Trib. Minorenni Milano, sentenza 08/07/2024, n. 384
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Testo completo
N. 2983/2023 R.G. MIN. AD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa E M Presidente
Dott.ssa R M Giudice relatore
Dott.ssa D G Giudice Onorario
Dott. A B Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto l'adozione ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/1983 della minore:
nata a Ponte San Pietro il 29.8.2023 residente a Milano via Parte_1
Sant'Alessandro Sauli 3
sul ricorso ex art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/83 presentato da
nata ad Arzignano il 9.1.1992, madre della minore Parte_2
e
nata a Ponte San Pietro il 8.2.1985 Parte_3
pagina 1 di 9
entrambe residenti a Milano via Sant'Alessandro Sauli 3, assistite e difese dall'avvocato
V P e dall'avvocato M G S presso il cui studio in
Bergamo via Sant'Antonino 20 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero, letti gli atti, ritenuto che l'adozione risponda al superiore interesse del minore esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
I difensori delle ricorrenti
“Mi riporto allo scritto difensivo ed alle relative richieste del ricorso depositato e quindi chiediamo che la signora possa adottare chiedendo che il cognome Parte_3 Pt_1
venga posposto a quello ”. Pt_3 Parte_1
pagina 2 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: la domanda e i provvedimenti istruttori
Con ricorso, depositato in data 20.12.2023, iscritto a ruolo in data 20.12.2023,
[...]
nella sua qualità di madre e unita civilmente con Parte_2 Parte_3
hanno chiesto che potesse adottare ex art. Parte_2 Parte_3
44 comma 1 lett. d) della legge 184/1983 nata a Ponte San Pietro Parte_1
il 29.8.2023 da procreazione assistita e con cui ha instaurato un Parte_3
rapporto stabile e profondo di cura, affetto e accudimento morale e materiale.
Allegavano le ricorrenti di aver instaurato una stabile convivenza da novembre 2021, di essersi unite civilmente il 25.3.2023, di aver condiviso un progetto genitoriale, che aveva portato alla nascita di di cui per scelta condivisa era Pt_1 Parte_2
madre biologica e di cui entrambe si stavano occupando e che anche nel loro contesto sociale e amicale erano considerate una famiglia.
Sono state assunte informazioni dal Commissariato di PS , che ha riferito Persona_1 dell'unione civile tra le due donne, dell'assenza di precedenti per entrambe e delle condizioni di lavoro e di reddito di entrambe (confr. nota del Commissariato di Pubblica
Sicurezza ” del 19.1.2024). Persona_1
È stata delegata un'indagine psicosociale ai Servizi Specialistici della competenti CP_1
che hanno svolto colloqui con entrambe le parti e una visita domiciliare e hanno incontrato la bambina (confr. relazione del 19.4.2024). Controparte_2
In data 28.5.2024 sono state sentite dal Giudice Onorario le ricorrenti e il difensore presente ha insistito nel ricorso.
In data 13.6.2024 è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero in epigrafe riportato.
La decisione
Sono necessarie alcune preliminari considerazioni in diritto.
La domanda avanzata dalla ricorrente deve essere ricondotta, come richiesto in ricorso, alla disciplina della c.d. “adozione in casi particolari”, prevista dall'art. 44 comma 1 della
pagina 3 di 9
legge 184/83, che risponde all'intenzione del Legislatore di favorire il consolidamento di rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi, conferendo, così, rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l'adozione con effetti legittimanti di un soggetto di minore età.
Ancor più nello specifico il caso in esame va ricondotto all'ipotesi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/83).
Tale disposizione, in passato interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo ponendo come condizione quella della sussistenza dello “stato di abbandono” del minore, ha visto il consolidamento della diversa interpretazione secondo la quale “la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” fa riferimento non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare un bambino in stato di abbandono, ma anche ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante e, pertanto, applicabile nei casi in cui. pur non essendovi uno stato di abbandono materiale, l'adozione sia consigliabile per assicurare una migliore tutela del minore.
Infatti, già prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa E M Presidente
Dott.ssa R M Giudice relatore
Dott.ssa D G Giudice Onorario
Dott. A B Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto l'adozione ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/1983 della minore:
nata a Ponte San Pietro il 29.8.2023 residente a Milano via Parte_1
Sant'Alessandro Sauli 3
sul ricorso ex art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/83 presentato da
nata ad Arzignano il 9.1.1992, madre della minore Parte_2
e
nata a Ponte San Pietro il 8.2.1985 Parte_3
pagina 1 di 9
entrambe residenti a Milano via Sant'Alessandro Sauli 3, assistite e difese dall'avvocato
V P e dall'avvocato M G S presso il cui studio in
Bergamo via Sant'Antonino 20 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero, letti gli atti, ritenuto che l'adozione risponda al superiore interesse del minore esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
I difensori delle ricorrenti
“Mi riporto allo scritto difensivo ed alle relative richieste del ricorso depositato e quindi chiediamo che la signora possa adottare chiedendo che il cognome Parte_3 Pt_1
venga posposto a quello ”. Pt_3 Parte_1
pagina 2 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo: la domanda e i provvedimenti istruttori
Con ricorso, depositato in data 20.12.2023, iscritto a ruolo in data 20.12.2023,
[...]
nella sua qualità di madre e unita civilmente con Parte_2 Parte_3
hanno chiesto che potesse adottare ex art. Parte_2 Parte_3
44 comma 1 lett. d) della legge 184/1983 nata a Ponte San Pietro Parte_1
il 29.8.2023 da procreazione assistita e con cui ha instaurato un Parte_3
rapporto stabile e profondo di cura, affetto e accudimento morale e materiale.
Allegavano le ricorrenti di aver instaurato una stabile convivenza da novembre 2021, di essersi unite civilmente il 25.3.2023, di aver condiviso un progetto genitoriale, che aveva portato alla nascita di di cui per scelta condivisa era Pt_1 Parte_2
madre biologica e di cui entrambe si stavano occupando e che anche nel loro contesto sociale e amicale erano considerate una famiglia.
Sono state assunte informazioni dal Commissariato di PS , che ha riferito Persona_1 dell'unione civile tra le due donne, dell'assenza di precedenti per entrambe e delle condizioni di lavoro e di reddito di entrambe (confr. nota del Commissariato di Pubblica
Sicurezza ” del 19.1.2024). Persona_1
È stata delegata un'indagine psicosociale ai Servizi Specialistici della competenti CP_1
che hanno svolto colloqui con entrambe le parti e una visita domiciliare e hanno incontrato la bambina (confr. relazione del 19.4.2024). Controparte_2
In data 28.5.2024 sono state sentite dal Giudice Onorario le ricorrenti e il difensore presente ha insistito nel ricorso.
In data 13.6.2024 è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero in epigrafe riportato.
La decisione
Sono necessarie alcune preliminari considerazioni in diritto.
La domanda avanzata dalla ricorrente deve essere ricondotta, come richiesto in ricorso, alla disciplina della c.d. “adozione in casi particolari”, prevista dall'art. 44 comma 1 della
pagina 3 di 9
legge 184/83, che risponde all'intenzione del Legislatore di favorire il consolidamento di rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi, conferendo, così, rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l'adozione con effetti legittimanti di un soggetto di minore età.
Ancor più nello specifico il caso in esame va ricondotto all'ipotesi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/83).
Tale disposizione, in passato interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo ponendo come condizione quella della sussistenza dello “stato di abbandono” del minore, ha visto il consolidamento della diversa interpretazione secondo la quale “la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” fa riferimento non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare un bambino in stato di abbandono, ma anche ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante e, pertanto, applicabile nei casi in cui. pur non essendovi uno stato di abbandono materiale, l'adozione sia consigliabile per assicurare una migliore tutela del minore.
Infatti, già prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2019
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