Trib. Minorenni Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1
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Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del popolo italiano IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Così composto : dott. A. Chierego Presidente est. dott L. Bruno Giudice dott R. Bottino Giudice on. dott. S. Fisicaro Giudice on. riunito in camera di consiglio
ha pronunziato la seguente Sentenza Visti gli atti della procedura iscritta al n. 1307/ 24 MIN in tutela della minorenne Per_1
nata a [...] il [...] residente Tremestieri Etneo via Idria 54/ A
[...] con oggetto: adozione della minorenne ai sensi dell'articolo 44 lettera d legge 184 83 da parte di . Parte_1
Visti gli atti del procedimento . 1307 24 min iscritto al ruolo in data 10 giugno 2024 con il quale nata a [...] il [...] residente Tremestieri Etneo via Idria Parte_2
54/A rappresentata e difesa dall'avv Michele Giarratano ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio in Bologna via San Lorenzo 22 chiede di poter adottare ai sensi dell'articolo 44 lettera d legge 184/ 83 la minorenne nata a [...] il [...] residente Persona_1
Tremestieri Etneo via Idria 54/A figlia di nata a [...] il [...] Persona_2 madre unita con unione civile alla ricorrente . Parte_2
Curatore speciale della minorenne avvocato Costanza Passarello del foro di Catania costituita nel procedimento. Con ricorso iscritto a ruolo in data 10 giugno 2024 rappresentava che ella Parte_2 nell'anno 2010 conobbe iniziando con la stessa nel mese di novembre 2011 Persona_2 ad intrattenere un serio e profondo legame di coppia essendo detta relazione ben accetta dalle rispettive famiglie di origine. Dopo alcuni anni stabile convivenza presso i genitori di la coppia e' andata Persona_2
a convivere presso un'autonoma abitazione presa in locazione e dopo circa 9 anni di convivenza la coppia e' giunta alla determinazione di generare un figlio. Pertanto nell'anno 2021 l'odierna ricorrente unitamente a si è recata a Madrid Persona_2
e successivamente a Barcellona per intraprendere il percorso per diventare genitori. La coppia decideva che sarebbe stata a portare avanti la gravidanza. Persona_2
Nell'anno 2022 a seguito di embriodonazione nasceva la minorenne essendosi Persona_1 peraltro la coppia unita civilmente durante la gravidanza in data 22 settembre 2022 presso il Comune di Tremestieri Etneo. Precisava la ricorrente che sia durante la gravidanza che in occasione del parto era sempre Per_ stata vicina alla madre biologica della minorenne e che la nascita della piccola era stata accolta con grande gioia sia nella famiglia allargata della madre biologica che nella famiglia allargata della ricorrente.
Rappresentava la ricorrente che la minore aveva sempre vissuto fin dal momento della nascita unitamente alla propria madre ed alla compagna di quest'ultima Persona_2
nell'abitazione sita in Tremestieri Etneo via Idria 54/A e che sia la ricorrente Parte_2 che la madre della minorenne avevano da sempre considerato la piccola come Persona_1 figlia di entrambe condividendone il progetto di genitorialità fin dal suo concepimento percependo la piccola la ricorrente come il proprio genitore al pari della Parte_2
relazionandosi indifferentemente con l'una e con l'altra e ricevendo da Persona_2 entrambe le figure genitoriali sostegno, istruzione ed amore. Rappresentava dunque la ricorrente che a fronte della situazione sopra descritta Il rapporto tra la minore ed essa non godeva di alcuna tutela legale Persona_1 Parte_2 situazione questa suscettibile di ripercuotersi negativamente nella quotidianità della minore atteso che qualora la ricorrente dovesse accompagnare la bambina in una struttura ospedaliera o la volesse portare con sé in un viaggio o in una vacanza avrebbe avuto bisogno di una delega o di una attestazione specifica della compagna essendo rimessa la tutela della minore al buon senso degli interlocutori con cui l'istante e la compagna si trovano di volta in volta a relazionarsi per risolvere ogni specifica situazione. In punto di diritto osservava la ricorrente quanto segue :
“ l'articolo 44 della legge 184 83 come successivamente modificato disciplina quelle ipotesi di adozione il cui fine è quello di realizzare l'interesse superiore del minore ad avere una famiglia attraverso il riconoscimento dei rapporti già esistenti e consolidati tra la stessa minore e le persone che di fatto se ne prendono cura stabilmente , talchè - vedi Tribunale minorenni di IL sentenza 626/ 2007-la giurisprudenza di merito ha da tempo chiarito che lo spirito della norma richiamata mira non a sostituire un vincolo tra il minorenne e il genitore biologico quanto piuttosto a porsi accanto ad esso arricchendo la sfera delle relazioni del minore fornendo un riconoscimento giuridico che lo tuteli in modo particolare garantendogli un'adeguata assistenza morale e materiale. Ciò premesso in via generale, ai sensi del comma 1 lettera “d” dell'art. 44 L. 184/1983, il minore può essere adottato quando vi sia la constatata impossibilità di affido preadottivo. A tal riguardo, per costante giurisprudenza (Trib. Min. Bologna, sentenze nn. 116, 147, 148 e ulteriori del 2017 Presidente Dr. Spadaro;
Cass. n. 12962/2016;
Trib. Min. Roma 299/2014 e ss.;
Corte d'Appello di Roma 23/12/2015;
Trib. Min. IL 626/2007;
C.d.A. Firenze 1274/2012;
Trib. Min Venezia n. 317/16 del 31.5.2017;
Trib Min: Firenze N. 212/16 del 16.11.2017;
Corte d'Appello di IL 9/2/2017;
Corte d'Appello di Torino N. 686/2015 del 27.5.2016 Pres. Mecca est. Trib. Min. Torino N.R.G. 263717;
Trib. Min. IL Sent. Per_3
n.270/2018;
) non può ritenersi necessaria la sussistenza anche di una situazione di abbandono, posto che la richiamata norma non fa alcun riferimento a tale requisito, espressamente richiedendo come unica condizione soltanto l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito degli ultimi decenni, che ha ampiamente chiarito che la impossibilità di affido preadottivo non possa e non debba riferirsi solo ad una ipotesi di fatto, ovvero la particolare situazione di un minore il quale, pur trovandosi in stato di abbandono, non riesca ad essere affidato ad una famiglia adottiva (…) ma che possa riferirsi anche ad una situazione di diritto, ovvero alla giuridica impossibilità di un affidamento preadottivo perché, ad esempio, manchi lo stato di abbandono. (Trib. Minorenni IL 626/2007, Sent. n.270/2018 e altre sopra citate). In ragione di tale interpretazione, nonché su parere favorevole del PM, il Tribunale per i minorenni di IL (citate sent. 626/2007 e Sent. n.270/2018) ha dato luogo - ex art. 44 comma 1 lett. d L.184/1983 - all'adozione richiesta, nella prima, da un uomo nei confronti
della figlia biologica della propria convivente e, nella seconda, da un uomo nei confronti dei due figli gemelli del proprio compagno unito civilmente. Tale principio, richiamato dalla citata giurisprudenza, è stato fissato nella