Trib. Minorenni Catanzaro, sentenza 28/11/2024, n. 158
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 991/23 MIN – rel. Garcea
******
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Teresa Chiodo Presidente
dott. Donatella Garcea Giudice rel.
dott. Marzia Colace Giudice onorario
dott. Andrea Barbuto Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 991/23 MIN relativo alle minori (n. Persona_1
Cosenza 4.11.2012) e (n. Cosenza 23.6.2016), di e Persona_2 Persona_3
(deceduta) Persona_4
ricorrenti: nonni materni e ZI materno Persona_5 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Nucci, Persona_6
OSSERVA e Per_7
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 e , Persona_5 Controparte_1 nonni materni, nonché , ZI materno, rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Persona_6
Nucci domandavano l'affidamento delle minori e deducevano:
che le minori sono nate dalla relaZIne coniugale di e ;
Persona_4 Persona_3
che i predetti coniugi si sono dapprima separati consensualmente e poi hanno divorziato;
che per come risulta dai provvedimenti del Tribunale ordinario di Cosenza i coniugi hanno deciso di convergere sulla decisione dell'affidamento esclusivo e che comunque il padre non ha mai opposto alcuna resistenza a che le figlie abitassero stabilmente con la mamma presso l'abitaZIne dei nonni e dello ZI materno in Grimaldi, mentre per come dichiarato dagli ex coniugi alla udienza del 19.1.2022 dinanzi al Tribunale di Cosenza “la richiesta di affidamento esclusivo scaturisce dalle difficoltà logistiche nel rintracciare il sig. in Per_1 consideraZIne del fatto che vive stabilmente in Emilia Romagna ed è particolarmente impegnato tant'è che nel corso dello scorso anno ha visto solo una volta le figlie e pertanto le parti evidenziano la necessità di confermare l'affido esclusivo già previsto in separaZIne”;
1
che in effetti il padre pur sentendo le figlie al telefono non ha mai avuto frequenti relaZIni con le stesse, incontrandole solo una volta all'anno;
che purtroppo la giovane mamma è deceduta in data 1.10.2023 per una grave malattia, mentre le bambine hanno subito un duro colpo per tale perdita ed hanno necessità di proseguire il loro percorso psicologico in tale delicato momento della loro crescita;
che entrambe le minori hanno sempre vissuto assieme ai nonni ed allo ZI materni ed hanno bisogno di poter avere un riferimento giuridicamente valido e legittimante;
che i ricorrenti hanno intenZIne di continuare ad adeguatamente prendersi cura delle nipotine e di poter assumere ogni decisione di maggior rilievo nel loro interesse,
che le bambine hanno categoricamente escluso di andare a vivere con il padre, nel caso in cui dovesse richiederlo e sono perfettamente integrate nel nucleo familiare e nel tessuto sociale e territoriale dei congiunti, per cui sarebbe destabilizzante un loro allontanamento da Grimaldi;
insistevano nel ricorso ed allegavano documentaZIne.
Con decreto presidenziale 23.11.2023 era fissata l'udienza del 20.2.2024 per la compariZIne personale dei ricorrenti e del padre.
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 991/23 MIN – rel. Garcea
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Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Teresa Chiodo Presidente
dott. Donatella Garcea Giudice rel.
dott. Marzia Colace Giudice onorario
dott. Andrea Barbuto Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 991/23 MIN relativo alle minori (n. Persona_1
Cosenza 4.11.2012) e (n. Cosenza 23.6.2016), di e Persona_2 Persona_3
(deceduta) Persona_4
ricorrenti: nonni materni e ZI materno Persona_5 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Nucci, Persona_6
OSSERVA e Per_7
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 e , Persona_5 Controparte_1 nonni materni, nonché , ZI materno, rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Persona_6
Nucci domandavano l'affidamento delle minori e deducevano:
che le minori sono nate dalla relaZIne coniugale di e ;
Persona_4 Persona_3
che i predetti coniugi si sono dapprima separati consensualmente e poi hanno divorziato;
che per come risulta dai provvedimenti del Tribunale ordinario di Cosenza i coniugi hanno deciso di convergere sulla decisione dell'affidamento esclusivo e che comunque il padre non ha mai opposto alcuna resistenza a che le figlie abitassero stabilmente con la mamma presso l'abitaZIne dei nonni e dello ZI materno in Grimaldi, mentre per come dichiarato dagli ex coniugi alla udienza del 19.1.2022 dinanzi al Tribunale di Cosenza “la richiesta di affidamento esclusivo scaturisce dalle difficoltà logistiche nel rintracciare il sig. in Per_1 consideraZIne del fatto che vive stabilmente in Emilia Romagna ed è particolarmente impegnato tant'è che nel corso dello scorso anno ha visto solo una volta le figlie e pertanto le parti evidenziano la necessità di confermare l'affido esclusivo già previsto in separaZIne”;
1
che in effetti il padre pur sentendo le figlie al telefono non ha mai avuto frequenti relaZIni con le stesse, incontrandole solo una volta all'anno;
che purtroppo la giovane mamma è deceduta in data 1.10.2023 per una grave malattia, mentre le bambine hanno subito un duro colpo per tale perdita ed hanno necessità di proseguire il loro percorso psicologico in tale delicato momento della loro crescita;
che entrambe le minori hanno sempre vissuto assieme ai nonni ed allo ZI materni ed hanno bisogno di poter avere un riferimento giuridicamente valido e legittimante;
che i ricorrenti hanno intenZIne di continuare ad adeguatamente prendersi cura delle nipotine e di poter assumere ogni decisione di maggior rilievo nel loro interesse,
che le bambine hanno categoricamente escluso di andare a vivere con il padre, nel caso in cui dovesse richiederlo e sono perfettamente integrate nel nucleo familiare e nel tessuto sociale e territoriale dei congiunti, per cui sarebbe destabilizzante un loro allontanamento da Grimaldi;
insistevano nel ricorso ed allegavano documentaZIne.
Con decreto presidenziale 23.11.2023 era fissata l'udienza del 20.2.2024 per la compariZIne personale dei ricorrenti e del padre.
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