamiliare presso idonea struttura assieme alla madre SI , se consenziente, ovvero con riconoscimento a incontri CP
madre/figlio secondo le modalità ritenute più opportune dal Servizio Sociale.
La domanda era motivata da quanto riferito dal Servizio Sociale e dal Centro di Salute Mentale di Udine Sud con le relazioni del 3.2.2017 con cui venivano segnalate le difficoltà della SI
a provvedere da sola, in difetto del riconoscimento da parte del padre, a cogliere CP
e soddisfare le esigenze del figlio . Il Servizio Sociale e il Centro di Salute Mentale Per_1
individuavano nel grave stato di malessere psichico della SI , già sottoposta CP
a un T.S.O. nel 2014, e nel manifestarsi dopo un periodo in cui quella era adeguatamente
2
compensata con una terapia farmacologica associata a una buona relazione con il personale sanitario, di una nuova crisi con evidenti segni di frattura psicotica. Patologia questa che aveva portato la SI a denunciare di abusi sessuali il nonno materno nei confronti CP
di , denuncia però che in seguito non ha trovato alcun riscontro. Per_1
Questo Tribunale per i Minorenni di Trieste sulla base delle richiamate relazioni con decreto del 16.2.2017 disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Persona_1
Comune di Udine, con suo collocamento presso idonea struttura protetta assieme alla madre, se consenziente, ovvero, nel caso inverso, autorizzando la SI a incontrare CP
il figlio in forma protetta secondo le modalità e i tempi ritenuti opportuni dal Servizio Sociale.
La stessa facoltà era riconosciuta ai nonni materni.
Dopo l'audizione della SI all'udienza del 4.4.2017 e dei nonni materni NO CP
e SI all'udienza del 18.4.2017, alla luce della successiva CP_6 Controparte_7
relazione del Servizio Sociale del 27.3.2017 da cui emergeva un quadro caratterizzato dai problemi psichici della madre e dalla mancanza di consapevolezza dei nonni materni SI
e SI della pericolosità per il OT di crescere con una CP_6 Controparte_7
mamma in quelle condizioni psicofisiche, questo Tribunale per i Minorenni di Trieste con il decreto del 3.5.2017 nel confermare quanto già disposto con il precedente provvedimento in ordine all'affidamento e al collocamento del minore e agli incontri madre/figlio e nonni/OT, disponeva consulenza tecnica d'ufficio volta a accertare “a) se la predetta (SI CP
) sia affetta da patologie psichiatriche e, in caso affermativo, quale ne sia la diagnosi e
[...]
quali le conseguenze nello svolgimento delle funzioni genitoriali;
b) quali siano gli obiettivi terapeutici perseguibili in relazione alle patologie eventualmente riscontrate;
c) quale sia la prognosi circa i tempi di presumibile conseguimento dei suddetti obiettivi terapeutici sul presupposto di una piena collaborazione del paziente;
d) se tali tempi siano compatibili con i tempi di attesa del bambino prima che questi maturi un danno grave e irreversibile sul piano psicoaffettivo;
e) se, nell'ipotizzato raggiungimento dei suddetti obiettivi terapeutici, la madre sarebbe o meno in grado di attendere alle proprie mansioni genitoriali da sola o con sostegni esterni. Valuti altresì il c.t.u. se siano individuabili risorse nell'ambito della famiglia allargata che possano supplire alle difficoltà della madre o, comunque, agevolare e supportare la figura materna nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Preso atto di quanto riferito specie con la relazione del 14.11.2017 dai Servizi e dalla comunità
“Il Granaio” di Aquileia in cui erano stati inseriti il minore assieme alla madre, e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del 18.1.2028 redatta dal Consulente tecnico d'ufficio dottor
, da cui emergeva la gravità del disturbo psicotico acuto prevalentemente Persona_5 delirante diagnosticato alla SI , patologia che, tra l'altro, aveva reso CP
necessario un secondo nel mese di luglio del 2017, questo Tribunale con il decreto del Pt_2
28.3.2018 aveva confermato quanto già statuito con i precedenti provvedimenti in ordine
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all'affidamento, al collocamento e ai rapporti con i parenti, aveva chiesto al Servizio Sociale di inviare una relazione sulla situazione del minore, sulla relazione madre/figlio, e sull'adesione della SI al trattamento terapeutico a lei proposto. CP
Richiamato il decreto del 27.6.2018 con cui era rigettata l'istanza della SI CP
volta a esser autorizzata a recarsi con il figlio per alcuni giorni nel luglio del 2018 a Per_1
Lignano Sabbiadoro presso l'abitazione dei suoi genitori, a fronte del positivo evolversi della situazione della SI , disponibile a assumere il trattamento farmacologico e a CP
aderire al percorso terapeutico propostole dal Centro di Salute Mentale, che risultava migliorata nel cogliere le esigenze del figlio , questo Tribunale per i Minorenni di Per_1
Trieste con il decreto del 28.11.2018 nel confermare l'affidamento del minore all'Ente Locale,
Comune di Mortegliano dava incarico ai Servizi coinvolti “di avviare un progetto di graduale autonomizzazione della coppia madre-bambino, con le dovute cautele e secondo le modalità
e i tempi ritenuti utili e necessari dai Servizi stessi, che preveda nella prima fase soltanto qualche giorno di permanenza al di fuori della struttura e, in caso di esito favorevole, maggiori spazi di autonomia sino all'uscita definitiva dalla struttura comunitaria, qualora l'evoluzione del percorso risultasse positiva, a luglio 2019, con contestuale attivazione di un servizio educativo domiciliare giornaliero molto consistente e mantenimento di tutti i tipi di supporto già avviati”.
Però, come risulta dalla segnalazione della Questura di Trieste del 6.4.2019 e dagli atti a questa allegati, e da quanto riferito dal Servizio Sociale del Comune di Mortegliano e dalla
Cooperativa Sociale 2001 con le relazioni di fine marzo/primi di aprile del 2019 risulta che con
l'interruzione a iniziativa della SI dell'assunzione del trattamento CP
farmacologico e del percorso terapeutico presso il Centro di Salute Mentale si sono ripresentati
i gravi problemi che già avevano determinato l'apertura del procedimento.
In particolare, sulla base dell'indicata documentazione con il decreto del 10.4.2019 si era evidenziato che “la madre di ha iniziato ad assumere atteggiamenti sempre più Per_1 oppositivi e disturbanti all'interno del contesto comunitario, ha interrotto il percorso di cura presso il C.S.M., sospendendo l'assunzione dei farmaci e non presentandosi più ai colloqui, ed ha ripetutamente ed arbitrariamente allontanato il figlio dalla struttura sino a rendersi irreperibile, assieme al bambino, per ventiquattro ore;
negli ultimi giorni, dopo avere definitivamente lasciato la comunità, si è ripresentata più volte tentando di portare via con sé
, il quale lo scorso 8 aprile è stato trasferito in un'altra struttura protetta al fine di non Per_1
essere ulteriormente esposto alle intemperanze materne e al rischio di essere nuovamente sottratto”.
A fronte del delineato radicale regresso della SI rispetto al percorso di CP
contenimento della sua