Trib. Minorenni Roma, sentenza 09/12/2024, n. 740
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA
Riunito nella Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:
Dr. Donatella FORMISANO Presidente
Dr. Adele VERDE Giudice
Dr. Luisa CAPPONCINI Giudice on.
Dr. Carmine DI GESU' Giudice on.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1248/24 aperto dalla Procura della Repubblica per l'accertamento dello stato di abbandono del minore nato a [...] l'[...] Persona_1 di , nato il [...], in [...] e , nata il Persona_2 Parte_1
07/04/2004, in MATERA, res.te in VIA LUCIO ANNEO SENECA N.23, MATERA, SFD.
Difesi dall'avv.to Amalia Capalbo
Curatore speciale: Avv.to Email_1
Tutore: Sindaco pt del Comune di Roma
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
Il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore in epigrafe viene aperto con ricorso della Procura della Repubblica in data 19 marzo 2024;
segnalava il PM che il Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma, che evidenziava già durante la gravidanza, la condizione di forte disagio sociale e abitativo della madre del minore e del compagno, rappresentava una condizione di pregiudizio del neonato così motivandola: la coppia risulta vivere in una casa occupata, senza utenze, ed è priva di rete familiare e di supporto;
la si è infatti allontanata dal nucleo familiare di origine, che vive in un'altra Pt_1 città, a causa di asseriti comportamenti maltrattanti del padre;
il padre del minore è privo
di permesso di soggiorno;
entrambi i neogenitori sono senza lavoro e dichiarano di trarre il loro sostentamento da aiuti dei familiari e da lavori estemporanei del padre del minore;
emerge dagli atti una forte fragilità personale della madre del minore che ha mostrato una scarsa comprensione delle necessità relative a una gravidanza. Ha effettuato negli ultimi mesi di gestazione un solo accesso autonomo in pronto soccorso e ha rifiutato di permanere presso un centro di accoglienza in cui era stata collocata per la sicurezza sua e del nascituro, preferendo tornare a vivere con il compagno in una abitazione abusivamente occupata. Nei colloqui intervenuti subito dopo il parto, la coppia ha mostrato un atteggiamento altalenante, in alcuni momenti mostrando di condividere le osservazioni degli operatori e voler accettare le proposte formulate a loro favore e in altri invece opponendo un forte rifiuto alla proposta di un collocamento madre-bambino all'interno di una struttura protetta. Nella segnalazione si esprime preoccupazione per la condizione sociale e abitativa della coppia e per la fragilità psicologica ed emotiva della neomamma, che mostra un'immaturità tipica dell'età, nonché una scarsa consapevolezza del significato di accudimento e dei bisogni di un neonato;
gli operatori segnalano che la madre si reca costantemente a far visita al bambino negli orari previsti e che il neonato è in buone condizioni di salute e può essere dimesso a breve.
Sulla base di tale quadro, il PM chiedeva verificarsi l'eventuale stato di abbandono del piccolo.
Il Tribunale, quindi, apriva il procedimento, sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava il Tutore provvisorio ed il Curatore speciale del minore e disponeva il collocamento del piccolo in casa famiglia in attesa di verificare la presenza delle condizioni per elaborare un progetto di recupero genitoriale vista la mancata adesione della madre agli interventi proposti ed il rifiuto ad un inserimento in casa famiglia unitamente al figlio;
si leggeva, infatti, in atti che la signora non è in grado di comprendere lo stato di vulnerabilità in cui versa, che vi è una importante condizione di disagio personale e sociale
e, infine, che “non vi è accettazione di un inserimento congiunto”;
il caso era già stato precedentemente segnalato, nel mese di gennaio, dal Dipartimento delle Politiche sociali a cui la madre si era rivolta nel gennaio 2023, nella fase finale della gravidanza, asserendo di essere di passaggio a Roma e di essere priva di un alloggio;
la donna era stata, pertanto, immediatamente collocata presso una struttura afferente il circuito emergenziale, che tuttavia la stessa aveva lasciato spontaneamente tre giorni dopo per ricongiungersi al compagno, nonostante i tentativi di persuasione degli operatori (i quali avevano evidenziato
“lo stato di grave vulnerabilità della ragazza priva di riferimenti familiari e amicali […] la giovane appare non del tutto in grado di comprendere lo stato di vulnerabilità in cui versa e quali possono essere le conseguenze di un parto non vigilato privilegiando di fatto la vicinanza al compagno nonché vivere in un contesto non salubre di cui non si conosce
l'ubicazione” cfr. segnalazione del Dipartimento Politiche sociali del 22.1.2024, trasmessa altresì a tutti i maggiori presidi ospedalieri).
In seguito alla nascita di durante i colloqui con il Servizio sociale ospedaliero, la Per_1 sig.ra aveva riferito di aver denunciato il di lei padre per maltrattamenti “facendo Pt_1 intendere di aver vissuto esperienze traumatiche che le hanno generato negli anni forti stati di ansia e di panico, mai affrontati con uno specialista né condivisi con la madre.
Anche quest'ultima, a dire della , avrebbe denunciato il marito per le stesse Pt_1 motivazioni senza riuscire ad allontanarsene per una dipendenza affettiva”. Dopo essersi allontanata dal centro di accoglienza individuato dalla Sala operativa, la stessa si era ricongiunta al compagno in un'abitazione occupata in via dell'Archeologia, priva di utenze.
Il sig. risultava privo di permesso di soggiorno e svolgeva un lavoro non Per_1 regolarizzato come muratore. Il Servizio evidenziava la preoccupante situazione dei genitori,
a causa della loro condizione sociale e abitativa, nonché “la fragilità psicologica ed emotiva di , la quale mostra ogni maturità tipica dell'età nonché una scarsa Pt_1 consapevolezza del significato di accudimento e bisogno di un neonato. Emerge infatti la necessità che la ragazza riceva un supporto al puerperio e intraprenda un percorso di sostegno psicologico che possa aiutarla a sviluppare un'autonomia personale vista la evidente dipendenza dal fidanzato” e, tenuto conto del rifiuto della madre ad un inserimento congiunto con il neonato in una struttura protetta, chiedeva disposizioni in merito al collocamento del minore e l'attivazione dei Servizi sociali competenti. La Procura
con il predetto ricorso del 19.3.2024 chiedeva: “L'apertura di un Parte_2 procedimento urgente a tutela del minore, in cui si disponga il suo collocamento in struttura, unitamente alla madre se consenziente, e si verifichino le condizioni di eventuale abbandono morale e materiale dello stesso ai fini della dichiarazione
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