Trib. Minorenni Torino, sentenza 04/11/2024, n. 513

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Torino, sentenza 04/11/2024, n. 513
Giurisdizione : Trib. Minorenni Torino
Numero : 513
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

n. 2646/2023 Cont.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Torino – C.so Unione Sovietica n. 325
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone di
Dott.ssa Stefania Bologna Presidente
Dott.ssa Adele de Blasio di Palizzi Giudice est.
Dott.ssa Sabrina Crabu Giudice onorario
Dott. Alessandro Vito Granaro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura attivata ex artt. 330 e ss. c.c. e 473bis.13 e ss. c.p.c. relativa ai minori:
nata a [...] il [...];
Persona_1
nato a [...] il [...];
Parte_1 figli di nato a [...] il [...], residente in [...], Persona_2
Vicolo superiore n. 7 e di nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...] – elettivamente domiciliata C.F._1 presso il difensore avv. Davide Scarpa;

Lette le conclusioni delle parti, in particolare il difensore della madre ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
il curatore speciale si è rimesso sulla domanda di decadenza e sull'attivazione di un supporto educativo per i rapporti tra padre e figli, sottolineando la necessità di un'educativa domiciliare.

MOTIVI DELLA DECISONE
Osserva il Collegio che la domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale formulata da nei confronti di è fondata e va accolta, per le Parte_2 Persona_2 ragioni che verranno di seguito illustrate.
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 la SI.ra ha rappresentato che “- _2 [...]
, come sopra meglio generalizzata, ha convissuto per circa 4 anni con Parte_2 nato a [...] in data [...], residente in [...], Persona_2
Vicolo superiore n. 7.
- Dalla relazione sentimentale con nascevano i minori Persona_2 nato a [...] in data [...], e Parte_1 Persona_1
nata a [...] in data [...]. - Dal periodo corrispondente alla nascita dei
[...] figli, si verificavano i primi episodi di incompatibilità caratteriale tra la SI.ra e il SI. _2
. Persona_1
- Dalla nascita dei figli della coppia, il SI. on si è mai preoccupato Persona_2 di accudire la prole.
- Vista la reiterata condotta del padre di non curanza rispetto ai propri figli, l'odierna ricorrente instaurava, con ricorso del 26.02.2021, una causa dinanzi al Tribunale Ordinario di Vercelli per l'affidamento esclusivo dei minori con residenza presso la madre.
1

- Con decreto, il Tribunale di Vercelli in persona delle Dott.sse e Parte_3 Pt_4
disponeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione Parte_5 degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Vercelli Via Carso n. 17.
- Il Tribunale disponeva altresì che il padre potesse tenere con sé i figli secondo accordo delle parti, e che versasse alla SI.ra , per il mantenimento indiretto dei minori, l'assegno _2 periodico pari ad € 300,00 da versare entro il giorno 15 di ogni mese, con spese straordinarie divise tra i genitori al 50%.
- Il SI. non ha mai versato alla ex compagna il Persona_2 Parte_2 predetto assegno di mantenimento, contribuendo in maniera del tutto sporadica ed insufficiente al pagamento delle spese necessarie per il mantenimento dei minori.
- Per di più il padre ha sempre tenuto un atteggiamento di totale disinteresse e non curanza
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