Trib. Minorenni Taranto, sentenza 21/05/2024, n. 30
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Testo completo
Tribunale per i Minorenni di Taranto
In nome del popolo italiano
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, riunito in Camera di Consiglio in data 20.5.2024 con la partecipazione dei seguenti Magistrati:
Patrizia FAMA' PRESIDENTE
Paola MORELLI GIUDICE EST
Giuseppe ROMANELLI GIUDICE ONORARIO
Alessandra LATROFA GIUDICE ONORARIO
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nell'interesse dei minori e nati a Taranto il Persona_1 Persona_2
2.2.2021 e residenti in [...] figli di Persona_3
Curatore Speciale/difensore costituito dei minori Avv. Immacolata Trani
decidendo sul ricorso depositato in data 8.2.2024 nata a [...] il Parte_1 25.2.1965 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta Pasqua Manfredi con studio in Bari alla via Gian Giuseppe Carulli, 62, per l'adozione particolare dei minori
e Persona_1 Persona_2
Premesso che
− in data 8 febbraio 2024 chiedeva l'adozione dei minori Parte_1 Persona_1
[...
e con il consenso della compagna che sottoscriveva il ricorso assumendo che Persona_2 aveva instaurato già da diversi anni una relazione sentimentale di convivenza con la IG.ra
[...]
, unendosi a lei civilmente in data 29.11.2016;
che in attuazione di un progetto di Per_3 genitorialità comune avevano fatto ricorso in territorio estero alla Procreazione Medicalmente
Assistita (cd PMA) eterologa (cioè eseguita mediante utilizzo di gameti femminili o maschili di un terzo donatore estraneo alla coppia) grazie alla quale nell'anno 2020 la aveva dato alla Per_1 luce in data 2.2.2021 i gemelli e ;
che in data 15.2.2021 i due bambini erano Persona_1 Per_2 stati registrati all'anagrafe con l'indicazione della sola madre partoriente, IG.ra , della Per_1 quale avevano assunto il cognome - senza che l'impugnazione del diniego da parte del Sindaco
1
in veste di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sava di formare l'atto di nascita recante l'indicazione di entrambe le genitrici – intenzionale e biologica - avesse avuto il successo sperato in ragione del divieto normativo di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 12 della legge
40/2004, per la coppia omoaffettiva (come per i single) di ricorrere alla tecnica della procreazione assistita di tipo eterologo - e che e avevano ricevuto dalla ricorrente sin da Per_2 Persona_1 quando erano nati la stessa dedizione e cura della madre biologica, instaurando con entrambe un rapporto affettivo forte e significativo;
Rilevato che
− è stata svolta istruttoria previa nomina del curatore speciale del minori attraverso indagine socio familiare e ascolto delle parti interessate da cui è emerso che: i minori sono nati prematuri a Taranto dopo concorde ricorso a ripetuto – da ultimo in Ucraina - procedimento di procreazione medicalmente assistita eterologa;
è affetta da leucomalacia (patologia cerebrale) ed è Per_2 seguita personalmente anche dalla , fisioterapista alle dipendenze del centro di Parte_1 riabilitazione di Manduria mentre portatore di problematiche di linguaggio è Org_1 Per_4 seguito dal detto centro con sedute di psicomotricità;
il rapporto sentimentale delle due donne dura da 17 anni senza crisi separative;
la è consulente del lavoro;
le due donne si alternano Per_1 nella cura quotidiana dei piccoli che necessitano, in particolare per le sue problematiche Per_2 motorie, di costante attenzione;
frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia Persona_1 presso l' mentre inizierà dal prossimo anno;
sin dalla nascita Organizzazione_2 Per_2 convivono con le due mamme e alla visita domiciliare degli assistenti sociali sono apparsi ben vestiti curati dal punto di vista igienico inseriti in un contesto domestico ampio e accogliente dotato di accorgimenti a misura delle loro esigenze e che facilitano la deambulazione della piccola
;
le due donne si dividono equamente i compiti e sono supportate nelle ore mattutine Per_2 lavorative per entrambe dai genitori della che accudiscono ;
è di immediata Per_1 Per_2 percezione che entrambi i bambini sono legati affettivamente ad entrambe le “madri” e ai rispettivi familiari;
− la SI , nelle note difensive conclusive, e, quest'ultima e la SI , in sede Parte_1 Per_1 di nuovo ascolto, invitate ad esprimersi su una eventuale intesa circa l'ordine di attribuzione del doppio cognome agli adottandi, hanno fermamente espresso la volontà contraria ossia quella di mantenere esclusivamente il cognome ” e, chieste di indicarne le ragioni, pur ribadendo Per_1 la solidità del loro legame e il desiderio adottivo, hanno dapprima introdotto il personale timore che il cognome , di natura evocativa, possa in futuro, nei contesti socio-scolastici dei Parte_1 piccoli, costituire fonte di messa in ridicolo ma, immediatamente dopo, escluso la serietà di tale convincimento lasciando priva di specifica risposta la domanda (volta ad individuare, proprio attraverso coloro che vivono la quotidianità dei piccoli e le loro esigenze, circostanze o considerazioni sottese ad una scelta, per quanto si dirà appresso, non prevista dalla norma, eventualmente meritevoli di valutazione e/o bilanciamento con altri prioritari interessi)
Considerato in diritto che:
• l'art 44 lettera d) della legge 184/1983 prevede che si possa fare ricorso all'adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, determinando una sorta di clausola residuale che consente l'adozione quando, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di abbandono, essa corrisponda all'interesse del minore a vedere riconosciuti, anche giuridicamente legami affettivi consolidati con chi si è preso a lungo cura di lui;
2
• la condizione prevista dalla lettera d), infatti, va interpretata coordinandola con l'intero testo dell'articolo, che non prevede, quale presupposto necessario, la dichiarazione dello stato di abbandono (cui segue normalmente l'affidamento preadottivo) ed è diretta, quindi, a regolare non solo i casi in cui, pur dichiarato lo stato
In nome del popolo italiano
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, riunito in Camera di Consiglio in data 20.5.2024 con la partecipazione dei seguenti Magistrati:
Patrizia FAMA' PRESIDENTE
Paola MORELLI GIUDICE EST
Giuseppe ROMANELLI GIUDICE ONORARIO
Alessandra LATROFA GIUDICE ONORARIO
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nell'interesse dei minori e nati a Taranto il Persona_1 Persona_2
2.2.2021 e residenti in [...] figli di Persona_3
Curatore Speciale/difensore costituito dei minori Avv. Immacolata Trani
decidendo sul ricorso depositato in data 8.2.2024 nata a [...] il Parte_1 25.2.1965 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta Pasqua Manfredi con studio in Bari alla via Gian Giuseppe Carulli, 62, per l'adozione particolare dei minori
e Persona_1 Persona_2
Premesso che
− in data 8 febbraio 2024 chiedeva l'adozione dei minori Parte_1 Persona_1
[...
e con il consenso della compagna che sottoscriveva il ricorso assumendo che Persona_2 aveva instaurato già da diversi anni una relazione sentimentale di convivenza con la IG.ra
[...]
, unendosi a lei civilmente in data 29.11.2016;
che in attuazione di un progetto di Per_3 genitorialità comune avevano fatto ricorso in territorio estero alla Procreazione Medicalmente
Assistita (cd PMA) eterologa (cioè eseguita mediante utilizzo di gameti femminili o maschili di un terzo donatore estraneo alla coppia) grazie alla quale nell'anno 2020 la aveva dato alla Per_1 luce in data 2.2.2021 i gemelli e ;
che in data 15.2.2021 i due bambini erano Persona_1 Per_2 stati registrati all'anagrafe con l'indicazione della sola madre partoriente, IG.ra , della Per_1 quale avevano assunto il cognome - senza che l'impugnazione del diniego da parte del Sindaco
1
in veste di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sava di formare l'atto di nascita recante l'indicazione di entrambe le genitrici – intenzionale e biologica - avesse avuto il successo sperato in ragione del divieto normativo di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 12 della legge
40/2004, per la coppia omoaffettiva (come per i single) di ricorrere alla tecnica della procreazione assistita di tipo eterologo - e che e avevano ricevuto dalla ricorrente sin da Per_2 Persona_1 quando erano nati la stessa dedizione e cura della madre biologica, instaurando con entrambe un rapporto affettivo forte e significativo;
Rilevato che
− è stata svolta istruttoria previa nomina del curatore speciale del minori attraverso indagine socio familiare e ascolto delle parti interessate da cui è emerso che: i minori sono nati prematuri a Taranto dopo concorde ricorso a ripetuto – da ultimo in Ucraina - procedimento di procreazione medicalmente assistita eterologa;
è affetta da leucomalacia (patologia cerebrale) ed è Per_2 seguita personalmente anche dalla , fisioterapista alle dipendenze del centro di Parte_1 riabilitazione di Manduria mentre portatore di problematiche di linguaggio è Org_1 Per_4 seguito dal detto centro con sedute di psicomotricità;
il rapporto sentimentale delle due donne dura da 17 anni senza crisi separative;
la è consulente del lavoro;
le due donne si alternano Per_1 nella cura quotidiana dei piccoli che necessitano, in particolare per le sue problematiche Per_2 motorie, di costante attenzione;
frequenta il primo anno della scuola dell'infanzia Persona_1 presso l' mentre inizierà dal prossimo anno;
sin dalla nascita Organizzazione_2 Per_2 convivono con le due mamme e alla visita domiciliare degli assistenti sociali sono apparsi ben vestiti curati dal punto di vista igienico inseriti in un contesto domestico ampio e accogliente dotato di accorgimenti a misura delle loro esigenze e che facilitano la deambulazione della piccola
;
le due donne si dividono equamente i compiti e sono supportate nelle ore mattutine Per_2 lavorative per entrambe dai genitori della che accudiscono ;
è di immediata Per_1 Per_2 percezione che entrambi i bambini sono legati affettivamente ad entrambe le “madri” e ai rispettivi familiari;
− la SI , nelle note difensive conclusive, e, quest'ultima e la SI , in sede Parte_1 Per_1 di nuovo ascolto, invitate ad esprimersi su una eventuale intesa circa l'ordine di attribuzione del doppio cognome agli adottandi, hanno fermamente espresso la volontà contraria ossia quella di mantenere esclusivamente il cognome ” e, chieste di indicarne le ragioni, pur ribadendo Per_1 la solidità del loro legame e il desiderio adottivo, hanno dapprima introdotto il personale timore che il cognome , di natura evocativa, possa in futuro, nei contesti socio-scolastici dei Parte_1 piccoli, costituire fonte di messa in ridicolo ma, immediatamente dopo, escluso la serietà di tale convincimento lasciando priva di specifica risposta la domanda (volta ad individuare, proprio attraverso coloro che vivono la quotidianità dei piccoli e le loro esigenze, circostanze o considerazioni sottese ad una scelta, per quanto si dirà appresso, non prevista dalla norma, eventualmente meritevoli di valutazione e/o bilanciamento con altri prioritari interessi)
Considerato in diritto che:
• l'art 44 lettera d) della legge 184/1983 prevede che si possa fare ricorso all'adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, determinando una sorta di clausola residuale che consente l'adozione quando, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di abbandono, essa corrisponda all'interesse del minore a vedere riconosciuti, anche giuridicamente legami affettivi consolidati con chi si è preso a lungo cura di lui;
2
• la condizione prevista dalla lettera d), infatti, va interpretata coordinandola con l'intero testo dell'articolo, che non prevede, quale presupposto necessario, la dichiarazione dello stato di abbandono (cui segue normalmente l'affidamento preadottivo) ed è diretta, quindi, a regolare non solo i casi in cui, pur dichiarato lo stato
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