Trib. Minorenni L'Aquila, sentenza 18/12/2024, n. 117
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Testo completo
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA In nome del Popolo Italiano
Riunito nella Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:
Dott.ssa Cecilia Angrisano Presidente
Dott.ssa Cristina Tettamanti Giudice Dott. Marco Pezzopane Giudice onorario
Dott.ssa Marzia Tosi Giudice onorario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con precedente decreto in data 16.12.23 questo Parte_1 nato il [...] al servizio sociale di Pescara territorialmente
[...] competente per ogni necessario supporto anche sanitario in collaborazione con la ASL
PRESCRIVEVA al servizio affidatario di collocare il minore in struttura, appena dimissibile regolamentando incontri protetti con la madre
che inviasse la madre al CSM ed al SERD per le valutazioni Parte_2 Persona_1 necessarie sulle condizioni psichiche e dipendenze SOSPENDEVA la signora dalla responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1 il Sindaco del Comune di residenza materno quale tutore provvisorio del minore CP_2
curatore speciale del minore l'Avv. Licia Di Camillo del foro di CP_2
Pescara a cui conferiva poteri di rappresentanza sostanziali del minore in ambito sanitario
Con successivo decreto in data 13.6.24 In parziale modifica del precedente decreto revocava la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sul figlio confermando il collocamento madre bambino in struttura, se la madre espressamente vi consentiva . veniva confermato l'affidamento del minore al servizio sociale. Successivamente , in data 11.10.24, la signora per mezzo del suo difensore CP_1 rappresentava la volontà di essere dimessa assieme al figlio dalla struttura, ritenendo di aver dimostrato la massima collaborazione con il servizio sociale ed il Tribunale e soprattutto la capacità di occuparsi adeguatamente del figlio che necessitava di particolari cure ed assistenza, in considerazione della patologia cardiaca di cui soffriva.
Sul punto il servizio sociale, ed in particolare la casa famiglia, attestavano che la , CP_1 da quando reintegrata nella responsabilità genitoriale si era occupata correttamente dei bisogni del figlio premunendosi in prima persona di portarlo alle
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