Trib. Minorenni Milano, sentenza 04/07/2024, n. 367

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 04/07/2024, n. 367
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 367
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo

N. 2966/2023 R.Gen. MIN


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa E M Presidente Relatore
Dott.ssa R M Giudice
Dott.ssa S S Giudice Onorario Dott. C L Pe Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 473 bis. 13 - 29 c.p.c. dal PM sede con ricorso iscritto in data 21/12/23 a tutela della minore:
nata a Milano il 26.12.2008 Persona_1
Residenza: V.Le Ungheria N. 9 , Milano (Mi)
Figlia di
nata a Lima il 21.2.1971 Persona_2 Cittadinanza: Peru' Codice Fiscale: PartitaIVA_1
Residenza: Viale Ungheria 9, Milano (Mi)
E di
nato a Cajamarca il 25/09/1971 Parte_1 Cittadinanza: Peru' Codice Fiscale: PartitaIVA_2
Residenza: Viale Ungheria 9, Milano (Mi)

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CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: chiede che il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 333 c.c. adotti tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della minore e, in particolare, confermi l'affido della minore all'ente e la limitazione della responsabilità genitoriale della madre, con collocamento idoneo anche presso idonea struttura;

Premesso che :
Con decreto n. 143/2018, la minore è stata affidata all'Ente, con la previsione di interventi di sostegno e monitoraggio. Il servizio sociale affidatario ha evidenziato la necessità di valutare un idoneo collocamento Per_ di attesa l'impossibilità di attuare un progetto educativo e di supporto psicologico a favore della stessa.
E' stata in particolare riferita, con relazioni del 18 gennaio 2023 - 5 settembre 2023 poste a fondamento del ricorso introduttivo – la difficoltà incontrata dal servizio dell'Ente Per_ affidatario nell'attivazione degli interventi educativi in favore di il cui percorso scolastico si presenta altresì come difficile e preoccupante a motivo delle numerose assenze che hanno impedito alla minore non solo di portare avanti con profitto la sua formazione, ma anche di integrarsi con i pari e di beneficiare delle proposte e delle attività a lei offerte. La minore viene descritta come bisognosa di un supporto educativo oltre che psicologico in quanto possiede buone risorse che potrebbero rafforzarsi se inserita in un progetto comunitario al di fuori del contesto familiare. La madre ha interrotto i rapporti con il servizio, il padre che fino ad ora aveva mantenuto sporadici rapporti con la figlia è tornato
a vivere presso l'abitazione familiare – pare da separati in casa.
Ritenuto che:
Per quanto dalla storia del nucleo familiare, come desumibile anche dagli atti acquisiti del procedimento n. 6/17 VG , risulti evidente una fragilità genitoriale che nel tempo con la Per_ crescita di (che presenta un funzionamento intellettivo ai limiti inferiori nella norma) si è tradotta nella incapacità della madre di assumere un ruolo normativo ed educativo anche di riflesso ad un legame molto forte che vede la minore completamente dipendente Per_ dalla genitrice, tuttavia, è altrettanto evidente che, data l'età ( compirà 16 anni il prossimo dicembre) sia necessario un percorso che accompagni la minore in prima persona verso una responsabilizzazione e comprensione delle conseguenze delle proprie scelte e dei propri comportamenti rinunciatari e di disinvestimento dei quali è ormai chiamata a rispondere così da definire con la stessa, in base alle sue inclinazioni ed obiettivi, il miglior percorso educativo che la riguardi, anche attraverso un percorso di rielaborazione della storia familiare. Anche l'ipotesi progettuale ipotizzata dal servizio di un collocamento della minore in un contesto educativo al difuori del nucleo familiare non può prescindere, proprio in ragione dell'età, di una anche minima partecipazione e
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collaborazione effettiva della minore, pena il rischio di condotte - anche solo dimostrative
(fughe) - che la potrebbero esporre a rischi maggiori.
A giudizio del Collegio l'intervento dell'Autorità Giudiziaria non deve quindi proseguire in sede civile attraverso provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, ma con riferimento agli artt. 25 ss R.D.L.1404/34, all'interno cioè di una cornice istituzionale che obblighi la ragazza a presentarsi agli appuntamenti, ad aderire con costanza ai percorsi educativi per lei predisposti - eventualmente comprensivi di un collocamento in ambito esterno alla famiglia di origine - e ad investire sul proprio futuro, rispondendo delle proprie condotte.
Gli atti vanno dunque ritrasmessi al P.M. sede per le sue eventuali iniziative in relazione alla minore
La pronuncia può essere emessa de plano apparendo superflua la preventiva instaurazione del contraddittorio, atteso che nei tempi di legge occorrenti in ambito civile le condotte della minore potrebbero ulteriormente aggravare la sua situazione e in ogni caso non potrebbe giungersi al superamento delle considerazioni svolte.
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