Trib. Minorenni Genova, sentenza 14/10/2024, n. 174

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Genova, sentenza 14/10/2024, n. 174
Giurisdizione : Trib. Minorenni Genova
Numero : 174
Data del deposito : 14 ottobre 2024

Testo completo

n. 559/24 cont
T R I B U N A L E P E R I M I N O R E N N I D I G E N O V A
V i a l e I V n o v e m b r e n ° 4 , 1 6 1 2 1 G e n o v a

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in Camera di Consiglio il giorno 23.09.2024 nelle persone dei Signori:
Dott.ssa Manuela Casella Presidente est.
Dott. ssa Claudia Seddaiu Giudice
Dott. ssa Simonetta Lumachi Giudice Onorario
Dott. Luca Marangon Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura relativa ai minori nato il [...] a [...], Persona_1
nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...], residenti a Persona_2 Parte_1
Filattiera Via Scorcetoli Provinciale 39, figli di nato il [...] a [...], Persona_3 rappresentati e difesi dal XUratore speciale avv. Valentina Rigutini del foro di Massa
e di
nata il [...] A Pontremoli (MS), Persona_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Amalia Monopoli (C.F. ed Ilaria Imparato C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Amalia Monopoli, C.F._2
Via G.Porzio n°4-80143 Napoli PEC Email_1


Sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza cartolare del 17.09.2024
Per i minori: il curatore speciale avvocato Valentina Rigutini chiede “(..)se il Tribunale lo riterrà opportuno, nell'interesse dei ragazzi, una verifica di corrispondenza tra la loro istruzione acquisita con il modello parentale, con dettami e livelli di istruzione pubblica, tramite gli esami intermedi previsti per tale tipo di istruzione(..)” specificando di non avere nulla da obiettare sull'eventuale prosecuzione della loro istruzione parentale, ma di ritenere altresì importante l'acquisizione “di titoli di studio previsti per il sistema dell'istruzione vigente, ossia la licenza della scuola secondaria di primo grado o il diploma di maturità”;

Per i genitori: gli Avv.ti Amalia Monopoli e Ilaria Imparato insistono per l'integrale accoglimento delle già rassegnate conclusioni, che riportano:- “accertare e dichiarare che i sig. Parte_2 non hanno adottato condotte pregiudizievoli ai figli minori e , con la Per_1 Per_2 Pt_1 conseguenza che nessun provvedimento andrà adottato nei confronti dei genitori;-revocare il provvedimento adottato in data 28 Marzo 2024 di nomina del curatore speciale ex art. 473bis 8 comma 2 c.p.c. e di richiesta al Servizio sociale di di procedere ad indagine socio- CP_1 familiare e di attivare con i competenti Servizi Sanitari le opportuni interventi;- considerata la “non soccombenza”, nel presente procedimento, dei signori si chiede che il compenso Parte_2 del Curatore speciale non venga posto a loro carico”;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con In seguito al ricorso del PM in data 25.03.2024, il nominava ai minori un Curatore speciale ai sensi dell'art 473 bis comma 2 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione personale delle Parti, con i difensori e Curatore speciale, dinanzi a sé il 09.07.24, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di procedere ad indagine socio-familiare e di attivare, con il consenso dei genitori, gli opportuni interventi a tutela dei minori.
Dalla narrativa del ricorso del Pm e dalla documentazione prodotta in atti risultava che:
-l'apertura della procedura del procedimento a tutela dei minori si era resa necessaria a seguito della segnalazione del Comune di Filattiera avvenuta in data 05.05.2022 “ (..)dalla quale si evinceva una situazione di presunta inadempienza scolastica, in quanto i minori, in istruzione parentale, non venivano iscritti dai genitori all'esame di fine anno di passaggio alla classe successiva”. Tale decisione genitoriale veniva dagli stessi giustificata attraverso uno scambio con il Sindaco del
Comune attraverso una dettagliata cronologia normativa. “Il giudice di pace di Pontremoli il
7.12.2023, sentenziava in favore dei due genitori di non doversi procedere per la non sussistenza del fatto, essendo stato abrogato nel 2023 l'art.731 c.p. e non essendoci quindi presupposti per
l'inadempienza scolastica (..)” . Dalla relazione (in data 31.10.2022) della Polizia Intercomunale di
Pontremoli e Filattiera, emergeva il quadro di una famiglia con pochi rapporti con gli altri abitanti, che non frequentavano la parrocchia anche se a dire di alcuni risultavano essere molto religiosi, rasentando comportamenti quasi “integralisti”. I genitori risultavano avere lavori saltuari: il padre
come elettricista, la madre (pur risultando avere due lauree e provenire da una famiglia abbastanza facoltosa di Pontremoli) sembrava accettare solo supplenze in Istituti scolastici e i ragazzi non facevano vita sociale con i loro coetanei, non frequentando le scuole, né tantomeno i corsi di catechismo organizzati dalla parrocchia. Il Servizio Sociale, su mandato della procura, aveva convocato in più occasioni i genitori al fine di conoscere il nucleo ed eventualmente proporre una progettualità a sostegno dello stesso, non ricevendo risposte e vedendo tutti gli appuntamenti notificati sistematicamente disattesi dagli stessi;

-in data 05.06.2024 gli avvocati Amalia Monopoli e Ilaria Imparato depositavano comparsa di
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