Trib. Minorenni Torino, sentenza 04/12/2024, n. 604
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
Riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa Isabella TEDONE
GIUDICE REL. dr.ssa Giulia PREVITERA
GIUDICE ONORARIO dr. Stefano BUGIANI
GIUDICE ONORARIO dr.ssa Silvia SOLIA
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2346/2023 Reg. Cont. promosso ai sensi degli artt. 8 e ss. Legge n. 184/1983 dal PUBBLICO MINISTERO per accertare lo stato di eventuale abbandono e adottabilità del minore nato a Persona_1
Ponderano (BI) il 20.12.2022, figlio di e , Persona_2 Controparte_1 con l'intervento del Tutore del minore, Direttore del Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali di Biella, causa passata in decisione nella camera di consiglio del 12 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni:
Difensore della madre, avv.to Alessandra Bianco:
“…chiede che il Tribunale Ill.mo voglia:
In via pregiudiziale/preliminare:
- Valutare la sospensione della procedura in attesa dell'esito del test sul DNA volto ad accertare la paternità biologica del minore;
In via principale:
- Dichiarare non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità del minore Persona_1
- Confermare la presa in carico di mamma e bambino da parte dei competenti servizi, sociale e specializzati, con predisposizione di un adeguato progetto di supporto e monitoraggio.
In subordine:
- In caso di pronuncia di adottabilità del minore, si chiede che venga disposto il mantenimento dei rapporti madre/figlio”
1
Difensore del padre, avv.to Ludovica Airola:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale per i Minorenni, contrariis reiectis
- dichiarare lo stato di adottabilità del minore con assunzione di ogni Persona_1
consequenziale provvedimento”
Difensore del minore, avv.to : CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale per i Minorenni, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare lo stato di adottabilità del minore con interruzione dei rapporti con la Persona_1 famiglia di origine”.
Pubblico Ministero:
“Il PM, letti gli atti, in particolare le relazioni sociali e la memoria del C.S., chiede, come da ricorso introduttivo, che il minore sia dichiarato adottabile, con interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 12.12.2023 il Tribunale, su conforme ricorso del Pubblico
Ministero, ha ordinato l'apertura della procedura per l'eventuale adottabilità del minore;
ha sospeso la responsabilità genitoriale della madre, ha nominato Tutore provvisorio il Direttore del Consorzio
IRIS di Biella;
ha disposto che il minore venisse collocato in una famiglia affidataria avente i requisiti di idoneità all'adozione prevedendo che nelle more del reperimento della predetta risorsa il minore rimanesse collocato nella famiglia affidataria ospitante;
ha autorizzato incontri madre-figlio da svolgersi in luogo neutro secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti, compatibilmente in ogni caso con le condizioni psicofisiche della madre;
ha incaricato il Servizio
Sociale, il servizio di N.P.I./Psicologia e il CSM, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, di procedere ad approfonditi accertamenti in ordine alla condizione psicofisica e psico-evolutiva del minore, alla situazione personale e familiare della madre e del padre, alle loro capacità genitoriali e ai profili di personalità e al funzionamento della madre, nonché all'esistenza di eventuali parenti entro il quarto grado disponibili all'affidamento del minore.
In adempimento alle norme processuali di cui alla legge 149/2001, il Tribunale ha nominato due distinti difensori d'ufficio alla madre e al padre e ha nominato un difensore del bambino nella persona dell'avv.to . CP_2
Si sono costituiti in giudizio i legali della madre, del padre e del minore.
2
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite le relazioni dei Servizi di territorio e si è provveduto all'audizione della madre, dell'amministratore di sostegno della stessa, degli affidatari del minore e del Tutore, mentre non è stato possibile procedere all'audizione del padre non essendo egli comparso all'udienza fissata (udienze 25.03.2024 e 17.05.2024).
A seguito della concessione di apposito termine, le parti hanno svolto le proprie difese e precisato le conclusioni come riportato in epigrafe.
Infine, il Pubblico Ministero in sede ha espresso il parere.
La procedura è stata definita nel corso della Camera di Consiglio del 12 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che la situazione del minore veniva sottoposta all'attenzione di questo Tribunale con l'attivazione in data 17.03.2023 da parte del P.M. di un procedimento de potestate (proced. N. 88/2023 Reg. Cont.) finalizzato a disporre l'inserimento di madre e minore in idonea comunità mamma-bambino, prevedendo che in caso di rifiuto della donna il piccolo venisse collocato in famiglia affidataria, nonché si chiedeva la presa in carico del nucleo da parte del Servizio
Sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile per la valutazione delle funzioni genitoriali, oltre alla presa in carico della madre da parte del CSM e alla regolamentazione degli incontri padre-figlio, con prescrizione ai genitori di collaborare e nomina di un Curatore Speciale al minore;
veniva richiesto, inoltre, di valutare all'esito dell'istruttoria la decadenza di madre e padre dalla responsabilità genitoriale.
A fondamento del ricorso veniva rappresentata la condizione di pregiudizio psico-evolutivo nella quale versava esposto a un ambiente familiare ostativo a una sua crescita serena ed Per_1
equilibrata a causa delle profonde fragilità genitoriali.
Segnatamente, la situazione del nucleo familiare era stata segnalata alla Procura sede dal
Servizio Sociale che aveva appreso del minore per il tramite di una segnalazione anonima. Dalla lettura del ricorso introduttivo (del quale si riporta un estratto per esigenze di economia motivazionale) si evinceva che “la persona che aveva effettuato la segnalazione raccontava che, mentre la madre cambiava il pannolino a aveva notato nel neonato una “bruciatura estesa Per_1 riconducibile a una trascurata dermatite da pannolino” (la pediatra del minore, su richiesta, trasmetteva ai S.S. foto della suddetta dermatite). Proseguiva raccontando che, quando il bambino aveva pochi giorni di vita, il compagno della madre lo aveva “lanciato ripetutamente in aria, per giocare” e che spesso i genitori “picchietta(va)no la testa del bambino sopra la fontanella ancora aperta”. Inoltre, per far dormire il bambino, intingevano “il ciuccio nello zucchero rischiando il soffocamento”, omettendo altresì di tenere il bambino in posizione sollevata “per il tempo necessario
3 alla digestione”. Riferiva che la madre del bambino era solita trascorrere molto tempo presso un bar, anche in orario notturno e che, forse, che forniva prestazioni sessuali a pagamento. Infine sosteneva che, all'interno dell'abitazione familiare, vi erano “diverse bottiglie di alcolici, sia piene, sia vuote” e “un forte odore di marcio”.
I S.S. trasmettevano altresì relazione sociale del 2016, relativa alla madre del minore,
, dalla quale emergeva quanto segue. La giovane risulta affetta da un ritardo mentale medio CP_1
ed era seguita dalla N.P.I. di Biella. Dalla relazione emerge che anche la madre di , sig.ra CP_1
, risulta affetta da un ritardo mentale moderato, con funzionamento globale Parte_1
gravemente compromesso. La madre della giovane non accudiva, moralmente e materialmente, la figlia in modo adeguato, motivo per cui, spesso, trovava ospitalità presso la zia, sig.ra CP_1
. Persona_3
In ragione di tale segnalazione urgente, i S.S. il 31.01.2023 si portavano presso l'abitazione del minore. Erano presenti la madre del minore, la nonna materna e la zia Persona_3
(amministratrice di sostegno della madre del minore). I S.S. notavano come la casa fosse in disordine
e maleodorante, con spazi non adeguai alla crescita del bambino. Alla richiesta di controllare che il bambino stesse bene, la madre mostrava la dermatite da pannolino. La donna veniva sollecitata a tenere pulito il bambino e a cambiargli il pannolino con maggiore frequenza.
I S.S., in tale occasione, proponevano alla madre del minore una serie di interventi di sostegno
e monitoraggio rispetto ai quali la donna, supportata dalla di lei madre, manifestava il consenso.
Non venivano, invece, fornite informazioni sul padre del minore. I S.S. trasmettevano nuova relazione sociale del 07.03.2023, dalla quale emergeva che il padre del bambino viveva insieme al nucleo, senza ulteriori aggiornamenti in merito al genitore. I S.S. davano atto che il consenso prestato dai genitori fosse poco autentico. In particolare, sin dal primo intervento attivato a inizio febbraio 2023, la madre del minore dimostrava di non voler collaborare con i S.S. richiedendo, di volta in volta, di spostare o annullare l'intervento. Nel tentativo di far comprendere alla giovane madre l'importanza degli interventi nell'interesse del minore, la donna riferiva di sentirsi poco libera dopo la nascita del figlio e che, forse, sarebbe stato meglio lasciarlo in ospedale.
Nel corso di una visita domiciliare, i S.S. riuscivano a ottenere nuovamente il consenso della donna ai progetti proposti. Si proseguiva, così, con gli interventi. I SS evidenziavano come la madre non fosse autonoma nel prendersi cura del figlio, con la tendenza a delegare ad altri le funzioni di cura. Sia la madre che la nonna materna, infatti, faticavano a occuparsi adeguatamente del bambino, con riferimento, soprattutto, all'alimentazione e all'igiene (cambio pannolini, utilizzo acqua corrente per lavare il bambino, utilizzo di apposite creme prescritte dalla pediatra, pulizia zona genitale).
Nonostante le numerose sollecitazioni da parte dei S.S., le due donne non mettevano in pratica i
4 consigli. Inoltre, nel corso dei primi mesi di vita, il bambino presentava
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