Trib. Minorenni Caltanissetta, sentenza 21/03/2024, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Caltanissetta, sentenza 21/03/2024, n. 20
Giurisdizione : Trib. Minorenni Caltanissetta
Numero : 20
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA
Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta riunito in persona dei Signori:
Dott.ssa B.M. Bonafede Presidente
Dott.ssa R P Giudice rel. est.
Dott.ssa E C Giudice onorario Dott. A S Giudice onorario all'esito della Camera di Consiglio del 15/03/2024 ha emesso la seguente SENTENZA letti gli atti del procedimento n. 508/2023 R.G. MIN. aperto a seguito di ricorso del P.M.M. del
25/10/2023 (dep. il 26/10/2023) ai sensi degli artt. 473 bis.1 e ss. c.p.c. e 333 c.c. relativo ai minori:
nato a Gela il 28/04/2014;
Persona_1
nata a Gela il 14/01/2013 Parte_1 residenti in Gela, via San Giuseppe, 46 e assistiti dal curatore speciale Avv. M C promosso nei confronti dei genitori:
nato a Gela il 25/01/1981, residente in Gela, via San Giuseppe, 46, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. I A B - RESISTENTE
e di
nata a Gela il 22/04/1985, residente in Gela, via San Giuseppe, 46, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. G C – RESISTENTE
*** Visti i decreti emanati da questo Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;

Viste le comparse di costituzione e risposta delle parti resistenti e del curatore speciale;

Rilevato che all'udienza del 13/03/2024 il legale del padre ha eccepito l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per i minorenni in favore del Tribunale Ordinario di Gela, adito precedentemente, e presso il quale pende un procedimento civile avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi avanti al Tribunale Ordinario di Gela, iscritto al n. R.G. 783/2022, con prossima udienza fissata per il
24/04/2024;

Rilevato che ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.c.”Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.
898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale


per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.”
Ritenuto che pertanto, stante la suddetta disposizione e pendendo il giudizio di cui sopra innanzi al T.O. di Gela, non può nella specie che dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale;

Ritenuto che infine allo stato non devono essere emanati provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse preminente dei minori;
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