Trib. Minorenni Sassari, sentenza 14/11/2024, n. 173

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Sassari, sentenza 14/11/2024, n. 173
Giurisdizione : Trib. Minorenni Sassari
Numero : 173
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

N. 51/ 2023 Contenzioso
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI

IL TRIBUNALE, riunito in camera di consiglio, composto dai signori:
Dott. ssa Maria Stefania Palmas Presidente rel. Dott.ssa Elisa Marras Giudice
Dott.ssa A.Genziana Lay Giudice onorario
Dott. Andrea Neri Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento indicato in epigrafe relativo al minore
nato a [...] il [...] Persona_1

Promosso dal nei confronti di Parte_1
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Sini, Parte_2 presso la quale è elettivamente domiciliato nello studio in Sassari, Via Armando Diaz n.16
con l'intervento della RA

, nata a [...] il [...], rqppresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_3
Serra presso il quale è elettivamente domiciliata, nello studio in Sassari Via Giorgio Asproni n.23
MOTIVAZIONE
Con ricorso in data. 9 giugno 2023 il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale di voler:
1)Conferire incarico ai servizi sociali del luogo di residenza del padre di predisporre un percorso di sostegno educativo, finalizzato all'acquisizione dei necessari strumenti genitoriali.
2)Imporre al padre, a pena di più incisivi provvedimenti de potestate, le prescrizioni che il Tribunale per i Minorenni riterrà maggiormente opportune, tra le quali quella di aderire ai percorsi di sostegno alla genitorialità che verranno predisposti dai servizi sociali e di intraprendere un percorso di mediazione familiare da remoto con il proprio figlio, finalizzato in particolare alla valutazione della sua capacità genitoriali, al riavvicinamento tra i due, alla presa di coscienza ed approfondimento da parte del signor delle problematiche e delle fragilità dei minore. PE
3) Conferire incarico al Servizio sociale del Comune di Sorso unitamente al Servizio per la famiglia, di predisporre il suddetto percorso di mediazione padre e figlio da remoto, con incarico altresì di monitorarne gli esiti e valutare la capacità del signor di relazionarsi al figlio. PE


4) Incaricare i servizi sociali territorialmente competenti affinché, avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione dei servizi specialistici, adottino gli interventi opportuni e necessari a sostegno del minore e monitorino costantemente la situazione socio familiare. L'iniziativa del Pubblico Ministero ha fatto seguito alla denuncia sporta il 22 giugno 2022 dal signor nei confronti della madre per l'inottemperanza al provvedimento emesso il 10 PE 12.2020 dal Tribunale ordinario che , a seguito dell'interruzione della convivenza da parte dei genitori, aveva disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e facoltà per il padre, attualmente residente a Roma , di vederlo e tenerlo con sé, previo accordo con la madre e nel rispetto dei bisogni del figlio, ogni qualvolta fosse rientrato in Sardegna. Lamentava in particolare il che il 26 giugno la RA non gli aveva consentito di tenere con sé PE Pt_3 il figlio.
A sostegno delle proprie richieste, il Pubblico Ministero si richiamava alla relazione d'aggiornamento inviata il 12 gennaio 2023 dal Servizio Sociale del Comune di Sorso, richiesto di specifica indagine socioambientale, osservando che dalla richiamata relazione emergevano notevoli difficoltà del padre nel rapporto con il proprio figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con compromissione cognitiva, del quale faticava a comprendere il carattere specifico e le peculiari necessità. Nella relazione si evidenziava che il padre non accettava il disturbo del bambino e tendeva a riversare sulle ex compagna le ragioni delle sue difficoltà, senza alcuna presa di coscienza delle proprie responsabilità genitoriali . La relazione si basava sulle dichiarazioni rese in sede di colloquio con l'assistente sociale dalla RA che a fronte della denuncia dell'ex compagno, aveva , a Pt_3 sua, volta accusato quest'ultimo di non essere adeguato nelle cure materiali al figlio, fornendo la propria versione di quanto accaduto nei giorni precedenti la denuncia stessa. La RA ha riferito in merito che il bambino aveva trascorso il 24 e il 25 giugno con il padre e i nonni paterni e che entrambi
i giorni il aveva riaccompagnato il bambino a casa sua nel cuore della notte perché non PE riusciva ad addormentarsi, precisando che il 24 giugno aveva fatto rientro a casa con le Pt_2 bolle ai piedi e in precarie condizioni igieniche e il 25 successivo , in pessime condizioni e con il mal di pancia. Quando il 26 il padre aveva chiesto di tenere con sé ancora una volta il figlio lei si era pertanto rifiutata , spiegandogli che la notte il bambino era stato male. Nel corso del colloquio la RA ha censurato l'atteggiamento periferico e deresponsabilizzato del signor rispetto al PE percorso terapeutico e scolastico del figlio.
Nella procedura si sono costituiti entrambi i genitori. Il signor a mezzo del proprio difensore, all'atto della costituzione chiedeva il rigetto della PE domanda del Pubblico ministero e, per l'effetto, una pronuncia di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di provvedimenti ex art.333 del codice civile, per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, formulando altresì domanda riconvenzionale di applicazione di prescrizioni alla RA
perché ottemperi alle disposizioni del decreto emesso il 10 dicembre 2020 dal Tribunale di Pt_3
Sassari A sostegno delle proprie richieste, il difensore del signor contestava il contenuto della PE relazione del Servizio sociale di
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