Trib. Minorenni Milano, sentenza 16/12/2024, n. 691

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 16/12/2024, n. 691
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 691
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. 60000113 /2020 RG/MIN ADS
Camera di Consiglio 23 ottobre 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. M. Cogliandolo Presidente
Dott. P. Ortolan Giudice est.
Dott. G. Mattana Giudice onorario
Dott. C. Lo Priore Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 8 e ss. L. 184/83 relativo al minore

nato a [...] il [...] Persona_1
Figlio di: nato in [...] il [...], residente a [...] domiciliato da ultimo in Lecco, via G. Garibaldi n. 12. difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Matteri
E di nata a [...] il [...], ivi residente in [...], difesa di Controparte_1 fiducia dall'avv. Francesca Binaghi
Curatore speciale del minore: avv. Lucia E. Bolzani

CONCLUSIONI DELLE PARTI-PARERI EX ART. 15 L. 184/1983
IL DIFENSORE DEL PADRE: voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano rigettare la richiesta di adottabilità del minore così come proposta, non sussistendo e, comunque, non Persona_1 essendo stato provato, lo stato di abbandono del medesimo.
IL DIFENSORE DELLA MADRE: in via principale, chiede respingersi la richiesta di adottabilità del minore non sussistendo il presupposto dello stato di abbandono. In subordine, tenuto Persona_1 conto della sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, chiede pronunciarsi l'adozione mite del minore.
ENTE AFFIDATARIO: chiede definirsi il presente procedimento assumendo la decisione più adeguata per il minore;

CURATORE SPECIALE DEL MINORE: disporre lo stato di adottabilità del minore Persona_1 trovandosi quest'ultimo in una situazione di abbandono che può essere definita irreversibile, con immediato collocamento dello stesso in una famiglia avente i requisiti richiesti ed eventualmente Per_ considerando l'attuale famiglia affidataria di

IL PM: si riporta al parere espresso in data 10.11.2022 non essendovi stata una evoluzione positiva delle capacità genitoriali di entrambi i genitori (=esprime parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità del minore, alla luce della CTU, le cui conclusioni si ritiene di condividere.
Il consulente nominato ha evidenziato l'assenza, in entrambi i genitori, di idonee capacità genitoriali.
Non appaiono significativi, in particolare, i progressi fatti dal padre rispetto ai percorsi intrapresi;
come evidenziato dagli stessi operatori si è trattato di un lavoro solo preliminare che non ha consentito al signor i giungere pienamente a concentrarsi sul figlio e sui suoi bisogni. Non sembra vi siano Per_1 le premesse perché il padre del minore porti a termine il percorso in modo efficace, attesa la difficoltà che l'uomo ha manifestato nell'accettare rimandi o consigli dagli operatori. Anche rispetto al percorso P al Sert i è mostrato altalenante, non recandosi, negli ultimi mesi, a cinque dei dieci incontri Per_1 fissati, manifestando disappunto rispetto al modo di lavorare degli operatori del ed omettendo di Pt_2 riferire agli operatori del SS di aver fatto uso di cocaina. Alla luce di tali elementi anche le capacità genitoriali del padre non appaiono recuperabili in tempi compatibili con la serena crescita del minore”).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.10.2020 il PM in sede ha chiesto dichiararsi lo stato di adottabilità del neonato evidenziando che “madre e neonato sono risultati positivi agli esami per la Persona_1 ricerca di sostanze stupefacenti (cocaina e cannabinoidi). Agli operatori del 118, intervenuti per soccorrere la , la donna e la sua abitazione sono apparse in condizioni di assoluta CP_1 trascuratezza;
peraltro il giorno dopo il parto, la madre del minore si è allontanata dall'Ospedale senza avvisare il reparto. Per gli altri 5 figli della donna sono stati aperti dei procedimenti, due dei quali per la dichiarazione di adottabilità”.

Il Presidente di questo Tribunale per i Minorenni disponeva l'apertura del presente procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore, nominando curatore speciale lo stesso legale già nominato curatore speciale dei minori e Persona_3 Persona_4
figli della OR oggetto anche essi di altri procedimenti aperti per accertamento
[...] CP_1 dello stato di abbandono.
Il Tribunale provvedeva con urgenza con decreto del 16.10.2020 che si riporta testualmente nella parte narrativa e motiva, al fine di fornire un primo quadro della situazione familiare:
la madre del minore è nota a questo Tribunale per i Minorenni, in quanto già limitata nella sua Per_ responsabilità genitoriale quanto ai precedenti 5 figli, (nato nel 2000), (2003) e 2004) Per_6 Per_7 avuti con tale signor –uomo descritto come maltrattante e dichiarato decaduto Persona_8 dalla responsabilità genitoriale con decreto del 16.5.2016- e (2012) e Persona_3 Persona_4
(2013) avuti con il signor –anch'egli soggetto violento, irregolare e pluripregiudicato, al CP_2 momento espulso- per i quali sono ancora aperte ad oggi due distinte procedure di adottabilità;

la OR risulta essere stata detenuta dall'aprile 2007 venendo coinvolta dal CP_1 Per_8 nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, finendo di scontare la pena agli arresti domiciliari nel
2011 circa presso i nonni materni, risorsa sempre fortemente presente a sostegno dei nipoti;

i tre minori nati dalla relazione con il hanno formato oggetto di separato procedimento Per_8
e, ad oggi, risultano oggetto di procedimenti penali;

la madre è sempre stata contraria ad un progetto di collocamento in affido o in comunità dei propri figli, mostrando di esservi molto legata, accettando in modo compiacente di collaborare con gli operatori, avvalendosi dell'aiuto dei nonni materni e anche di associazioni e della Parrocchia, manifestando tuttavia un approccio acritico rispetto alle proprie responsabilità, attribuendo all'esterno le problematiche familiari;
Per_
la madre nel 2011 cessata la relazione con il ha iniziato la relazione con il signor , Per_8 irregolare sul territorio, dal quale nascevano i figli e , per i quali il Persona_3 Persona_4 pubblico ministero chiedeva, con due diversi ricorsi, procedersi all'adozione;

questo Tribunale disponeva l'affido di all'ente territorialmente competente Persona_3
e lo svolgimento di indagini. In merito devono intendersi interamente richiamati, per la più completa comprensione della attuale situazione, tutti i provvedimenti emessi nel procedimento n. 62/13 ADS nell'interesse del minore;
Per_

attualmente il signor risulta rientrato nel suo paese, anche a seguito di una denuncia della madre per gravi maltrattamenti. La madre, prossima allo sfratto, si impegnava a seguire le indicazioni dei servizi sociali, entrando nel 2014 in comunità con tutti i figli, tranne il maggiore che Persona_9 CP_ restava con i nonni materni. Successivamente il nucleo ha ottenuto l'assegnazione di una casa ;

la minore è stata affidata all'ente nell'ambito del procedimento n. 142/2016 ADS, Persona_4 avendo il PM aperto un ricorso a sua tutela in occasione della richiesta di parere sull'adottabilità del fratello . Il Tribunale ha quindi mantenuto e rafforzati gli interventi a sostegno del Persona_3 nucleo chiedendo una relazione di aggiornamento;
Per_ Ciò sinteticamente premesso si rileva quanto al minore che:

-Dalla segnalazione della direzione Sanitaria del 7.10.2020 risulta che la madre, ha ammesso l'uso saltuario di cocaina e cannabinoidi durante la gravidanza, come confermato dalle indagini svolte sulle urine della stessa e del minore;

- la madre è stata portata in Ospedale dai volontari del 118 che hanno trovato la donna in stato di assoluta trascuratezza e in condizioni igieniche scadute. Anche l'abitazione era sporca, senza luce, con porte rotte e in pessime condizioni”;

- la madre il giorno dopo il parto, 6.10.2020, risulta essersi allontanata dall'Ospedale, a suo dire per incontrare il figlio. Inoltre altro figlio, attualmente detenuto al , non è stato autorizzato a visitare CP_4 in Ospedale la madre;

Ritenuto che:
In considerazione delle condizione di ingravescente problematicità della madre appare necessario disporre l'affido all'ente del minore con limitazione della responsabilità genitoriale per il periodo necessario a svolgere i necessari approfondimenti sulle capacità genitoriali e approfondire l'indagine psicosociale;

vada disposto il collocamento in comunità del minore da solo, considerato che la madre risulta avere assunto sostanza stupefacente in gravidanza e pertanto necessiti di essere personalmente presa in carico, sia dal punto di vista di un percorso di disintossicazione che per fronteggiare lo stato di più complessivo degrado in cui la stessa si trova come descritto agli atti;

vadano consentiti incontri tra il minore e ciascun genitore, se richiesti con modalità osservate e protette, essendo necessario verificare la qualità della relazione;

stante la complessità della situazione -caratterizzata dalla presenza di una lunghissima presa in carico del nucleo che tuttavia risulta a tutt'oggi in condizioni molto problematiche- si ritiene necessario svolgere un approfondimento delle capacità e competenze genitoriali a cura di un consulente tecnico
d'ufficio;

vada svolta indagine psicosociale su entrambi i genitori, estendendola al sistema familiare allargato per verificare l'eventuale presenza di risorse adeguate e disponibili a svolgere funzioni vicarianti;

l'ente dovrà riferire sulla qualità della relazione tra il minore e i genitori, nel corso degli incontri;



P.Q.M

.
visti gli artt. 8, 9, 10, 15 e ss. L. 184/83 e 741 cpc, deliberando in via provvisoria, allo stato degli atti e con efficacia immediata

AFFIDA
Il minore all'Ente territorialmente competente, allo stato individuato nel Comune di Como, limitando la responsabilità genitoriale sulle decisioni inerenti il collocamento, le scelte sanitarie e educative incarica
l'Ente affidatario - in collaborazione con le strutture specialistiche che provvederà direttamente
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