Trib. Minorenni Taranto, sentenza 05/03/2024, n. 17
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Testo completo
Proc. n. 1079/2023 reg. VG
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, riunito in Camera di Consiglio il 4.3.2024 con la partecipazione dei seguenti Magistrati:
dott. P F Presidente
dott.ssa S N Giudice est.
dott. G R Giudice onorario
dott.ssa S V Giudice onorario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nell'interesse dei minori , nata a Taranto il 6.9.2013, e , nato Persona_1 Controparte_1
a Taranto l'1.5.2018, ivi residenti alla via Giovanni Pascoli, G3 sc. C
Tutore delle minori: avv. G B
decidendo sulla domanda proposta dai coniugi e di adozione in Parte_1 Parte_2 casi particolari dei minori suindicati
premesso in diritto che:
l'art 44 lettera d) della legge sulle adozioni prevede che si possa fare ricorso all'adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, determinando una sorta di clausola residuale che consente l'adozione quando, a prescindere dalla dichiarazione dello stato di abbandono, essa corrisponda all'interesse del minore a vedere riconosciuti, anche giuridicamente legami affettivi consolidati con chi si è preso a lungo cura di lui;
la condizione prevista dalla lettera d), infatti, va interpretata coordinandola con l'intero testo dell'articolo che non prevede, quale presupposto necessario, la dichiarazione dello stato di abbandono
(cui segue normalmente l'affidamento preadottivo) ed è diretta, quindi, a regolare non solo i casi in cui, pur dichiarato lo stato di adottabilità, non sia stato di fatto possibile l'affidamento preadottivo ma
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anche quei casi in cui l'affidamento preadottivo non sia possibile di diritto, proprio perché manca la pronuncia dello stato di adottabilità (come previsto dal 1° comma dell'art. 44 cit “i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art 7”);
seguendo tale estensiva interpretazione la norma è stata utilizzata per procedere alla cosiddetta adozione mite che formalizza il rapporto con gli affidatari senza peraltro recidere i rapporti con soggetti appartenenti alla famiglia di origine laddove essi ancorchè compromessi o deficitari costituiscano comunque una risorsa affettiva da non disperdere (cfr per tutte Cassazione sez 1^
Ordinanza n. 35840/2021: “Nel nostro ordinamento oltre all'adozione c.d. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, è prevista l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. In ragione del prioritario interesse del minore e rappresentando il primo modello l'"extrema ratio", il ricorso al secondo modello può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine”);
nel pronunciare l'adozione il Tribunale deve verificare che essa realizzi il preminente interesse del minore ai sensi dell'art 57 comma1 n. 2, tenendo in considerazione la personalità dell'adottando e dell'adottante, l'idoneità