Trib. Minorenni Bari, sentenza 05/11/2024, n. 340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bari, sentenza 05/11/2024, n. 340
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bari
Numero : 340
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 936/2023 Reg. Abbandoni
TRIBUNALE PE R I MINO RENNI DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Celeste Calvanese Presidente
Dott.ssa Francesca Stilla Giudice relatore
Dott.ssa Rossella Perillo Giudice Onorario
Dott. Filippo Campobasso Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A nel procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore Persona_1
nata ad [...] in data [...], rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Matilde Cafiero
nei confronti di
- , difeso d'ufficio dall'Avv. Rossana Adele Surico;
Controparte_1
- , difesa di fiducia dall'Avv. Michela Lopolito;
Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 29 novembre 2023, il P.M., ai sensi degli artt. 8 e ss. della legge
184/83
, chiedeva l'apertura di un procedimento per verificare la sussistenza della condizione di abbandono della minore nata ad [...] in data [...], figlia di Persona_1 [...]
e di . CP_1 Parte_1
Giova premettere che la vicenda familiare della minore era già stata conosciuta da questo
Tribunale nell'ambito del procedimento nr. 896/2018 VG promosso dal PM in sede in ragione della accertata condizione di disagio socio-economico del nucleo familiare e alla situazione di pregiudizio in cui versava la bambina, affetta da “ritardo psicomotorio di media gravità”;

Con decreto del 4.7.2018, il Tribunale aveva affidato e sua sorella al Servizio ER Per_2
sociale del comune i RI per ogni intervento di sostegno, compreso l'eventuale collocamento in comunità.
1


In data 8.11.2018, le minori, unitamente alla madre, erano collocate presso la comunità alloggio
“Hope” in Gravina di Puglia.
Dalla lettura della relazione del CSM del 19.4.2019 era emerso che la madre delle minori non presentava patologie psichiatriche degne di nota, ma una disabilità cognitiva di grado lieve- moderato, risultante da deprivazione socio-ambientale e modeste risorse cognitive.
Con decreto emesso in data 8.1.2020, il Tribunale aveva confermato l'affidamento delle minori al Servizio sociale del comune di RI per la prosecuzione del percorso comunitario e per la regolamentazione, di concerto con la comunità collocataria, degli incontri padre-minori con cadenza, modalità e durata reputate opportune, avendo riguardo all'interesse delle minori.
Venivano incaricati i Consultori familiari di RI e Gravina di Puglia di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali del sig. e della sig.ra Controparte_1 Parte_1
nonché veniva disposta la prosecuzione della presa in carico di a cura del servizio
[...] Per_2
di IA.
Con relazione del 23.3.2020, il Consultorio di RI si era espresso negativamente sulle risorse genitoriali del sig. sottolineando che “il soggetto verosimilmente non Controparte_1
si propone come un educatore, come una persona che intenda stimolare la crescita delle figlie.
In sintesi, il soggetto non ha grandi risorse e grandi potenzialità. Qualora si intenda fare effettuare a favore del soggetto un percorso di recuperabilità delle funzioni genitoriali si stima che esso abbia possibilità di successo esigue”.
Dall'esame della relazione della Comunità del 28 ottobre 2020, era emerso che la madre delle minori era ben inserita nel gruppo e mostrava miglioramenti nelle sue capacità accuditive. proseguiva il suo trattamento logopedico e neuro-psicomotorio. Il sig. aveva Per_2 CP_1
presenziato agli incontri quindicinali con scarsa costanza destando sofferenza nelle figlie. Il padre delle due bambine, anche nelle videochiamate, si era rivelato incostante. Le minori incontravano i nonni paterni e in due circostanze avevano ricevuto la visita anche dei nonni materni. La relazione genitoriale si era interrotta dopo una breve riconciliazione;

In sede di udienza del 30 novembre 2020, la signora aveva espresso la sua stanchezza per Pt_1
la permanenza in comunità, dichiarando la sua volontà di vivere in autonomia con le figlie rimanendo peraltro in Gravina di Puglia.
Con nota del 14 dicembre 2020, la Comunità aveva segnalato che la signora aveva ricevuto Pt_1 messaggi di minaccia da parte del sig. il quale pretendeva una parte dell'indennità di CP_1
frequenza destinata alla primogenita Era stata disposta la sospensione delle Per_2
videochiamate padre-figlie per evitare che i contatti fossero strumentalizzati dall'uomo per insultare e minacciare ulteriormente l'ex compagna.
2
Il Tribunale, con decreto del 9 giugno 2021, aveva dichiarato sospeso dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori. Veniva confermato l'affidamento delle minori al Servizio sociale del comune di RI per la prosecuzione del percorso comunitario e per l'elaborazione di un progetto di autonomizzazione in favore del nucleo madre-minori. Veniva disposto il ripristino dei contatti padre-minori limitatamente a videochiamate da effettuarsi tramite gli operatori comunitari, con facoltà di interruzione in caso di accertate criticità. Veniva confermato l'incarico al consultorio familiare di Gravina di Puglia di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali della sig.ra . Parte_1
Proseguivano gli interventi del servizio di IA in favore di Per_2
Il servizio sociale affidatario, con relazione del 5 giugno 2023, rappresentava che: la minore era in cura presso la IA di Gravina;
la minore affetta da “sindrome Per_2 ER ipercinetica, disabilità intellettiva di grado lieve, disturbo del linguaggio espressivo”, doveva al più presto intraprendere il percorso di logopedia e neuropsicomotricità prescritto dalla IA di Gravina.
Non era stato possibile avviare il progetto di semi-autonomia perché la madre continuava “a mostrare una sorta di inaffidabilità sia per quanto concerne le cure igieniche personali e ambientali che l'attenzione affettiva ed educativa nei riguardi delle due figlie”. Il Servizio, in relazione alla figura genitoriale materna si esprimeva sostenendo: “la sig.ra non è in grado, Pt_1
senza il continuo supporto educativo, di garantire un'idonea gestione della vita quotidiana e familiare sia propria che delle figlie”;

Il Tribunale, con decreto del 20 luglio 2023 aveva incaricato il Servizio sociale del comune di
RI di reperire una famiglia disponibile all'affidamento delle minori.
Con decreto del 24 agosto 2023, il Collegio, alla luce della segnalazione degli operatori della comunità ospitante, aveva disposto l'invio delle minori per una valutazione all'U.O.S.D.
Psicologia Giada presso l'Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Aveva, inoltre, stabilito che le uscite dalla comunità delle minori, insieme alla madre, avvenissero esclusivamente alla presenza di un operatore, con divieto di contatti delle minori in comunità con soggetti esterni diversi dai familiari.
In data 10 ottobre 2023 il Servizio sociale del comune di RI aveva denunciato che in data
5 ottobre 2023 la signora aveva abbandonato la comunità alloggio “Hope” Parte_1
presso la quale era collocata unitamente alle minori. La donna, contattata dalla coordinatrice comunitaria, aveva dichiarato “di non voler stare più in comunità perché intenzionata a vivere con il suo nuovo compagno sig. conosciuto sulle reti social, con il quale ella si è Per_3
3
allontanata. Rivolgendosi alle figlie la stessa ha così dichiarato: “basta non vi sopporto più, non ce la faccio più”.;

Alla luce dell'istruttoria espletata che aveva posto in luce la grave inadeguatezza della signora
e del signor a curare e gestire in modo appropriato le Parte_1 Controparte_1
figlie, per le quali entrambe le figure genitoriali avevano mostrato disinteresse, come da ultimo attestato dall'allontanamento dalla comunità della stessa madre, il Tribunale, con decreto definitivo del giorno 8 novembre 2023 aveva dichiarato entrambi i genitori decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle suindicate minori. Aveva nominato come tutore provvisorio l'avvocato Cafiero Matilde e confermato il collocamento delle minori in comunità, incaricando il Servizio sociale del comune di RI, in collaborazione con la IA, secondo quanto di competenza, di proseguire gli interventi di sostegno e supporto in favore delle minori. Da ultimo, il Tribunale aveva disposto gli incontri protetti tra le minori e i genitori, secondo i tempi indicati dal Servizio sociale del comune di
RI, cin facoltà di sospenderli ove contrari agli interessi delle due bambine.
Sulla base di questi elementi, rilevato il perdurare dell'assenza di condizioni di vita e familiari idonee al corretto sviluppo e per una crescita psico-fisica funzionale della bambina, questo
Tribunale, su richiesta del PM in data 29 novembre 2023, con decreto emesso in data primo dicembre 2023, disponeva l'apertura del presente procedimento per l'accertamento dell'eventuale sussistenza dello stato di abbandono della minore . Persona_4
La prima udienza di comparizione delle parti fissata per la data del 9 gennaio 2024 veniva rinviata alla data del 23 gennaio 2024.
La signora dichiarava di non avere più rapporti con il padre delle bambine Pt_1 Parte_1
e di avere una relazione stabile con il signor disponibile con lei a prendersi cura di Per_3
e Rappresentava di essersi allontanata dalla Casa famiglia e di non sentire le Per_2 ER
figlie dal mese di ottobre (“sono andata via ad ottobre dalla comunità Hope di gravina perché non stavo bene. Ero sempre nervosa e piangevo. Non mangiavo più. ADR: mi sono posta il problema delle mie figlie però era peggio se rimanevo perché stavo male io. ADR: ho comunicato alle mie figlie prima di andare via la mia intenzione di lasciare la struttura. Ho detto loro che andavo a trovare una casa e un lavoro e loro l'hanno presa bene. ADR: vorrei iniziare
a fare gli incontri se possibile (…) ADR: sono al corrente del fatto che le bambine sono in carico alla IA ADR: sono in grado di occuparmi ADR: so che la grande ha problemi di linguaggio e che la piccolina non cresceva ADR: sono al corrente che la bambina toccava un maschietto nelle
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