Trib. Minorenni Palermo, sentenza 30/04/2024, n. 85

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Palermo, sentenza 30/04/2024, n. 85
Giurisdizione : Trib. Minorenni Palermo
Numero : 85
Data del deposito : 30 aprile 2024

Testo completo


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, composto dai signori:
1) dott. V S Presidente
2) dott. C E N Giudice
3) dott. F T Giudice onorario
4) dott. I C Giudice onorario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80000041 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
PUBBLICO presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di Parte_1
PALERMO
RICORRENTE contro
, nato a ERICE il 07/07/1973 e Controparte_1 C.F._1
, nato a ERICE il 26/02/1977 ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Stampa
RESISTENTI
a tutela della minore:
, nata a ERICE, il 05/03/2006, rappresentata e difesa Parte_3
dall'avv. A A, nominata curatore speciale
CONCLUSIONI DEL P.M. RICORRENTE
Voglia il Tribunale per i Minorenni: confermare il collocamento in comunità della minore, dando incarico al competente servizio Sociale per monitoraggio e sostegno;
dare incarico al Consultorio Familiare per la valutazione delle capacità dei genitori.
CONCLUSIONI DEI RESISTENTI INGLESE e NAPOLI CP_1 Pt_2
Si rimettono alle decisioni che il Tribunale vorrà adottare.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
Voglia l'on.le Tribunale per i Minorenni di Palermo:
- disporre, al compimento del diciottesimo compleanno di età, il prosieguo in amministrativo della permanenza della minore presso la Parte_3
struttura comunitaria, con mantenimento degli incarichi in sostegno della stessa sin qui devoluti;
per l'effetto, archiviare il presente procedimento per non luogo ad ulteriormente provvedere.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 403 c.c., depositato il 24 marzo 2023, il P.M. presso questo
Tribunale chiedeva la conferma del collocamento in sicurezza della minore
[...]
disposto dalla pubblica autorità ed al contempo che, ai sensi degli Parte_3
artt. 330 e 333 c.c., fosse dato incarico al competente Servizio Sociale per monitoraggio e sostegno, nonché al Consultorio Familiare per la valutazione delle capacità dei genitori.
A fondamento del ricorso poneva la segnalazione effettuata dalla Questura di
Trapani in data 21 marzo 2023, relativa all'intervento effettuato dalla P.G. presso
l'abitazione della minore, poiché la stessa dichiarava di essere stata reclusa in casa dai genitori, che non le permettevano di uscire essendo contrari alla relazione sentimentale che aveva allacciato con un giovane, , assai più grande di lei, le Controparte_2
avevano sottratto il telefono e la maltrattavano fisicamente e psicologicamente.
La ragazza, pertanto, in assenza di altri familiari disponibili e idonei, era stata inserita con urgenza nella Comunità , individuata dai Servizi Organizzazione_1
Sociali del Comune di Trapani, poiché non voleva far rientro a casa temendo per la sua incolumità.
Con decreto del 24 marzo 2023, il Giudice delegato convalidava il collocamento in sicurezza presso la Comunità sopra citata della minore, nominava un curatore speciale
e disponeva la convocazione della minore e dei genitori, nonché l'acquisizione di informazioni sul nucleo a mezzo del Servizio Sociale.
Con successivo decreto dei giorni 4/5 aprile 2023, in esito all'audizione delle parti, il Collegio confermava il decreto del 24 marzo 2023 e:
- poneva generale divieto di prelevamento della minore della Comunità, con introduzione graduale di prelevamenti dei soli familiari previo consenso della minore, secondo il calendario e le modalità definite dal Servizio Sociale in collaborazione con il Responsabile della Comunità;

- autorizzava gli incontri fra la diciassettenne e i familiari, previo consenso della prima, secondo il calendario stabilito dal Servizio Sociale in collaborazione con il
Responsabile della Comunità, nonché quelli con il fidanzato esclusivamente presso la
Comunità, in modalità osservata e protetta alla presenza degli operatori;

- inoltre, incaricava: - il Servizio Sociale territorialmente competente per approfondita indagine socio-ambientale, sostegno e monitoraggio del nucleo familiare;

- il Servizio di N.P.I.A. territorialmente prossimo alla Comunità “ di Org_2
Partanna per valutazione psicodiagnostica aggiornata della minore e supporto psicologico;
- il Centro di psicologia dell' Trapani per predisporre idoneo CP_3
progetto di sostegno dei legami affettivi e per avviare interventi volti alla mediazione familiare e al rafforzamento delle capacità genitoriali;

- onerava la Comunità e i Servizi di relazionare al Tribunale periodicamente.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i genitori della ragazza, con memoria depositata il 5 maggio 2023, nella quale contestavano la ricorrenza dei presupposti per il collocamento della minore in Comunità e, segnatamente, i maltrattamenti psichici e fisici asseritamente patiti dalla minore e allegavano gli effetti negativi che la relazione intrattenuta dalla figlia con aveva avuto sul loro rapporto con la Controparte_2
ragazza, che essi intendevano soltanto tutelare.
Il curatore speciale, parimenti costituitosi in giudizio, avendo preso atto della volontà della minore di non rientrare nel contesto familiare e non incontrare i genitori
e della resistenza degli stessi nel rivedere criticamente le proprie posizioni al fine di
agevolare la riappacificazione con la minore e collaborare con i Servizi incaricati, nonché dell'effettivo miglioramento della condizione psichica della ragazza, all'inizio della sua vita comunitaria apatica e demotivata e, in seguito, entusiasta anche delle attività formative a lei proposte ed espletate con entusiasmo, ha insistito affinché, anche dopo il compimento della maggiore età, fosse previsto il prosieguo della permanenza della minore presso la struttura comunitaria in via amministrativa.
Indi, la causa è stata istruita mediante l'audizione della minore e l'acquisizione delle puntuali relazioni effettuate dai Servizi incaricati.
Esaurita l'istruttoria, é stata in sequenza fissata udienza cartolare di rimessione della causa in decisione in data 15 febbraio 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni
e, all'esito, il giudice delegato ha riferito al Collegio in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che, nelle more dello svolgimento del giudizio,
è divenuta maggiorenne sicché non può che ritenersi Parte_3
venuta meno la materia del contendere in ordine alle richieste del P.M. effettuate con il ricorso del 24 marzo 2023 (Cass. n. 23019/2019).
Dal momento, poi, che la ragazza, come risulta dalle relazioni della Responsabile della Comunità e dei Servizi versate in atti, nonché secondo quanto dalla stessa ribadito all'udienza dell'8 febbraio 2024, ha interrotto ogni contatto con i genitori e con la sorella a causa degli accesi contrasti familiari mai sanati nonostante l'ausilio offerto dagli operatori incaricati, ha interrotto la sua relazione con il fidanzato e ha affermato di voler coltivare il suo progetto di vita in ambito comunitario completando gli studi e acquisendo un titolo professionale spendibile nel mondo del lavoro, nonché avvalendosi del supporto materiale e psicologico della Comunità nella quale è inserita, va disposta la trasmissione al P.M. per le valutazioni di competenza, ai sensi dell'art. 25
R.D.L. 20 luglio 1934 n.1404 e e succ. mod.
Infine, le spese giudiziali vanno interamente compensate fra le parti, avuto riguardo all'oggetto della controversia e al tenore della decisione.
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