Trib. Minorenni Milano, sentenza 09/12/2024, n. 676
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 2792/2024 R.G. MIN. ADS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott.ssa Rosa Muscio Presidente relatore
Dott.ssa Ilaria Mazzei Giudice
Dott.ssa Norma Lucrezia Ghisotti Giudice Onorario
Dott. Andrea Denaro Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe, promosso in data 13.5.2024 dal Parte_1 ai sensi dell'art. 8 della legge 184/1983, iscritto a ruolo il 13.5.2024, a tutela della minore
nata a [...] il [...], collocata presso la comunità familiare Persona_1
“Dolfin”, con il difensore avvocato Maria Carla BARBARITO del foro di Milano, nominato con decreto presidenziale del 13/14.5.2024 cron. 633 e 634/2024, costituito con memoria di costituzione, depositata in data 13.9.2024
figlia di
pagina 1 di 28
nata a [...] il [...], senza fissa dimora, Persona_2
ultima residenza in Golfo degli Aranci via Lussu 22, cancellata per irreperibilità il
28.3.2023, attualmente domiciliata presso la Casa comunale di accoglienza
[...]
a Milano viale Ortles 69, assistita e difesa d'ufficio dall'avvocato Giorgio Per_3
PELIZZOLA con studio in Milano via Cesare Battisti 15
PARERI E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero
“In relazione al fascicolo in epigrafe e letti gli atti, il Pubblico Ministero esprime parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità della minore;
prosecuzione dei sostegni attivati e dell'affido del minore all'ente con conferma dello stato di adottabilità del minore
e collocamento presso una famiglia affidataria”.
Il tutore della minore
“Vista la richiesta di codesto Tribunale, acquisito il parere favorevole degli assistenti sociali referenti della minore per lo scrivente Ente, si esprime in qualità di Tutore PARERE
FAVOREVOLE alla dichiarazione di adottabilità della minore ”. Persona_1
Il difensore della minore parere
“sussistono ai sensi dell'art. 8, L. 184/1983, tutti i presupposti affinché venga dichiarata
l'adottabilità della minore. Non solo: l'emissione del provvedimento in questione risulta assai urgente tenuto conto dell'età di (cinque mesi) e, dunque, della necessità per PE
la stessa di ricevere attenzioni, accudimento affettivo, cure materiali nonché stabili figure genitoriali di riferimento a lei dedicate e un nucleo familiare idoneo nel quale poter crescere”.
Conclusioni
pagina 2 di 28
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
✓ accertare lo stato di abbandono della minore;
✓ conseguentemente, dichiarare l'adottabilità della minore nata a [...]
Milano il 26 aprile 2024, per le ragioni esposte nel parere ex art. 15 l. 184/83 sulla dichiarazione di adottabilità, depositato in data 24 ottobre 2024”.
Il difensore della madre
“Non sono state rassegnate conclusioni”.
pagina 3 di 28
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: i provvedimenti provvisori e istruttori
Il Pubblico Ministero, con ricorso depositato in data 13.5.2024, chiedeva la dichiarazione di adottabilità della minore attese le gravi fragilità della madre, che Persona_1
inizialmente si era dichiarata contraria al riconoscimento della bambina, era priva di validi documenti di identificazione, non aveva una casa, né un lavoro, né una famiglia di supporto, avendo interrotto i rapporti con la sua famiglia adottiva, presentava diverse fragilità psichiche (politraumatica con progressivo sviluppo di grave marginalità sociale sino alla attuale condizione di homeless).
Con decreto presidenziale del 13/14.5.2024 cron. 633 e 634/2024 veniva dichiarata
l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, veniva sospesa in via di urgenza la madre dalla responsabilità genitoriale, veniva nominato il comune di Milano
Tutore della minore, venivano sospese le dimissioni della neonata dall'Ospedale ove era nata ed era ancora ricoverata, veniva designato il Giudice relatore e venivano nominati il difensore della minore e il difensore della madre.
Con decreto provvisorio del 15/17.5.2024 cron. 657/2024 il Tribunale, così provvedeva:
“premesso che La situazione della minore veniva portata all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano con comunicazione del 26.4.2024 dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Santi Paolo e Carlo, che evidenziava la nascita della bambina da madre che non voleva essere nominata. Seguivano ulteriori note in data 7.5.2024 e 10.5.2024 in cui l'Ospedale segnalava che
✓ la madre aveva deciso di riconoscere la bambina, riconoscimento complicato dall'assenza di un valido documento di riconoscimento della madre ed intervenuto solo in data 9.5.2024;
✓ la madre è persona priva di riferimenti familiari di supporto, avendo interrotto i rapporti con la sua famiglia adottiva e avendo vissuto secondo il suo racconto in diverse parti di Italia e da ultimo in Svizzera con un compagno maltrattante, padre della bambina cui non aveva riferito della gravidanza e dal quale si era allontanata nel mese di aprile 2024 per essere ospitata da un'amica a Chiavenna e poi essere, per il tramite dei Servizi Sociali, collocata presso la comunità CAV di via Tonezza
a Milano ed essere presa in carico in relazione alla gravidanza dal Centro Salute e Ascolto Donne Immigrate dell'Ospedale San Paolo;
pagina 4 di 28
✓ la madre è apparsa in grande difficoltà, non voleva riconoscere la bambina, chiedeva il parto cesareo per paura del parto, nel contesto comunitario (dal 28.3.2024 al
19.4.2024) ha posto in essere agiti non consoni o comunque singolari (fumare negli spazi interni, sottrarre cibo dalla dispensa, rubare oggetti alle altre ospiti per poi abbandonarli rotti in altri posti della comunità, otturare le tubature dei bagni riempiendoli di carta, detersivo o altri oggetti, allontanarsi dalla comunità rientrando ad orari non autorizzati, non tollerare la presenza e il pianto dei bambini, stare sveglia durante la notte disturbando in preda all'ansia e urlando), aggravatisi con l'avvicinarsi del parto e divenuti allarmanti (dare fuoco ad un pezzo di rotolo di carta, dare fuoco con un accendigas sottratto in cucina il 18.4.2024 ad una cassettiera in plastica e stoffa dando la colpa da una altra ospite che era invece nella sua stanza – confr. relazione della comunità educativa del 19.4.2024);
✓ la donna non si presentava il giorno 22.4.2024 programmato per il parto cesareo, essendosi allontanata dalla comunità per tornare nella zona di Chiavenna e, presentatasi all'Ospedale di Sondrio, veniva accompagnata in ambulanza all'Ospedale San Paolo dove il 26.4.2024 con parto cesareo nasceva la bambina;
✓ la donna in Ospedale, dopo la nascita della bambina, ha fatto diversi colloqui psicologici di controllo (relazioni del 30.4.2024, 2.5.2024 e 3.5.2024) e una visita psichiatrica (relazione del 7.5.2024), dando la propria disponibilità al collocamento con la bambina in comunità, consapevole delle sue difficoltà e della necessità di aiuto materiale e morale per crescere la figlia;
rilevato che:
✓ con ricorso ai sensi dell'art. 8 della legge 184/1983, depositato in data 13.5.2024, il Pubblico Ministero chiedeva:
“Che codesto Tribunale voglia procedere ex art. 8 e ss. L. 184/83 nell'interesse dei minori in oggetto, adottando all'uopo ogni opportuno provvedimento a tutela degli stessi.
In particolare, appare necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, anche inaudita altera parte, come di seguito specificato:
• dichiarare lo stato di adottabilità del minore, con tutte le conseguenze di legge;
• disporre la nomina del curatore speciale;
• adottare i provvedimenti provvisori ex art. 10 L. 184/83, in particolare, disporre l'affido delle minori all'ente territorialmente competente, con idoneo collocamento comunitario del minore unitamente alla madre;
Riservandosi, altresì, questo P.M. di meglio ed ulteriormente precisare le proprie richieste nel prosieguo dell'istruttoria”;
✓ con decreto presidenziale emesso in data 13.5.2024 è stata, quindi, disposta l'apertura del presente procedimento relativo allo stato di abbandono della minore, con sospensione in via di urgenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale della madre e nomina del comune di Milano quale tutore provvisorio della minore e del difensore della minore e difensore di ufficio alla madre, al fine di assicurare adeguata difesa processuale, disponendo altresì la sospensione delle dimissioni della neonata dall'Ospedale sino a diverso provvedimento di questo Tribunale;
pagina 5 di 28
considerato che:
✓ la situazione di pregiudizio cui si trova la minore è determinata dalle gravissime difficoltà della madre, come sopra descritte sulla base delle indicazioni delle relazioni dei Servizi Sociali ospedalieri e della relazione dell'equipe educativa della comunità ove la donna è stata collocata prima del parto;
si aggiunga che in data 14.5.2024 l'Ospedale San Paolo ha trasmesso una nuova relazione di aggiornamento, dando atto di comportamenti della madre (è stata trovata aggirarsi nel reparto di degenza svestita) che hanno reso necessaria una nuova visita psichiatrica in data 13.5.2024 e in data 14.5.2024;
la relazione datata 14.5.2024 conclude nel senso che “le anomalie comportamentali osservate sembrano in prima ipotesi coerenti con una ridotta capacità di adattamento alle regole previste dalla vita comunitaria e non ad una franca disorganizzazione idetica o comportamentale.
La paziente non ha mai presentato sintomi della sfera psicotica ed è parsa consapevole della possibilità che il TM possa collocare solo la neonata, nella quale evenienza sceglierebbe di recarsi in dormitorio, non avendo alcuna possibilità di supporto abitativo. Dall'anamnesi raccolta e dall'osservazione non sembra emergere un disturbo psichiatrico maggiore anche se sembra indicato a discrezione del TM avviare a completamento della valutazione in corso una valutazione psicodiagnostica comprensiva del profilo cognitivo”;
la relazione dei Servizi Sociali Ospedalieri del 14.5.2024 dà atto che