Trib. Minorenni Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Minorenni Brescia
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 851/2023 RG MIN
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di ConSIlio, in data 12.11.2024,
nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Alessandra Marucchi Presidente rel
Dott.ssa Angelica Nolli Giudice
Dott. Gennaro Esposito Giudice Onorario
Dr.ssa Letizia Passarella Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 851/2023 R.G. D.A. promosso con ricorso depositato il 30.10.2023
D A
, nata a [...] il [...] Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. SANGALLI MARIA GRAZIA del foro di Bergamo e dall'avv.
VALENTINA PONTILLO del foro di Milano
E DA
nata a [...] il [...] Rappresentata e difesa dall'avv. SANGALLI Parte_2
MARIA GRAZIA del foro di Bergamo e dall'avv. VALENTINA PONTILLO del foro di Milano,
nell'interesse
della minore nata il [...] in [...] residente in [...]
n.8 figlia di SI.ra nata a [...] il [...] Parte_2
con l'intervento
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia
CONCLUSIONI per la parte ricorrente: “(…) disporre ai sensi dell'art 44comma 1 lettera d) della Legge 4 maggio 1983 n. 184l'adozione da parte della SI.ra della bambina nata a [...] Parte_1 Persona_1 (BG) il 16/3/2023;
disporre l'aggiunta del cognome posponendolo a quello ordinare Pt_1 Pt_2 all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Seriate di provvedere alle relative e conseguenti annotazioni nel Registro dell'atto di nascita”
Per il P.M. “parere favorevole”
Concisa esposizione delle regioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 30.10.2023 allegava di aver intrapreso nel 2017 una Parte_1 relazione sentimentale con sfociata nel 2018 in una stabile convivenza Parte_2 nell'abitazione di proprietà di quest'ultima a Cambiago (MI);
il 28.5.2019 le due si sono unite civilmente presso l' ;
nel 2021 hanno deciso di Controparte_1 intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita e, nello stesso periodo, di acquistare un appartamento in Casirate d'Adda (BG), anche al fine di avvicinarsi ai genitori della Sign.ra Pt_2 in previsione di una loro collaborazione all'accudimento del nascituro;
nel corso del 2022 si sono infine rivolte ad una clinica di Atene per una procedura di PMA mediante FIVET, con esito positivo nel luglio 2022;
durante il periodo della gravidanza la ricorrente ha costantemente affiancato la compagna e insieme hanno predisposto quanto necessario per accogliere in casa il nascituro, presenziando anche al parto;
è sempre vissuta con entrambe nella casa familiare;
sin dalla Per_1 nascita, la SI.ra ha rivestito il ruolo di genitore al pari della SI.ra prestando alla Pt_1 Pt_2 minore assistenza morale, educativa, affettiva e materiale, instaurando con lei un profondo legame affettivo, ricambiato da ;
il ruolo genitoriale della ricorrente è riconosciuto anche dai rispettivi Per_1 nuclei familiari di origine;
, allegano le parti, è una bambina tranquilla e sorridente;
entrambe Per_1 le donne si occupano di e l'accudimento non è impartito in maniera rigida, entrambe infatti si Per_1 occupano dei momenti di addormentamento, igiene e bisogni primari;
la SI.ra è dipendente della società Rotomail Italia S.p.a. con contratto a tempo Pt_1 indeterminato e percepisce un reddito annuo di € 22.000 circa;
è cointestataria con la SI.ra di Pt_2 un conto corrente bancario, dal quale effettuano mensilmente un versamento di importo variabile su un conto di risparmio intestato a ;
Per_1 le due donne sono comproprietarie dell'abitazione in cui risiedono;
tutto ciò premesso, richiamata la giurisprudenza in materia, la SI.ra chiedeva di adottare la Pt_1 minore predetta ai sensi dell'art. 44 lett. d) l. ad. Venivano tempestivamente richieste ed acquisite le relazioni sia di indagine psicosociale che dei Carabinieri competenti.
All'udienza del giorno 19.02.2024 la ricorrente si riportava a quanto dedotto in ricorso insistendo per il suo accoglimento, precisando che: (…) è già mia figlia a tutti gli effetti. E' stata una Per_1 decisione condivisa, consapevole, frutto del nostro amore. Dal mio punto di vista era importante avere delle certezze e una stabilità prima di intraprendere questo percorso. Abbiamo comprato casa insieme e prima di intraprendere il percorso che ci ha portate alla genitorialità abbiamo fortemente voluto raggiungere una stabilità. Noi ci occupiamo alla pari di nostra figlia, ci turniamo in base agli impegni lavorativi, per fare in modo che ci sia sempre almeno una di noi due con Non abbiamo
Per_1 dei ruoli stabiliti, siamo interscambiabili nella gestione di Nell'educazione di abbiamo
Per_1 Per_1 fatto delle scelte consapevoli, basate su un'idea precisa di genitorialità, per cui evitiamo di mettere nostra figlia davanti agli schermi e teniamo alla sua autodeterminazione, per cui abbiamo deciso anche per alcune pratiche come l'auto-svezzamento. Da quando c'è lei è cambiato tutto il mio modo di vedere: è tutto concentrato sulla bambina. La mamma di mia moglie è molto vicina a noi, quindi se abbiamo bisogno possiamo chiedere una mano ai nonni, ma quando riusciamo ci gestiamo in autonomia. Mia mamma e i miei fratelli, invece, li vediamo meno spesso perché sono a un'oretta di distanza. è iscritta al nido, abbiamo fatto un inserimento tranquillo, è serena e solare. Attualmente
Per_1 Per_1 abbiamo scelto una frequenza al nido parziale. Noi stiamo bene e anche sta bene, tutti ci
Per_1 riportano che è una bambina serena, che si vede che è felice. Abbiamo deciso di battezzare a settembre, i nostri vicini di casa hanno fatto da padrino e
Per_1 madrina: sono due persone molto presenti e importanti nella vita di Abbiamo scelto loro perché
Per_1 possono vivere nella quotidianità del suo crescere.”;

Per_1
Alla stessa udienza la SI.ra , in una posizione di piena adesione all'accoglimento Parte_2 del ricorso, prestava il consenso all'adozione in casi particolari della figlia da parte della ricorrente, precisando: “attualmente sono a casa dal lavoro perché ho deciso di riprendere l'università, motivo per cui abbiamo deciso per una presenza part-time del nido;
anche per il futuro di Presto Per_1 espresso assenso alla adozione di mia figlia
”.
pervenivano le relazioni dei Servizi in data 08.05.2024 e dei CC il 28.05.2024;
con parere del 12/6/2024, il P.M. formulava parere positivo all'accoglimento del ricorso;

e tuttavia, pervenute le relazioni dei CC ed acquisito casellario penale della SI.ra risultava Pt_1 annotata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di
Milano, irrevocabile il 5/11/2008, per il reato di detenzione illecita di stupefacenti commesso in epoca anteriore e prossima al 25/9/2004 (reato estinto con ordinanza 18/3/2016), di cui la ricorrente non aveva mosso cenno né nel corso dei colloqui avuti con i servizi sociali né in corso di udienza;
sentita sul punto all'udienza del 30.10.2024 la SI.ra affermava di “fare molta fatica a parlare Pt_1 di quel periodo, perché fa riferimento ad un periodo precedente della mia vita in un contesto di famiglia assente e problematica. La di quel periodo è completamente diversa da quella Pt_1 odierna, che si è affrancata da quel
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